<<  FINO AD OGGI NON HO FATTO NULLA PERCHE’ HO PAURA DI PERDERE LA CASA ! >>

Questo articolo è in risposta alle migliaia di e-mail che ci giungono in redazione con lo stesso tema e la stessa paura , cioè quella di perdere la casa che con fatica abbiamo pagato ( e spesso stiamo ancora pagando) oppure ereditato dalle fatiche dei genitori o dei Nonni. 

 

 

 

NOI URLIAMO IL VOSTRO SILENZIO

E LA PRIMA CASA NON SI TOCCA

 

Questo articolo vi invita a prendere coscienza di come funziona la meravigliosa Legge 3/12 . Una Legge che viene denominata non erroneamente  “salvasuicidi” per le Famiglie purtroppo troppo spesso viene gestita male, molto male , da avvocati o società che nessuna dimestichezza hanno con la grande opportunità che si offre loro.

NESSUNO AFFERMA CHE I PROFESSIONISTI DEVONO LAVORARE GRATIS  

MA  CHE ALMENO LO FACCIANO PER  BENE ! 

E’ IN GIOCO LA SOPRAVVIVENZA DI UNA FAMIGLIA ! 

Ecco spiegata la  Legge 3/12  in pochi passi :

Da tutti acclamata come la panacea per chi si è indebitato oltre le proprie possibilità e non riesce ad uscire dalla situazione di crisi se non trovando un accordo bonario con i creditori, è spesso di difficile attuazione a causa di una serie di ostacoli.

Troppo spesso  il debitore “autentico” è spesso nullatenente e non ha beni da offrire ai creditori per promuovere un saldo e stralcio; del resto, se ne avesse, questi ultimi li avrebbero già pignorati rifiutando qualsiasi offerta bonaria. Dall’altro lato, anche chi ha qualche bene di proprietà preferisce tentare di ricomprarlo all’asta (tramite interposta persona, per quanto illegale sia) o giocarsi il tutto e per tutto alla “lotteria” dei ribassi (con la possibilità che nessun offerente si faccia avanti e che, quindi, il pignoramento si chiuda per assenza di interessati), piuttosto che non perderlo definitivamente.

Un recente decreto del tribunale di Bologna ha però chiarito che ci si libera dai debiti anche senza dover vendere tutti i propri beni. In altre parole, ai fini dell’approvazione del programma sul sovraindebitamento, il debitore non è obbligato a “destinare” alle esigenze del piano tutti i suoi beni. Ecco cosa è stato detto nella pronuncia in question

Ecco un semplice esempio:

Immaginiamo una Famiglia  che, avendo un eccessivo indebitamento, promuove la procedura della cosiddetta “legge salva suicidi”, avvalendosi di un organismo di composizione della crisi. Egli è anche titolare di una casa con terreno circostante che tuttavia vorrebbe salvare trattandosi di beni di famiglia. Perderla significherebbe dover andare in affitto e quindi generare altro debito. . Pertanto il Professionista  abilitato deve  presentare un programma in cui viene offerto un pagamento non integrale e dilazionato dei debiti a cui l’interessato propone di far fronte solo tramite proventi futuri della propria attività imprenditoriale. Insomma, nulla di certo: solo speranze e promesse.

Ci si chiede se il tribunale – che certo conosce la situazione immobiliare del debitore per poterla visionata nelle visure – può omologare un programma di questo tipo o invece deve imporre all’interessato di offrire ai creditori i propri beni affinché si proceda alla loro vendita e alla divisione del ricavato.

Quanto sopra  è stato il caso come proposto al Giudice

Secondo il tribunale di Bologna, la risposta dipende unicamente  dal tipo di procedura prescelta.

Come noto la legge sul sovraindebitamento prevede tre diversi tipi di opzioni:

  • il piano del consumatore: riguarda i debiti contratti dalla persona fisica non per attività commerciali, imprenditoriali o professionali: la proposta, elaborata dall’organismo di composizione della crisi, viene presentata in tribunale. In essa viene indicato un modo per uscire dalla crisi e pagare i creditori in percentuale ed eventualmente secondo un programma dilazionato. Il giudice ne valuta la fattibilità e la meritevolezza e, se del caso, lo approva;
  • la proposta ai creditori: questa si riferisce ai debiti di natura imprenditoriale. Richiede il consenso dei creditori titolari del 60% dei debiti. Ottenuto il nulla osta di questi, il giudice omologa il programma che, anche in questo caso, è stato redatto dall’organismo di composizione della crisi;
  • la liquidazione dei beni: implica la cessione dei beni ai creditori ai fini della vendita e della soddisfazioni di questi ultimi sul ricavato.

Ebbene, secondo il tribunale , esiste un obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio solo nel caso di liquidazione dei beni come strumento residuale accessibile al sovraindebitato per risolvere la propria crisi. Essa impone la devoluzione dell’intero patrimonio del debitore, elemento che secondo la maggioranza degli interpreti la differenzia appunto dall’accordo coi creditori.

Invece le altre due forme di soluzione della crisi non impongono al debitore di spogliarsi di tutti i suoi beni. Egli quindi ben potrebbe proporre un pagamento dilazionato sulla base di redditi futuri, da percepire, senza rinunciare al patrimonio già di proprietà (quello almeno necessario a se stesso e alla propria famiglia). Tra le ipotesi di inammissibilità della procedura non vi è «la mancata devoluzione dell’intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano a creditori di valutare la consistenza del patrimonio e quindi la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria».

Un grande ostacolo per le Famiglie di imprenditori e dipendenti ad accedere a questa legge è il costo spesso proibitivo che talune società o studi legali chiedono loro per depositare l’istanza e fermare l’emorragia di denaro. 

 

COME DIFENDERVI DAI COSTI TROPPO ELEVATI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

L’associazione Avvocato in Famiglia ha sottoscritto un accordo ETICO NAZIONALE. che prevede l’accesso all’istanza di sovraindebitamento al  costo fisso e che tale onere  non possa mai superare euro 1.650,00 ( anche dilazionati secondo accordi tra i legali ed i Ns associati) rendendo accessibile a tutti l’utilizzo di questa legge .

 


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 ( solo da telefonia fissa) 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


Seguiteci su tutti i Social!


Hai bisogno di aiuto? Lasciaci un messaggio e sarai ricontattato.

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali

Inserite i vostri dati di contatto

Raccontateci la vostra storia

Scegliete la vostra preferenza

Inserite i vostri dati (facoltativo)