Successioni: la forma del testamento olografo e l’utilità del testamento notarile; le quote di legittima riservate al coniuge e ai figli. 

Come fare un testamento olografo? Siamo abituati a vedere, nei film, che il testamento si fa con carta e penna, nella penombra di una stanza, magari con la ceralacca per sigillare la chiusura. Questa scena – che di poetico purtroppo ha ben poco – non è molto dissimile dalla realtà. Anche per la legge, infatti, il testamento si può fare “a casa”, senza bisogno di avvocati o pubblici ufficiali. Chi poi vuol maggiori garanzie può rivolgersi al notaio, pagando però il compenso di quest’ultimo e le imposte sulla registrazione.La legge stabilisce delle regole diverse a seconda che vi sia o meno un testamento. Nel primo caso, si lascia tendenzialmente libero il testatore di distribuire il proprio patrimonio a chi vuole, salvo il rispetto delle quote minime (peraltro, piuttosto rilevanti) che l’ordinamento riserva agli eredi legittimari (coniuge, figli o, in assenza dei figli, ascendenti).

Se invece manca il testamento o questo viene dichiarato nullo, è la legge stessa che stabilisce come si divide il patrimonio, preferendo ovviamente i parenti più prossimi.

 

Come fare un testamento da soli?

È possibile lasciare che sia il notaio a scrivere e conservare il proprio testamento (è il cosiddetto «testamento pubblico»), ovviamente dietro proprie indicazioni; oppure è possibile fare un testamento da soli (è il cosiddetto «testamento olografo»). 

Chi vuol fare testamento da solo deve munirsi di un foglio di carta e di una penna. In teoria, si può scrivere il testamento con qualsiasi strumento: anche un pennarello, un gesso, una matita, persino il sangue nel caso di una persona in fin di vita che non abbia nient’altro con cui scrivere. È stato ritenuto valido anche il testamento scritto sulla parete di un muro in una situazione d’urgenza. Tutto il testamento deve essere scritto a mano, datato e firmato dal suo autore. La data è necessaria qualora vi siano ulteriori testamenti, scritti dalla stessa persona, per comprendere qual è l’ultimo e quindi quello definitivo.

Due persone (ad esempio, due coniugi) non possono decidere di scrivere un unico testamento per entrambi: è necessario un testamento a testa.Non ci sono formule predeterminate per scrivere testamento. Ci si può, ad esempio, limitare a indicare i nomi dei propri eredi (ad esempio: «Lascio tutti i miei beni a mia moglie e ai miei due figli») oppure specificare le singole quote (ad esempio: «Lascio ai miei figli il 70% del mio patrimonio e il restante 30% alla Caritas») o, infine, riportare anche la divisione dei singoli beni (ad esempio: «Lascio la mia casa in città a mio figlio Antonio e la casa al mare a mia moglie Giovanna»).

Il documento può consistere in un solo originale oppure in più originali, tutti scritti e firmati autonomamente. È ovvio che i vari testi dovranno coincidere.Il testamento può essere conservato a casa o in qualsiasi altro luogo. Il testamento può essere affidato a una o più persone, anche agli stessi beneficiari. In questo modo, si è certi che lo stesso verrà rinvenuto alla morte del suo autore e attuato.

Posso fare il testamento al computer o con un video?

Il testamento deve essere per forza scritto a mano e conservato su carta. Pertanto, non è possibile scriverlo al computer per poi stampare e firmare il foglio; tantomeno è possibile lasciare il file sull’hard disk e magari inviarlo per e-mail per dimostrarne l’esistenza. Allo stesso modo, non ha valore il testamento fatto tramite un video conservato nel telefonino o in altro modo. Quando un testamento non è redatto secondo le modalità prescritte dalla legge, il patrimonio del defunto si divide secondo le regole previste dalla legge per le successioni in assenza di testamento.  

 

Perché scegliere il testamento dal notaio?

Il testamento pubblico, benché implichi dei costi che il testamento olografo non ha, presenta dei vantaggi. Infatti, il notaio, che è un pubblico ufficiale, attesta l’identità del testatore, sicché nessuno potrà poi affermare che la scrittura o la firma è falsa (salvo fare un apposito giudizio – chiamato «querela di falso» – tutt’altro che facile). Il notaio si limita a certificare l’identità del soggetto che ha davanti e le sue dichiarazioni: non è un medico che ne accerta lo stato di salute. Pertanto, si può sempre impugnare un testamento per incapacità di intendere e volere del suo autore (si pensi a una persona che, ormai anziana, soffre di una grave forma di demenza). Allo stesso modo, si può contestare un testamento pubblico anche quando non rispetti la legge, perché ad esempio prevede una distribuzione del patrimonio che non tiene conto delle quote minime riservate dalla legge ai familiari più stretti (le cosiddette «quote di legittima»). Il testamento pubblico può essere conveniente tutte le volte in cui – specie in presenza di più eredi – ci può essere il rischio di contestazioni sulla sua autenticità. Chi non teme ciò, potrà quindi ben avvalersi di un testamento olografo.

Si può diseredare un familiare?

La legge non lascia completamente libero il testatore di destinare i propri beni a chi vuole. Egli, infatti, deve riservare una quota del patrimonio al coniuge e ai figli o, in assenza dei figli, ai genitori. Tali soggetti vengono chiamati «legittimari» e non possono mai essere diseredati, salvo nel caso in cui abbiano commesso atti particolarmente riprovevoli come, ad esempio, alcuni reati gravi, la falsificazione o l’occultamento del testamento, ecc. Quindi, non si può mai diseredare un figlio, il coniuge o – in assenza di figli – un padre o una madre. Mentre si possono diseredare i fratelli e tutti gli altri parenti (zii, cugini, ecc.). Anzi, a ben vedere, non è neanche necessario un formale atto di diseredazione: basta non indicare i nominativi di tali soggetti nel testamento.Si possono diseredare il padre e la madre se hanno perso la potestà genitoriale (nel caso di gravi violazioni nei confronti dei figli).

Anche se è intervenuta la separazione, l’ex coniuge è comunque erede legittimario e ha sempre diritto a una quota dell’eredità, a meno che non sia stato ritenuto responsabile per la fine del matrimonio (abbia cioè subito il cosiddetto «addebito»). Non ha diritto alla legittima l’ex coniuge dopo il divorzio. 

L’ex coniuge divorziato, che perde il diritto alla legittima, ha diritto tuttavia: 

  • alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, se titolare dell’assegno di divorzio; 
  • a un assegno periodico a carico dell’eredità, se titolare dell’assegno alimentare; 
  • a una percentuale dell’indennità di fine rapporto di lavoro dell’ex coniuge defunto. 

Cosa bisogna sapere prima di fare testamento?

Abbiamo appena detto che i legittimari hanno sempre diritto a una quota di eredità (la cosiddetta «legittima»). Questo significa che il testatore è libero di lasciare a chi vuole solo una parte del proprio patrimonio: la cosiddetta «quota disponibile», quella cioè che avanza dopo aver soddisfatto la quota riservata al coniuge, ai figli e, in assenza dei figli, ai genitori. Nei successivi paragrafi vedremo quali sono tali quote.

A quanto corrisponde la quota legittima del coniuge?

Il coniuge (o una delle parti dell’unione civile) ha diritto a: 

  • metà del patrimonio dell’altro coniuge se non ci sono figli (anche in presenza di ascendenti); 
  • un terzo se c’è un solo figlio; 
  • un quarto se ci sono più figli. 

Al coniuge (o a una delle parti dell’unione civile), inoltre, è riconosciuto per legge il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano. 

A quanto corrisponde la quota legittima del figlio?

I figli hanno diritto alle seguenti porzioni del patrimonio, senza più distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali e adulterini: 

  • metà del patrimonio al figlio unico orfano anche dell’altro genitore; 
  • un terzo del patrimonio al figlio unico con l’altro genitore; 
  • due terzi del patrimonio a più figli se rimasti anche senza l’altro genitore (diviso in parti uguali); 
  • metà del patrimonio a più figli se c’è anche l’altro genitore. 

 

A quanto corrisponde la quota legittima dei genitori?

Anche gli ascendenti (genitori o, in loro assenza, nonni) rientrano nella categoria dei legittimari, ma solo nell’ipotesi in cui il defunto non lasci figli. In questo caso, a loro spetta: 

  • un terzo dell’eredità se non ci sono altri eredi;
  • un quarto se c’è anche il coniuge (o la parte dell’unione civile) del defunto. 

 

 


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