Avete ricevuto un atto di precetto? La paura è il peggior consigliere
Il precetto non è ancora un pignoramento. Ma è un avvertimento molto serio: il creditore sta comunicando che, se non accade nulla, può avviare l’esecuzione forzata.
Proprio per questo il momento di controllare gli atti è adesso.
Una busta arriva a casa. La aprite e leggete una parola che mette immediatamente in allarme:
PRECETTO.
Poi trovate una somma da pagare, il nome di un avvocato e l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, potrà iniziare l’esecuzione forzata.
La prima reazione è spesso la paura.
Ma pagare per paura può essere un errore. Ignorare il precetto può esserlo ancora di più.
La cosa corretta da fare è un’altra:
prima verificare, poi comprendere i propri diritti, infine decidere come agire.
Che cos’è realmente un atto di precetto?
Il precetto è l’atto con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, intima formalmente al debitore di adempiere.
L’articolo 480 del Codice di procedura civile prevede, in linea generale, un termine non inferiore a 10 giorni, decorso il quale il creditore può procedere con l’esecuzione forzata.
In termini molto semplici significa:
“Esiste un titolo che ritengo mi consenta di chiedervi questa somma. Se non pagate, posso procedere esecutivamente.”
Ed è proprio quel “posso procedere” che deve essere preso sul serio.
Il precetto, infatti, può precedere un pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione, di beni mobili o, quando ne ricorrono i presupposti, di un immobile.
Attenzione: il precetto non nasce sempre da una sentenza
Su questo punto è importante fare chiarezza.
Non è corretto pensare che prima di ogni precetto debba necessariamente esserci stata una causa conclusa con una sentenza.
Il titolo esecutivo può essere, a seconda dei casi, una sentenza, un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, un contratto di mutuo avente i requisiti previsti dalla legge, un assegno, una cambiale o un altro titolo al quale l’ordinamento attribuisce efficacia esecutiva.
Per questo la prima verifica non deve riguardare soltanto il precetto, ma anche il titolo sul quale il creditore fonda la propria richiesta.
Avete 10 giorni? Sì, ma attenzione a cosa significa
Il termine indicato nel precetto non deve essere interpretato come se dopo dieci giorni il pignoramento avvenisse automaticamente.
Significa invece che, decorso il termine previsto, il creditore può normalmente iniziare l’esecuzione forzata.
Esistono inoltre situazioni particolari nelle quali può essere autorizzata l’esecuzione immediata.
Per questo aspettare l’ultimo momento è raramente una buona strategia.
Un precetto va consegnato rapidamente a un professionista competente affinché vengano controllati titolo, notifiche, importi e diritto del creditore ad agire.
Il precetto non dura per sempre
Anche il creditore deve rispettare termini precisi.
Ai sensi dell’articolo 481 c.p.c., il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.
Questo non significa che il debito venga automaticamente cancellato.
Significa che, se il creditore vuole successivamente procedere all’esecuzione, dovrà valutarsi la necessità di notificare un nuovo precetto.
È quindi importante distinguere tra inefficacia del precetto e inesistenza del credito: sono due questioni completamente diverse.
Prima di pagare, cosa bisogna controllare?
Ricevere un precetto non significa che qualsiasi contestazione sia automaticamente possibile.
Ma significa che è opportuno verificare con attenzione almeno:
il titolo esecutivo, per comprendere da dove nasce il credito;
la corretta notificazione degli atti precedenti;
l’identità del creditore, soprattutto quando il credito è stato ceduto a banche, SPV o società di recupero;
gli importi richiesti, compresi capitale, interessi e spese;
eventuali pagamenti già effettuati;
eventuali fatti sopravvenuti, come pagamenti, accordi, transazioni o altre cause che possano incidere sul diritto del creditore di procedere;
la regolarità formale del precetto e della procedura.
Non tutte queste verifiche portano necessariamente a un’opposizione.
Ma un controllo effettuato prima del pignoramento può cambiare radicalmente il modo in cui affrontare il problema.
È possibile opporsi a un precetto?
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, sì.
Ma bisogna distinguere attentamente il tipo di contestazione.
Opposizione all’esecuzione: articolo 615 c.p.c.
Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Può accadere, ad esempio, quando vengono dedotti fatti idonei a dimostrare che quel diritto non esiste più o non può essere esercitato nei termini prospettati.
La questione deve però essere valutata considerando anche la natura del titolo.
Se, per esempio, esiste un decreto ingiuntivo ormai definitivo, non è normalmente possibile utilizzare l’opposizione al precetto semplicemente per recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte nei termini contro il decreto ingiuntivo.
Questo è un passaggio fondamentale.
Il precetto non riapre automaticamente tutte le difese che si sono perse in precedenza.
Opposizione agli atti esecutivi: articolo 617 c.p.c.
Diversa è l’ipotesi in cui si contestino vizi formali del titolo, del precetto o degli atti dell’esecuzione.
L’articolo 617 c.p.c. prevede termini particolarmente brevi, normalmente 20 giorni.
Ecco perché, quando arriva un precetto, metterlo in un cassetto è probabilmente la scelta peggiore.
Attenzione a una vecchia informazione: la “formula esecutiva” è stata abolita
Per anni uno dei controlli effettuati sui titoli riguardava la presenza della cosiddetta formula esecutiva.
La riforma Cartabia ha modificato il sistema.
Dal 1° marzo 2023, per i titoli interessati dalla nuova disciplina, non è più richiesta l’apposizione della vecchia formula esecutiva; per i provvedimenti giudiziari e gli atti indicati dall’articolo 475 c.p.c. rileva oggi, nei casi previsti, la copia attestata conforme o il duplicato informatico.
Pertanto non bisogna utilizzare vecchi modelli di contestazione pensando che la sola assenza della formula esecutiva renda oggi invalido il titolo.
Il diritto cambia. Anche le difese devono cambiare con esso.
L’errore più grave: non ritirare le raccomandate
Su questo manteniamo fermamente il messaggio che avevamo già espresso nel precedente articolo.
Non ritirare una raccomandata o una notifica non fa scomparire il problema.
Molti cittadini pensano:
“Se non la ritiro, non possono fare nulla.”
Purtroppo è una convinzione pericolosa.
La legge disciplina anche gli effetti delle notificazioni in caso di mancato ritiro dell’atto.
Il risultato può essere paradossale: il procedimento continua mentre il debitore rimane convinto che tutto sia fermo.
Quando poi arriva il precetto, alcune possibilità difensive potrebbero già essersi notevolmente ridotte.
Avete ignorato un decreto ingiuntivo? La situazione è più delicata
Uno degli scenari più frequenti è questo.
Arriva un decreto ingiuntivo.
Il debitore non reagisce.
Trascorrono i termini.
Successivamente arriva il precetto.
A quel punto la situazione giuridica è molto diversa rispetto al momento in cui era stato notificato il decreto.
Per questo continuiamo a ripeterlo:
gli atti giudiziari non devono essere ignorati. Mai.
Non perché ogni richiesta del creditore sia necessariamente corretta, ma esattamente per la ragione opposta:
perché eventuali contestazioni devono essere fatte nel momento e con lo strumento previsto dalla legge.
Anche quando il debito esiste, si può cercare una soluzione
Difendersi non significa necessariamente iniziare una causa.
Dopo aver controllato la posizione può emergere che il credito sia sostanzialmente dovuto.
Anche in questo caso, però, il lavoro non finisce.
Si può valutare, a seconda della situazione economica del debitore e della disponibilità del creditore, una trattativa, un piano di rientro sostenibile o una proposta di saldo e stralcio.
Nei casi di grave esposizione debitoria devono inoltre essere valutati, quando ne ricorrono i presupposti, gli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la gestione del sovraindebitamento.
La soluzione corretta dipende dal patrimonio, dal reddito, dalla tipologia dei debiti, dal numero dei creditori e dalla situazione familiare.
Non esiste una soluzione identica per tutti.
Non pagate per paura. Ma non ignorate il problema.
Questo è il messaggio più importante.
Ricevere un precetto non significa automaticamente perdere lo stipendio, il conto corrente o la casa.
Significa però che la posizione è entrata in una fase che richiede attenzione immediata.
Non affidatevi alle soluzioni trovate casualmente su Internet.
Non spedite contestazioni standard.
Non riconoscete frettolosamente il debito.
Non promettete pagamenti che non potete sostenere.
E soprattutto non aspettate il pignoramento per iniziare a occuparvene.
Il primo passo deve essere l’esame dei documenti.
Come può intervenire Avvocato in Famiglia ETS
La nostra Associazione può aiutare l’associato a ricostruire la situazione e, quando necessario, indirizzarlo verso professionisti competenti nella materia.
L’esame può riguardare il precetto, il titolo esecutivo, gli atti precedenti, le notificazioni, la quantificazione delle somme e la posizione del soggetto che pretende il pagamento.
Quando esistono i presupposti saranno valutate le iniziative giudiziali possibili.
Quando invece una trattativa rappresenta la strada più ragionevole, potrà essere valutata un’interlocuzione con il creditore o con la società che gestisce il credito.
L’Associazione ha inoltre maturato interlocuzioni con diverse banche, finanziarie e società di gestione e recupero crediti. Questo non garantisce naturalmente il raggiungimento di un accordo, ma può consentire di impostare correttamente il confronto.
Il precetto fa paura soprattutto quando non si sa cosa fare
La paura porta spesso a due reazioni opposte.
Pagare immediatamente senza controllare.
Oppure:
non fare nulla sperando che il problema scompaia.
Sono entrambe strategie sbagliate.
Un atto di precetto deve invece essere letto, verificato e affrontato.
Prima verificate.
Poi comprendete quali sono realmente i vostri diritti.
Infine decidete come agire.
Perché il vero errore, davanti a un precetto, è lasciare che sia la paura a decidere.
Avete ricevuto un precetto?
Se non riuscite a trovare un avvocato specializzato oppure se i costi risultano difficilmente sostenibili, potete rivolgervi alla nostra Associazione per ricevere supporto e una valutazione della situazione.
Non aspettate il pignoramento per controllare ciò che oggi può ancora essere verificato.
Per iscriversi:
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Associazione Avvocato in Famiglia ETS
info@avvocatoinfamiglia.com
Cell. Prima Emergenza / WhatsApp: 338 83 10 374
Ogni posizione deve essere valutata individualmente. Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame degli atti da parte di un professionista.
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