MUTUI IN FRANCHI SVIZZERI: COSA DICE LA CORTE DI GIUSTIZIA

Non può essere soggetto ad alcun termine di prescrizione il diritto del consumatore che ha sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignora il carattere abusivo della  clausola inserita nel contratto di mutuo, ai fini della restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola
Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia delle CE nella causa C-609/19 e nelle cause riunite da C-776/19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance che ha diffuso in un comunicato stampa il contenuto delle sentenze.
La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte di Giustizia riguarda alcuni consumatori che nel 2008 e nel 2009, hanno sottoscritto presso la banca BNP Paribas Personal Finance dei contratti di mutuo ipotecario espresso in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in euro per finanziare l’acquisto di beni immobili o di quote di società immobiliari.

A causa delle caratteristiche di tali mutui, la loro sottoscrizione comportava un rischio di cambio collegato alle fluttuazioni del corso dell’euro rispetto a quello del CHF. Sebbene la sussistenza di detto rischio non fosse menzionata in modo espresso nei contratti di mutuo, ne derivava nondimeno indirettamente che simile rischio vi era inerente e gravava sul consumatore.
Successivamente, a causa della vicende che hanno interessato la valuta svizzera, il cambio è ha determinato un enorme incremento del debito per i clienti, che    hanno riscontrato difficoltà a pagare le rate mensili.

I procedimenti sono stati avviati, al tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne e al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia. I giudici francesi hanno sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni sull’interpretazione della direttiva.

La Corte ricorda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano quest’ultimo e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, cosicché non possono avere effetti sulla sua situazione di diritto e di fatto. Di conseguenza, la Corte la domanda proposta ai fini dell’accertamento del carattere abusivo della clausola non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.

Ciò posto, la Corte la direttiva non osta ad una disciplina nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione l’azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte rileva che un termine di prescrizione per la restituzione di importi versati sulla base di una clausola abusiva che rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di detta clausola non può in alcun caso essere compatibile con la direttiva. La corte poi, rinvia ai giudici nazionali il compito di rinvio valutare se effettivamente le clausole controverse stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza i contratti di mutuo e se le stesse siano state formulate in maniera chiara e comprensibile.   Infatti l’informazione fornita dal mutuante al consumatore sull’esistenza del rischio di cambio non soddisfa il requisito di trasparenza se è basata sull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento resterà stabile nel corso di tutta la durata del contratto. In conclusione la Corte ritiene che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore  faendo gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all’importo del prestito.

I principi di diritto espressi dalla corte di giustizia possono avere importanti  conseguenze sui contratti di mutuo parametrati al stipulati in Italia  e collegati al rapporto di cambio Euro/Franco proposti da  Hypo Alpe Adria Bank e Banca Woolwich (Barklays Bank PLC).

L’azione in corso vuole aiutare le famiglie a far valere i personali diritti e quindi abbiamo sottoscritto un PROTOCOLLO D’INTESA con lo studio legale Francese ( che ha già vinto ! ) e lo studio legale Madonna in Italia affinché tutti i nostri iscritti possano avvalersi della loro professionalità.


OBBIETTIVO: recuperare le somme dovute a titolo di  ristorno e punire le banche per i danni morali e materiali.

COME FUNZIONA:   l’associazione svolgerà l’azione di sensibilizzazione e di conteggio degli interessi da restituire tramite i periti econometrici.

L’UTENTE: deve autorizzare l’associazione al trattamento dati privacy mediante l’iscrizione ( di legge obbligatoria) e produrre il contratto di mutuo completo . E’ possibile intervenire anche per mutui già estinti.

LO STUDIO LEGALE : garantirà un costo fisso non superiore ad euro 500 ( cinquecento euro) per tutte le attività necessarie al fine di  incardinare la causa collettiva senza null’altro chiedere alle famiglie associate e iscritte all’azione collettiva.

I COSTI  DA SOSTENERE : solo al completamento della causa e solo con il risarcimento quantificato dal Giudice l’Utente dovrà versare un importo pari al 10% del denaro effettivamente ricevuto dalla Banca a qualunque titolo ( rimborso e/o risarcimento)


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com

WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


Seguiteci su tutti i Social!


Avete bisogno di un avvocato etico?

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali
Inserite i vostri dati di contatto
Raccontateci la vostra storia
Scegliete la vostra preferenza
Inserite i vostri dati (facoltativo)