OTTENUTO SGRAVIO GRAZIE ALLA PREVENTIVA ISTANZA IN AUTOTUTELA
TOTALMENTE SGRAVATI 103.828,18 EURO
Le sentenze a favore dei cittadini/contribuenti diventano sempre più numerose ed invitiamo tutti a controllare l’estratto di ruolo prima di pagare e chinare la testa di fronte al muro arrogante della nuova Equitalia, oggi chiamata Agenzia delle Entrate e Riscossioni. La legge di stabilità n. 228/2012, ha introdotto l’annullamento in autotutela delle c.d. “cartelle pazze” ma non solo. E’ prevista l’istanza in autotutela anche per tutte le cartelle prescritte.
La legge in questione stabilisce che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonchè l’annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo. Nella legge è previsto anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni (cfr. comma 540 l. n. 228/2012). Nonostante l’arrogante silenzio ” colpevole” alle Nostre richieste di accesso agli atti, silenzio che per Noi è sinonimo di colpa grave e consapevolezza che molte famiglie sarebbero libere da debiti ! L’agenzia delle Entrate e riscossioni ha l’obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che la porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili. In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti.
Il caso che vi documentiamo è molto semplice.
Un noto Tributarista , attraverso una notifica di ACCESSO AGLI ATTI è entrato in possesso di date e documentali idonei a capire che ben oltre 90.000 euro erano riconducibili a cartelle prescritte.
SI E’ PASSATI DALLA DISPERAZIONE ” MI DEVO SUICIDARE ”
AL ” NON DEVO PAGARE NULLA PER LEGGE ! ”
La scelta del Contribuente è stata la seconda
ed i fatti gli hanno dato ragione e una nuova voglia di vivere .
La Commissione Tributaria gli ha dato pienamente ragione.
Nota tecnica per i più esperti:
È vero che l’agente della riscossione non è competente per l’annullamento delle poste iscritte a ruolo che competono esclusivamente all’ente creditore (quale Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ecc.), ma la legge sul punto è chiara. Infatti, mentre il comma 539 della l. n. 228/2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni indicate e ottenere, “in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi”, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell’ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di “mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”
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