Cancellazione segnalazioni in CRIF anche con insoluti?
Sì, se la banca ha violato le regole
Introduzione
Molti pensano che, se un finanziamento ha rate insolute, la segnalazione in CRIF o in altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sia “intoccabile” fino all’estinzione del debito. Non è così. Se l’intermediario non rispetta le procedure obbligatorie previste dal Codice di condotta dei SIC e dalla normativa bancaria e privacy, la segnalazione è illegittimae può essere cancellata, anche quando il debito non è ancora saldato. In diversi casi, gli stessi istituti dispongono la rimozione spontanea delle segnalazioni (CRIF, CTC ed Experian, spesso scritto erroneamente “Xperia”) proprio per evitare una condanna e il rischio di risarcimento danni. (Garante Privacy)
Il caso: cancellazione preventiva in CRIF, CTC ed Experian
Abbiamo ricevuto una risposta formale da un istituto di credito che conferma la cancellazione delle segnalazioni in CRIF, CTC ed Experian, pur in presenza di alcuni insoluti, dopo la nostra contestazione della procedura di preavviso e degli obblighi informativi. Perché? Perché, se la segnalazione è stata fatta senza rispettare le regole, è contra legem: mantenerla esporrebbe l’ente al rischio di soccombenza e di risarcimento.
Le regole da rispettare (e che spesso vengono violate)
1) Preavviso obbligatorio prima della prima segnalazione “negativa”
L’intermediario deve inviare all’interessato un preavviso scritto e attendere almeno 15 giorni prima di procedere alla prima segnalazione negativa ai SIC. Questo deriva sia dal Codice di condotta dei SIC sia dall’art. 125, co. 3, T.U.B.(informativa preventiva al consumatore). La mancanza o l’irregolarità del preavviso rende la segnalazione illegittima e cancellabile. (Garante Privacy)
2) Esattezza, pertinenza e aggiornamento dei dati
I dati segnalati devono essere esatti, pertinenti e aggiornati, secondo i principi del GDPR e del Codice privacy; non sono ammesse annotazioni ambigue (es. rate “scadute” ma poi rientrate) o informazioni non attuali. L’interessato ha diritto a rettifica e cancellazione dei dati inesatti o trattati in violazione.
3) Tempi di conservazione
Il Codice di condotta stabilisce termini massimi di conservazione (diversi a seconda del tipo di evento: ritardi, inadempimenti, estinzioni, ecc.). Il superamento dei termini comporta la rimozione. (Garante Privacy)
4) Diritto di accesso e controllo
L’interessato può chiedere accesso ai propri dati detenuti da CRIF/CTC/Experian e all’intermediario, ottenendo riscontro completo e tempestivo; il mancato riscontro è sanzionabile e rafforza la posizione difensiva per la cancellazione. (crif.it)
La giurisprudenza: cancellazione e risarcimento
I giudici riconoscono la responsabilità dell’intermediario per segnalazioni illegittime e, ricorrendone i presupposti, la cancellazione e il risarcimento. La Cassazione e i tribunali sottolineano che il danno non è in re ipsa e va provato, ma confermano la tutela contro le segnalazioni abusive o non conformi alle regole di correttezza.
Nota bene: l’illegittimità non dipende dall’assenza del debito, ma dalla violazione del procedimento(preavviso, esattezza/aggiornamento, tempi, trasparenza). Se manca la procedura corretta, la segnalazione va rimossa.
Cosa può ottenere chi è segnalato (anche con insoluti)
- Rimozione della segnalazione illegittima da CRIF/CTC/Experian.
- Ripristino dell’accesso al credito, se non sussistono altre segnalazioni valide.
- In presenza di danno provato (perdita di chance di finanziamento, reputazionale, costi aggiuntivi), risarcimento nei confronti dell’intermediario segnalante.
Caso reale – Testimonianza
“Mi avevano rifiutato un prestito per un ritardo di vecchia data. Con l’Associazione ho scoperto che la banca non mi aveva mai inviato il preavviso. Dopo il reclamo formale hanno cancellato la segnalazione in CRIF ed Experian: ho potuto richiedere un nuovo finanziamento.”
— Luca, Monza, associato AIF ETS (documentazione agli atti dell’Associazione)
Guida operativa: come far cancellare una segnalazione irregolare
- Visure complete: richiedi i tuoi dati a CRIF (EURISC), CTC ed Experian per sapere chi ha segnalato cosa e quando. (crif.it)
- Analisi del “preavviso”: verifica se hai ricevuto il preavviso scritto della prima segnalazione negativa e se sono trascorsi 15 giorni prima dell’invio ai SIC.
- Reclamo all’intermediario: contesta formalmente la violazione (preavviso mancante/irregolare, dati inesatti/non aggiornati, tempi di conservazione).
- Reclamo privacy/ABF: in caso di mancato riscontro, presenta reclamo al Garante Privacy e/o ricorso all’ABF; in alternativa, azione giudiziaria d’urgenza per la cancellazione.
- Valuta i danni: se hai subìto un rifiuto di credito o altri pregiudizi, documenta e richiedi il risarcimento. La prova del danno non è automatica, ma può essere fornita anche per presunzioni in presenza di elementi concreti. (
Riferimenti normativi essenziali
- Codice di condotta per i SIC (Garante Privacy, 12.09.2019 e allegati): preavviso, qualità/aggiornamento dei dati, tempi di conservazione. (Garante Privacy)
- Art. 125, co. 3, T.U.B.: informativa preventiva al consumatore alla prima segnalazione negativa.
- GDPR: principi di esattezza (art. 5), rettifica (art. 16), accesso (art. 15) e reclamo (art. 77).
- SIC operanti in Italia: CRIF (EURISC), CTC, Experian, Assilea (leasing). (Banca d’Italia)
Conclusioni operative
Se siete stati segnalati in CRIF/CTC/Experian, il debito potrà dover essere pagato, ma ciò non legittima segnalazioni effettuate senza rispettare preavviso, correttezza ed esattezza dei dati. La cancellazione è possibile quando il procedimento è viziato. L’Associazione Avvocato in Famiglia ETS valuta la vostra posizione, predispone reclami privacy/ABF e, se necessario, azioni giudiziarie per ottenere la rimozione e la tutela risarcitoria.
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