«…..nel verbale di contestazione nulla si riferisce in ordine alla segnaletica installata ed al rispetto delle distanze tra il segnale e il luogo di accertamento e dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dall’amministrazione si rivelano segnali stradali generici di controllo della velocità, comunque privi di certezza sia in riferimento al luogo dell’accertamento effettuato, sia in riferimento alla distanza dall’apparecchiatura di controllo. Anzi le foto che riproducono il veicolo oggetto di accertamento dimostrano senza dubbio che il medesimo transitava a brevissima distanza dall’apparecchiatura di controllo».

Ancora una volta la sinergia esistente tra Avvocati aderenti al patto Etico Nazionale  ha prodotto un risultato importante. Annullati centinaia di contravvenzioni seriali.

Al Giudice di pace di turno basta ricordare come la Cassazione abbia sancito che vada data «idonea informazione dell’installazione e conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità» e che la norma preveda che «le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili», evidenziando che «i segnali preventivi devono essere installati con adeguato anticipo».

L’obbligo di avvertire gli automobilisti della presenza del sistema di rilevamento della velocità,

con un cartello o un display luminoso, è inderogabile.

Novità sugli scout speed, gli autovelox in movimento, installati sulle autopattuglie. Gli scout speed sono l’ultima frontiera in fatto di controllo dei limiti di velocità e di rilevazione degli eccessi: non sono dislocati a bordo strada, ma vengono montati sulle autovetture in movimento della Polizia stradale o municipale e riescono a rilevare facilmente la velocità dei veicoli da qualsiasi posizione, in entrambi i sensi di marcia ed anche in orari notturni.

Ma anche per questi apparecchi il Codice della strada impone dei limiti, che vanno rispettati a pena di nullità della multa elevata all’automobilista contravvenzionato. La regola più importante è quella che lo scout speed deve essere segnalato in maniera chiara e visibile. E’ questa l’arma vincente ( Art. 142, comma 6 bis, Codice della Strada).

L’obbligo di presegnalazione di qualsiasi dispositivo di rilevamento della velocità su strada – dunque anche gli scout speed – è inderogabile. Questa sentenza ottenuta, ovviamente riferito al caso esaminato,  ha stabilito che  la pattuglia «ben avrebbe potuto dotarsi  di un dispositivo per la segnalazione luminosa che potesse avvisare gli utenti della strada delle conseguenze della loro condotta». Ma perchè i vigili si nascondono come ” ladri” dietro agli alberi? Dietro una curva ? Chi chiede a loro di ” fare cassetta” e non di amministrare con saggezza la Legge ?

BASTA CONSIDERARE GLI AUTOMOBILISTI DEI BANCOMAT PER IL COMUNE !

L’orientamento adesso dei giudici che si sono occupati di ricorsi su questo tema è proprio nel senso che l’autovelox in movimento va segnalato. Così resta fermo il principio secondo cui tutti gli strumenti di misurazione elettronica della velocità, di qualunque tipo siano, devono essere segnalati mediante cartelli o dispositivi luminosi e gli scout speed non fanno eccezione.

 

FATE VALERE I VOSTRI DIRITTI . LE MULTE SERVONO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI GUIDA DI TUTTI E NON LE CASSE DEL COMUNE 


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