LO CONFERMA IL GIUDICE

 il verbale deve sempre indicare se la postazione è fissa o mobile

Potete anche voi sfruttare la sentenza appena ottenuta ed invalidare la sanzione per eccesso di velocità se, all’interno del verbale, manca l’indicazione circa il carattere della postazione, fissa o mobile, che ha rilevato l’infrazione.

La postazione autovelox, sia fissa che mobile, andrà preventivamente e adeguatamente segnalata agli automobilisti. Inoltre, qualora scatti nei confronti del conducente del veicolo la sanzione per eccesso di velocità, nel conseguente verbale predisposto dall’agente accertatore andrà necessariamente indicato se la postazione di controllo è di tipo temporaneo o permanente. In mancanza di tale indicazione la multa può essere annullata.
Si tratta di una condivisione  oramai avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento hanno dato seguito in diverse occasioni i giudici di merito, come dimostra la recente sentenza n. 61/2021 (sotto allegata) depositata in data 25 giugno 2021 dal Giudice di Pace di Alba.
Ad attivare la tutela giurisdizionale è un conducente sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 commi 7 e 8 C.d.S. e l’invocato annullamento delle sanzioni è ritenuto meritevole d’accoglimento da parte del giudice onorario.
In dettaglio, si legge in sentenza, “nei verbali impugnati manca la necessaria indicazione della tipologia di postazione fissa o mobile utilizzata per il rilievo dell’infrazione così come richiesto dalla Suprema Corte per la validità dell’accertamento. Ne consegue che il ricorrente si trova nell’impossibilità di verificare l’adeguatezza della preventiva segnalazione attraverso idonea cartellonistica”.
In caso di specifica contestazione, grava sull’ente convenuto l’onere di fornire la prova, ma nella vicenda de qua il Comune è rimasto contumace. Da qui la decisione del giudicante di accogliere l’opposizione proposta dal ricorrente e per l’effetto annullare i verbali emessi dalla Polizia Municipale.

L’indirizzo a cui ha dato seguito il giudice piemontese si è consolidato a partire dal 2014, precisamente a partire dall’ordinanza n. 5997/2014 della Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, prendendo le mosse dal complesso normativo in materia, hanno evidenziato come “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale” .
La violazione di tale obbligo si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.
Infatti, l’art. 142, comma 6-bis afferma chiaramente che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
Non viene dunque lasciato alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di un tale accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione.
La “ratio” della preventiva informazione, spiega la Corte, è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.
Tanto premesso, la Suprema Corte ritiene, con riferimento all’attività di accertamento, che vi sia un obbligo in capo agli agenti verbalizzanti di attestare, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 c.d.s., anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari. Una conclusione ribadita in diverse occasioni sia dagli stessi giudici di legittimità che di merito (cfr., ex multis, Trib. Udine n. 715/2016 e Giudice di Pace Ferentino, n. 11/2020).

 

ECCO LA MERAVIGLIOSA SENTENZA : MULTA ANNULLATA 

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