COME ANNULLARE L’ATTO GIUDIZIARIO

 

In un mondo socio economico drammatico conoscere la legge diventa determinante. Ecco il motivo di un articolo che vuole aiutare i debitori, non a fuggire ma a difendersi ad armi pari da banche /Npl e avvocati che di mestiere recuperano denaro. 

La legge non vieta di difendersi anzi , invita ad usare la legge e in questo articolo sveliamo dei trucchi importanti.

Partiamo dal meglio spiegare  le norme previste per la notifica  degli atti,  atto indispensabile per  instaurare a tutti gli effetti di legge un valido contenzioso innanzi al giudice civile. Chi vuole recuperare un credito non può telefonare o limitarsi a spedire una raccomandata: deve seguire un procedimento stabilito dalla legge, in assenza del quale la notifica non è valida.

Incominciamo …… secondo la legge , le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza della parte interessata. Il dipendente del Ministero della Giustizia,  ha come compito, tra le altre cose, quello di eseguire le notifiche degli atti giudiziari, cioè di effettuare comunicazioni che abbiano valore legale. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

ATTENZIONE……… 

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

La notificazione può essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di questi luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Quando non è noto il Comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel Comune di ultimo domicilio . La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità didomiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

Ma la notifica più utilizzata avviene a mezzo poste

L’ufficiale giudiziario, infatti, non può sempre raggiungere personalmente il destinatario della notifica. Si pensi all’atto da notificare a una persona che risiede all’altro capo d’Italia; in casi del genere, ci si affiderà alla notificazione a mezzo servizio postale.Secondo la legge, se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso, l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

CHIARO ? ECCO COME  E QUANDO INVALIDARE LA NOTIFICA  

Se la notifica non è avvenuta seguendo le regole finora esposte, la notifica è invalida. Per la precisione, la notificazione è nulla:

  • se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia;
  • se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta;
  • se vi è incertezza assoluta sulla data;
  • se c’è mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo

La nullità della notificazione si verifica in seguito alla violazione delle formalità o delle norme relative alla persona del destinatario o alla diversa persona a cui può essere consegnata la copia dell’atto (portiere, familiare convivente, ecc.).Pertanto, è nulla la notifica che viene eseguita in un luogo o nelle mani di un consegnatario che non ha un qualche riferimento con il vero destinatario.

Ecco un esempio…..

la notifica fatta al familiare vicino di casa, allo zio  oppure al nonno che solo per caso si trova all’interno della casa del destinatario è nulla, perché la legge impone che, in assenza del destinatario, essa sia fatta a un familiare convivente.  Ancora, è invalida la notifica quando la consegna è effettuata ad una delle persone indicate dalla legge, ma il notificante omette di indicarne le generalità e ne riporta solo la qualifica (ad es. familiare) oppure indica le generalità, ma con scrittura indecifrabile.  ( avete già capito cosa contestare al postino vero ?)  La notifica è altresì invalida quando essa non rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge e, in generale, quando l’atto non è idoneo a raggiungere lo scopo. Ad esempio, è nulla la notifica fatta senza relazione di notifica, oppure senza indicare la data in cui è stata effettuata.

MA SE RICEVETE PER POSTA UN PRECETTO E NON AVETE RICEVUTO

MAI IL DECRETO INGIUNTIVO COSA FARE ? 

Per la nullità della notificazione, dunque, vale la regola generale che la legge stabilisce per ogni tipo di atto processuale: l’invalidità deve essere fatta valere dal destinatario, cioè dalla persona nel cui interesse le regola che la disciplinano sono poste.Per far valere l’invalidità della notifica esiste peraltro un termine preciso, che è quello del primo atto immediatamente successivo alla notificazione stessa.

Facciamo un esempio.

La meravigliosa Banca Ifis  vuole citare in giudizio la Famiglia Benvenuti . Il suo avvocato, per sbaglio, notifica il decreto ingiuntivo sbagliando l’indirizzo ( spesso quello vecchio viene inserito ) .  La Famiglia Benvenuti  viene a sapere solo dopo molto tempo che c’è un PRECETTO per non essersi mai opposti al decreto ingiuntivo.  Nel suo primo atto di costituzione potrà far valere la nullità della notifica, dimostrando che essa è stata fatta a persona totalmente sbagliata oppure che la posta non ha rispettato le stringenti regole per rendere valida una notifica. 

In sintesi, la nullità della notificazione deve essere fatta valere nel primo atto utile dopo averla ricevuta o da quando se ne è avuta conoscenza.

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