RECUPERO CREDITI: IL GARANTE PRIVACY METTE DEI LIMITI. CHI HA DEBITI NON PERDE LA PROPRIA DIGNITÀ
Telefonate insistenti, pressioni psicologiche, contatti con familiari e datori di lavoro: il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce cosa possono fare le società di recupero crediti e quali comportamenti violano la riservatezza dei cittadini.
Una nuova guida per difendere i diritti dei debitori
Il 30 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la versione aggiornata del vademecum Privacy e recupero crediti, adeguando le indicazioni alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Non si tratta di una nuova legge, ma di un importante aggiornamento delle indicazioni dell’Autorità, che ribadisce un principio fondamentale:
Avere un debito non significa perdere il diritto alla riservatezza, al rispetto e alla dignità personale.
Banche, finanziarie, società di recupero crediti e aziende che vantano pagamenti insoluti possono legittimamente richiedere quanto dovuto, ma devono rispettare precisi limiti.
Il diritto del creditore a recuperare il proprio denaro non autorizza qualsiasi comportamento.
Telefonate continue e pressioni: quando il recupero crediti supera i limiti
Uno dei problemi più frequentemente segnalati dai consumatori riguarda le telefonate di sollecito.
Ricevere una richiesta di pagamento non costituisce, di per sé, una violazione della legge.
Diversa è la situazione quando i contatti diventano particolarmente insistenti, invasivi o vengono effettuati con modalità che compromettono la riservatezza del debitore.
Il Garante richiama espressamente l’attenzione sulle pratiche di recupero che possono trasformarsi in indebite pressioni.
Il debitore ha il diritto di essere contattato in modo corretto, senza subire comportamenti lesivi della propria dignità.
Non esiste tuttavia un numero massimo di telefonate valido indistintamente per ogni situazione: occorre valutare concretamente frequenza, modalità, contenuto e circostanze dei contatti.
Familiari, vicini e colleghi non devono conoscere i vostri debiti
Questo è uno degli aspetti più importanti chiariti dall’Autorità.
Le società di recupero crediti non possono comunicare a familiari, colleghi, vicini di casa o altre persone estranee l’esistenza di una posizione debitoria.
Il Garante distingue infatti la legittima attività di ricerca del debitore dalla divulgazione a terzi di informazioni riservate.
Un incaricato può, in determinate circostanze, cercare di entrare in contatto con l’interessato, anche attraverso il luogo di lavoro, ma senza rivelare la ragione economica del contatto.
La stessa attenzione deve essere osservata quando si utilizzano recapiti telefonici o altri canali di comunicazione.
Visite a domicilio e sul posto di lavoro: attenzione alle modalità
Anche le visite personali devono rispettare la riservatezza.
Non ogni visita è automaticamente illegittima, ma sono vietate le modalità che espongono ingiustificatamente la situazione debitoria a persone estranee.
Il Garante richiama, tra le pratiche illecite, anche:
- L’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa o negli spazi condominiali.
- L’invio di corrispondenza con scritte esterne che rendano riconoscibile la finalità di recupero crediti.
- Le telefonate preregistrate di sollecito senza operatore, quando possono rendere conoscibile a terzi lo stato di inadempimento.
La difficoltà economica di una persona non può diventare un’informazione di pubblico dominio.
Il creditore deve controllare anche la società incaricata del recupero
Un ulteriore punto riguarda le responsabilità di banche, finanziarie e altri creditori.
Quando il recupero viene affidato a una società esterna che tratta dati per conto del creditore, quest’ultimo deve esercitare una vigilanza effettiva e documentabile sul corretto trattamento dei dati personali.
Non basta affidare l’incarico a terzi e disinteressarsi delle modalità utilizzate.
Il principio di responsabilizzazione previsto dal GDPR richiede controlli adeguati, istruzioni appropriate e verifiche sull’attività svolta.
Questo aspetto assume particolare rilevanza quando i consumatori segnalano recapiti utilizzati impropriamente, informazioni inesatte o comunicazioni rivolte a persone estranee.
Il cittadino può chiedere quali dati vengono utilizzati
Chi riceve richieste di pagamento da una società di recupero crediti può esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR.
In particolare, può chiedere di conoscere:
- Quali dati personali vengono trattati.
- Per quali finalità vengono utilizzati.
- Da dove provengono i dati, quando tale informazione è prevista dalla normativa.
- A quali soggetti sono stati comunicati.
- Se vi siano informazioni inesatte da rettificare.
In presenza dei presupposti di legge, può inoltre chiedere la limitazione del trattamento o la cancellazione dei dati.
Attenzione: il diritto di accesso ai dati personali non equivale automaticamente al diritto di ottenere, attraverso il GDPR, tutta la documentazione contrattuale o la prova del credito. Queste richieste possono trovare fondamento in altre disposizioni di legge.
La privacy non cancella il debito
Occorre chiarire un equivoco.
La violazione della normativa sulla privacy non determina automaticamente l’estinzione del debito e non impedisce, di per sé, al creditore di esercitare legittimamente i propri diritti.
Il Garante precisa inoltre che il trattamento dei dati per finalità di recupero crediti può essere lecito anche senza il consenso del debitore, quando ricorrono i presupposti normativi.
Contestare le modalità di recupero e contestare l’esistenza del debito sono due questioni giuridiche distinte.
Un credito eventualmente prescritto, inesistente, già pagato o non adeguatamente dimostrato richiede specifiche verifiche legali.
Come difendersi dalle pratiche scorrette
Se ricevete telefonate invasive, comunicazioni rivolte ai vostri familiari o altre pressioni, è importante conservare le prove.
Annotate le date e gli orari dei contatti, conservate messaggi e lettere e identificate, quando possibile, la società che vi contatta.
Potete esercitare i diritti previsti dal GDPR e, se sussistono i presupposti, presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Quando vengono utilizzate minacce, intimidazioni o altre condotte particolarmente gravi, può essere opportuno valutare anche ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.
Non pagate soltanto per paura di una telefonata. Prima di assumere impegni economici, verificate la posizione debitoria e le eventuali possibilità di contestazione o definizione bonaria.
Avvocato in Famiglia ETS: dalla parte delle famiglie, non delle intimidazioni
Avvocato in Famiglia ETS richiama da tempo l’attenzione sull’importanza di distinguere il legittimo recupero di un credito dalle modalità scorrette con cui talvolta viene esercitato.
Un consumatore che attraversa una difficoltà economica deve poter conoscere i propri diritti, verificare le richieste ricevute e valutare soluzioni sostenibili.
L’Associazione può accompagnare i propri iscritti nella valutazione delle posizioni debitorie, nell’individuazione di eventuali irregolarità e, attraverso i professionisti incaricati, nella ricerca di soluzioni stragiudiziali o nella tutela legale.
Un debito si può discutere, verificare e negoziare. La dignità di una persona non è negoziabile.
Per informazioni e assistenza:
Avvocato in Famiglia ETS
WhatsApp: 338 83 10 374
Email: aiuto@avvocatoinfamiglia.com
L’assistenza personalizzata è riservata agli associati, nel rispetto delle procedure di iscrizione e della normativa sulla protezione dei dati personali.
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