COME TRASFORMARE UN PROBLEMA 

IN UN VANTAGGIO 

Matrimonio, coppie di fatto, coppie senza vincoli: in Italia ci sono più modi di impostare una relazione. Non tutte le relazioni implicano medesimi diritti e doveri. Un punto fermo sulla questione è stato posto dalla legge n. 76/2016 (la cosiddetta «Legge Cirinnà»). «È attraverso questa normativa – spiega Annamaria Turchetti, avvocato del team di Avvocato in Famiglia – che è stato messo ordine in un settore in cui non c’era una chiarezza e gli stessi pronunciamenti della Corte di Cassazione erano spesso contrastanti.

Come diventare coppia di fatto

Una coppia per essere riconosciuta come coppia di fatto deve iscriversi come tale all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. I conviventi possono poi stipulare, anche con l’ausilio di un avvocato, un contratto di convivenza formale e scritto. Questo contratto ha una natura solamente economica e disciplina esclusivamente i rapporti patrimoniali tra i due conviventi. Può anche non essere stipulato ma, in questo caso, vi è la limitazione di alcuni diritti reciprocamente reclamabili, vigendo ad esempio la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa effettuata da un convivente a vantaggio dell’altro e l’impossibilità di richiedere la restituzione di quanto versato durante la convivenza. Sia nelle coppie di fatto che in quelle non vincolate si instaura patrimonialmente sempre la separazione dei beni.

I diritti…

La «Legge Cirinnà» garantisce alcuni diritti alle coppie di fatto. Anzitutto, in caso di malattia o ricovero, garantisce il diritto reciproco alla visita, all’assistenza e di essere informati sulle condizioni sanitarie. In passato i medici potevano fornire informazioni sullo stato di salute di una persona solo ai famigliari o al coniuge. Ciò creava situazioni insostenibili in cui un uomo o una donna non potevano sapere nulla del proprio convivente ricoverato.

Sempre la legge n. 76/2016, prevede il diritto di continuare a vivere nella casa comune di residenza anche in caso di morte del convivente. E ciò vale sia in caso di locazione (con il subentro nel contratto) sia in caso in cui l’immobile sia di proprietà del convivente defunto. Infine è previsto che, in caso di separazione, siano erogati gli alimenti calcolati in base ai bisogni del convivente e al periodo di convivenza.

…i diritti che non ci sono

Se questi sono i diritti riconosciuti, le coppie di fatto (e ancor meno le coppie senza alcun vincolo) non godono però di alcuni «privilegi» delle coppie sposate. Per esempio non esiste il «dovere di fedeltà». Quindi, in caso di tradimento, nella procedura di separazione non è possibile chiedere a favore del convivente tradito la dichiarazione di addebito contro l’altro, né alcun genere di risarcimento. Sempre in caso di separazione, non è riconosciuto l’assegno di mantenimento, a meno che non sia previsto nel contratto di convivenza o in altra scrittura.
In caso di successione mortis causa, i conviventi non sono eredi legittimi. È quindi possibile destinare loro solo una parte o tutta la quota disponibile. Allo stesso modo, in campo patrimoniale, non è prevista la pensione di reversibilità a favore del convivente superstite, né la possibilità di creare un fondo patrimoniale (un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia).

I figli

Per quanto riguarda i figli, non esistono più differenze tra «figli legittimi» e «figli naturali», i bambini godono degli stessi diritti dei figli nati in costanza di matrimonio, sia sotto il profilo del diritto al mantenimento che a quello dell’educazione e dell’istruzione. «Anche sotto il profilo del diritto di visita – conclude Annamaria Turchetti – sono stati fatti grandi passi avanti. Anche ai nonni dei figli nati da coppie non sposate non può essere negata la possibilità di vedere i propri nipoti naturali, a meno che non si dimostri che la frequentazione sia pregiudizievole ai fini della crescita e del benessere dei minori».

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