Ex-Equitalia: altro risultato a favore dei Cittadini! Revocato il pignoramento grazie all’autotutela preventiva.

Pignoramento sospeso dall’INPS e restituzione delle somme accantonate al contribuente

Più volte ci si è scontrati con i pignoramenti fatti da Equitalia e i metodi di riscossione, a volte discutibili sotto l’aspetto della correttezza e buona amministrazione.

I principi dettati nello Statuto del contribuente, principi che regolano il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, sono ispirati a principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede, e gli stessi principi  si applicano anche al concessionario della riscossione. Secondo l’art. 17 dello statuto del contribuente, infatti, “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.

La Cassazione in merito ai principi sopra richiamati ha ribadito che: “Le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono all’amministrazione finanziaria, una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le verifiche necessarie e, poi, accertato l’errore, di annullare in autotutela il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato, anche qualora il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento avanti alla Commissione tributaria” (cfr. Cass. n. 6283/2012).

Nel caso che ci occupa invece il contribuente non ha lasciato scadere i termini per impugnare il provvedimento, ma Equitalia non gli ha dato modo per potersi difendere dinanzi alle sedi competenti.

Abbiamo già sottolineato l’importanza di non fare scadere i termini per fare opposizione ; in questo caso invece, purtroppo, Equitalia non si era costituita in giudizio, nonostante la citazione notificata al contribuente, ed il pensionato non aveva  alcuna opportunità di difendersi dinanzi alle sede opportune se per prima Equitalia non iscriveva la causa a ruolo

L’INPS, ovviamente, quale terzo pignorato, aveva l’obbligo di accantonare le somme, come per legge, ed il contribuente non poteva in alcun modo portare Equitalia dinanzi al giudice competente.

Se le due strade, quella giudiziaria e quella di autotutela, viaggiano in parallelo, pur nella difficoltà di ottenere risposte da Equitalia in autotutela, pur nelle difficoltà di sollecitare ed ottenere decisioni dal giudice delle esecuzioni, a volte le risposte arrivano da chi amministra i pubblici uffici con rispetto della legge e dei principi del neninem ledere oltre ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e probità.

In questo caso, infatti, è intervenuto lo stesso ente previdenziale (vedi provvedimento allegato), sollecitando l’agente della riscossione e avvertendo che se entro 5 giorni non verrà data risposta, procederà, in via amministrativa, alla sospensione delle trattenute in corso, nonché alla restituzione delle somme accantonate.


 

Non riuscite più a pagare un debito?

VOLETE OTTENERE ANCHE VOI UN SALDO E STRALCIO?

premi qui per capire meglio oppure compila il form sotto


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


Seguiteci su tutti i Social!


Avete bisogno di un avvocato Etico ?

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali

Inserite i vostri dati di contatto

Raccontateci la vostra storia

Scegliete la vostra preferenza

Inserite i vostri dati (facoltativo)