Obbligo di iscrizione alla Banca d’Italia per le società di recupero crediti:

cosa dice davvero la legge (agg. 2025)

  Non tutte le società devono essere iscritte in Banca d’Italia. Dipende dall’attività svolta: licenza ex art. 115 TULPS, albo art. 106 TUB, e – dal 2025 – nuovo albo dei “gestori di crediti in sofferenza” (artt. 114.1-114.6 TUB). Ecco come tutelarti e cosa chiedere a chi ti contatta.


Il punto chiave in 30 secondi

  • Recupero per conto terzi (stragiudiziale): serve licenza del Questore ex art. 115 TULPS; non è richiesta l’iscrizione in Banca d’Italia.
  • Acquisto di crediti/NPL come attività finanziaria: se si concedono finanziamenti o si acquistano crediti in modo professionale verso il pubblico, si rientra nell’art. 106 TUB (albo Banca d’Italia). (Banca d’Italia)
  • NPL bancari (sofferenze): dal d.lgs. 116/2024 e dalle Disposizioni Banca d’Italia 11.02.2025, chi gestisce per conto degli acquirenti deve essere autorizzato come “gestore di crediti in sofferenza” e iscritto nel nuovo albo pubblico (artt. 114.3-114.6 TUB). L’acquirente non bancario deve nominare un gestore autorizzato.

Le tre situazioni tipiche (con norme utili)

1) Agenzie che recuperano per conto terzi (telefonate, solleciti, piani bonari)

Devono essere autorizzate dal Questore (art. 115 TULPS). È la regola storica per il recupero stragiudiziale: chi ti contatta deve esibire licenza 115 valida. Non serve l’albo Banca d’Italia.

Cosa chiedere subito

  1. Copia della licenza ex art. 115 TULPS;
  2. Delega/mandato del titolare del credito con riferimenti al tuo contratto/posizione.

2) Società che comprano crediti o svolgono attività finanziaria (non bancarie)

Se l’attività è “finanziaria verso il pubblico” (es. acquisto professionale di crediti a titolo oneroso, factoring, concessione di dilazioni qualificabili come finanziamento), scatta l’art. 106 TUB: iscrizione all’albo Banca d’Italia e vigilanza prudenziale (DM MEF 53/2015). (Banca d’Italia)

3) Sofferenze bancarie (NPL): il nuovo perimetro 2024-2025

Con il d.lgs. 116/2024 (recepisce Dir. UE 2021/2167) e le Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia del 13.02.2025(pubblicate in GU 07.03.2025), nasce l’albo dei “gestori di crediti in sofferenza” (art. 114.5 TUB): per gestire NPL acquistati da banche serve autorizzazione Banca d’Italia (art. 114.6 TUB) e indicazione dell’iscrizione negli atti/corrispondenza. L’acquirente non bancario deve nominare un gestore autorizzato.

Attenzione: il decreto chiarisce che l’esternalizzazione a un soggetto con licenza 115 TULPS di attività meramente stragiudiziali non integra “gestione di crediti in sofferenza” (quindi quel soggetto non deve essere iscritto come gestore), purché operi per conto di una banca/intermediario 106/gestore autorizzato.


Giurisprudenza-chiave: niente nullità automatica se manca l’albo 106

La Cassazione, ord. n. 7243/2024, ha affermato che la mancata iscrizione all’albo 106 TUB del soggetto incaricatodella riscossione non determina, di per sé, nullità degli atti processuali: il vizio rileva sul piano amministrativo/vigilanza, non sulla rappresentanza processuale, se opera come delegato di un soggetto legittimato. Tradotto: si contesta come e da chi agisce, ma non basta gridare “non siete 106”. Serve un’analisi tecnica più ampia (prova del credito, cessioni, prescrizione, trasparenza costi/interessi).


Dal dire al fare: la checklist per difenderti

  1. Accesso agli atti: chiedi a chi ti contatta licenza 115 o iscrizione 106/114.5 e la delega/nomina del titolare del credito. Conserva tutto.
  2. Verifica pubblica: controlla gli Albi ed Elenchi sul sito Banca d’Italia (albo 106; albo 114.5 “gestori NPL” – sezione consultabile online). (Banca d’Italia)
  3. ABF: dal 8 marzo 2025 puoi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario anche contro i gestori di crediti in sofferenza (obbligo di adesione). (Arbitro Bancario Finanziario)
  4. Privacy e condotte: se subisci chiamate moleste/pressioni, segnala al Garante Privacy e – nei casi gravi – alla Questura (stalking telefonico, violazioni 115 TULPS). (Polizia di Stato)
  5. Strategia legale: valuta prescrizione, vizi contrattuali, trasparenza e sostenibilità del debito (piste: saldo e stralcio, piano del consumatore/sovraindebitamento).

Caso reale

“Luca, Torino” — “Una società estera mi ha chiesto 18.400 €. Con l’accesso agli atti abbiamo verificato che era acquirente di sofferenze ma senza gestore autorizzato indicato in nomina. Dopo la nostra diffida hanno incaricato un gestore iscritto e abbiamo trattato un saldo e stralcio al 68% con rate mensili compatibili.”
(Dati riservati; risultato verificabile in associazione.)


Perché agire adesso

Il quadro è cambiato: nuovo albo 114.5, obblighi informativi e tutela ABF rendono più forte la posizione del debitore informato. Un controllo formale (licenza 115 / iscrizione 106 / albo 114.5 + deleghe) spesso ribalta la trattativa. (Banca d’Italia)


Riferimenti normativi essenziali

  • Art. 115 TULPS – Licenza del Questore per il recupero stragiudiziale per conto terzi.
  • Art. 106 TUB e DM MEF 53/2015 – Albo intermediari finanziari vigilati (acquisto crediti/finanziamenti). (Banca d’Italia)
  • D.lgs. 30.07.2024 n. 116 – Introduce Capo II, Titolo V TUB (acquirenti/gestori di crediti in sofferenza: artt. 114.1-114.6; albo 114.5; autorizzazione 114.6; transitorie).
  • Disposizioni Banca d’Italia 11.02.2025 (pubbl. 13.02.2025, in GU 07.03.2025) – Attuazione SMD e istituzione albo gestori NPL. (Banca d’Italia)
  • Cass. civ., ord. 7243/2024 – Mancata iscrizione 106 del delegato: non nullità automatica degli atti.

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