ADDIO MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’

 

Per il Giudice di Pace di Prato, per sanzionare l’eccesso di velocità è necessario che il cronotachigrafo sul veicolo sia omologato e correttamente installato e attivato da officina autorizzata

Ennesima multa per eccesso di velocità annullata. Non per farvi correre come matti per le strade ma per aiutarvi a gestire il denaro per esigenze familiari. Il denaro serve alle famiglie non alla Polizia stradale.
Il motivo dell’annullamento è davvero speciale e aprirà scenari futuri interessanti.  Infatti : il cronotachigrafo presente sul veicolo sia strumento, oltre che omologato, correttamente installato e attivato da officina autorizzata nonché, se del caso, parimenti assoggettato a verifica periodica di funzionalità come previsto dalla normativa interna e da quella comunitaria.
Lo ha ben chiarito il Giudice di Pace di Prato nella sentenza n. 257/2021 (qui sotto allegata) accogliendo l’opposizione a ordinanza ingiunzione promossa dalla legale rappresentante di una società, contro le sanzioni amministrative irrogate per violazione dei limiti di velocità ex art. 142, commi 8 e 11, del Codice della Strada.
In particolare, appare fondata la doglianza con cui l’opponente evidenzia come l’accertamento della violazione sia stato effettuato con utilizzo di uno strumento non omologato. La violazione è stata infatti accertata attraverso l’esame della registrazione del cronotachigrafo installato sull’autoveicolo dell’opponente. Tuttavia, sul verbale di accertamento, prodotto da entrambe le parti, non risulta indicato se tale cronotachigrafo fosse in condizioni tali da fornire dati attendibili.

Cronotachigrafo?

Il cronotachigrafo è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell’area comunitaria europea. Si tratta di dispositivi che registrano tutta una serie di attività compiute dal veicolo, come ad esempio i tempi di guida e di riposo, i chilometri percorsi, la velocità e così via. L’art. 179 del Codice della Strada prevede che, nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli debbano circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli dovranno essere dotati altresì di limitatore di velocità.
Il menzionato Regolamento (CEE) n. 3281/85 è stato sostituito dal Regolamento (UE) 165/2014 (che stabilisce obblighi e requisiti sulla costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi), il quale, a sua volta, rimanda al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 che si occupa delle prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.
Ai sensi di tale normativa, i tachigrafi devono essere installati su tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto di merci su strada e sui veicoli che possono trasportare più di 9 persone (compreso il conducente), con alcune eccezioni. A partire dal 1° luglio 2026, i tachigrafi devono essere installati sui veicoli di più di 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale su strada o nel cabotaggio.
I veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente di nuova generazione, collegati a un sistema di navigazione satellitare e muniti di tecnologia di comunicazione a distanza, al fine di agevolare i controlli su strada mirati. L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, prevede che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, possano essere considerate fonti di prova anche le registrazioni del cronotachigrafo, purché trattasi di dispositivi debitamente omologati.
Si tratta di una disposizione che, tuttavia, non è stata vista di buon occhio da Bruxelles. La Commissione Europea, in un ammonimento del 3 novembre 2020, ha infatti rammentato come il Regolamento UE 165/2014 proibisca che i dati ricavati da questi strumenti possano essere usati per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità, come invece previsto dalla normativa italiana. L’Italia ha chiesto un supplemento di tempo per approfondire la questione.
Nel frattempo, tali strumenti vengono ancora utilizzati per sanzionare l’eccesso di velocità. Tuttavia, come chiarito dal Giudice di Pace di Prato, deve trattarsi di dispositivi debitamente omologati ed è questo che, nel caso in esame, conduce all’accoglimento dell’opposizione e al conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
Come si legge in sentenza, dalla descrizione dell’infrazione non emerge se il cronotachigrafo in oggetto fosse strumento, oltre che omologato, correttamente installato e attivato da officina autorizzata e, se del caso, parimenti assoggettato a verifica periodica di funzionalità come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE 165/14, All. l.Vl) e interna (D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012, art. 11, comma 9). Per il magistrato onorario non può dunque ritenersi raggiunta prova sufficiente della sussistenza della violazione in oggetto. La Prefettura resistente viene condannata anche alla rifusione delle spese processuali.

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