Fideiussioni bancarie: la Cassazione conferma che la banca può perdere il diritto di agire contro il garante

Una sentenza che può cambiare il destino di migliaia di fideiussori

Per anni molte banche hanno ritenuto di poter agire contro i fideiussori anche dopo lunghi periodi di inattività, facendo affidamento sulle clausole inserite nei contratti di fideiussione che escludevano le tutele previste dall’art. 1957 del Codice Civile.

Oggi la giurisprudenza continua a rafforzare una posizione molto diversa.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. può essere nulla e tale nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

In termini pratici, questo significa che il fideiussore potrebbe essere liberato dalla propria garanzia se la banca non si è attivata tempestivamente contro il debitore principale.

Cosa prevede l’articolo 1957 del Codice Civile

L’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza del debito soltanto se il creditore:

  • agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza;
  • prosegue l’azione con la necessaria diligenza.

La norma nasce per evitare che il garante rimanga esposto indefinitamente alle pretese del creditore.

Il legislatore ha infatti previsto un limite temporale preciso per la tutela del fideiussore.

Perché molte fideiussioni sono finite sotto accusa

Per anni numerosi istituti di credito hanno utilizzato modelli contrattuali contenenti clausole che eliminavano o limitavano la protezione prevista dall’art. 1957 c.c.

In particolare, molte fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI contenevano disposizioni che obbligavano il garante anche oltre i limiti stabiliti dalla legge.

Tali clausole sono state oggetto di numerose contestazioni giudiziarie e di importanti pronunce che ne hanno evidenziato la possibile nullità.

La conseguenza pratica: il garante potrebbe essere liberato

Se la clausola derogatoria viene dichiarata nulla, torna ad applicarsi integralmente l’art. 1957 c.c.

Pertanto:

  • la banca deve dimostrare di essersi attivata nei termini previsti;
  • il giudice può verificare d’ufficio la validità della clausola;
  • il fideiussore può eccepire la propria liberazione dalla garanzia;
  • eventuali decreti ingiuntivi potrebbero essere contestati sulla base di tali principi.

In molti casi la differenza tra dover pagare decine o centinaia di migliaia di euro e non dover pagare nulla dipende proprio dall’analisi della fideiussione sottoscritta.

Attenzione: ogni caso va verificato

Non tutte le fideiussioni sono uguali.

Occorre verificare:

  • la data di sottoscrizione;
  • il testo integrale del contratto;
  • la presenza delle clausole ABI;
  • la data di scadenza del debito principale;
  • gli atti eventualmente notificati dalla banca;
  • la documentazione relativa a decreti ingiuntivi, pignoramenti o procedure esecutive.

Molti fideiussori scoprono solo dopo anni di avere a disposizione strumenti di difesa che avrebbero potuto evitare richieste economiche molto pesanti.

La storia di Marco: garante per il fratello e richieste per oltre 120.000 euro

Marco aveva firmato una fideiussione per aiutare il fratello ad ottenere un finanziamento aziendale.

Dopo il fallimento dell’attività, la banca ha richiesto il pagamento di oltre 120.000 euro direttamente al garante.

Attraverso l’analisi della documentazione è emerso che la banca non aveva rispettato correttamente alcuni obblighi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

L’approfondimento della posizione ha consentito di contestare efficacemente la pretesa creditoria e di ridurre in modo significativo il rischio economico.

Situazioni analoghe si verificano ogni giorno in tutta Italia.

Non firmate accordi senza una verifica preventiva

Molti fideiussori, per paura, firmano piani di rientro, riconoscimenti di debito o accordi transattivi senza aver prima verificato la legittimità della richiesta.

Si tratta di un errore che può compromettere difese importanti.

Prima di assumere qualsiasi impegno economico è opportuno far analizzare la documentazione da professionisti esperti nel settore bancario.

Come possiamo aiutarLa

L’Associazione Avvocato in Famiglia ETS assiste quotidianamente cittadini, imprenditori e garanti che ricevono richieste di pagamento da banche, società cessionarie del credito e società di recupero crediti.

Comprendiamo quanto possa essere difficile affrontare situazioni di questo tipo da soli.

Molti associati, come Lei, si sono trovati improvvisamente esposti a richieste economiche molto elevate per debiti contratti da altri soggetti.

Il nostro impegno è stare al Suo fianco fino alla fine, verificando ogni possibile difesa prevista dalla legge.

Se non trova un avvocato specializzato oppure non può permetterselo, interveniamo noi.

Per attivare l’assistenza è sufficiente iscriversi all’associazione:

https://www.avvocatoinfamiglia.com/iscriviti-o-rinnova/

Una volta completata l’iscrizione potremo aprire il Suo fascicolo, acquisire la documentazione e verificare la presenza di eventuali nullità, prescrizioni o altre eccezioni difensive.

Associazione Avvocato in Famiglia ETS

Email: info@avvocatoinfamiglia.com

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