Se hai troppi debiti la casa non può essere venduta all’asta.

Completamente applicata ( raramente ) 

la c.d. legge salva-suicidi

L’esecuzione non può proseguire

se il soggetto è sovraindebitato

Bloccato il pignoramento a seguito di istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento. Il Giudice di Lodi, con ordinanza del 3 marzo del 2017, ha applicato la c.d. legge salva suicidi (l.3/ 2012).

I fatti in breve : 

“Valutata l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Lodi con l’ordinanza del 3 marzo 2017 in merito alla legittimità della procedura di sovra-indebitamento.

Finalmente un Tribunale che bene interpreta la Legge creata apposta per salvare le famiglie e non distruggerle !

I fatti di causa.

Tizio ex imprenditore, a causa del mancato incasso di somme nonché oppresso dal peso degli interessi bancari, nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti. Invero, ha fatto appello alla cosiddetta legge “salva suicidi”, la 3/2012 che – in estrema sintesi – stabilisce che l’esecuzione non può proseguire se il debitore è sovra-indebitato.

La crisi da sovra-indebitamento. La vigente normativa (L. n. 3 del 27.01.2012, Art. 6, comma 2, lettera a) definisce la crisi da sovra-indebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; quindi, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano, definito, appunto, “Piano del consumatore” da sottoporre al Giudice ai fini dell’omologazione. I soggetti che possono accedere alla procedura, tra i quali rientrano anche il “privato” e l’imprenditore agricolo, devono possedere determinate caratteristiche (previste dalla citata legge).

La procedura da sovra-indebitamento. Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:

1. Accordo con i creditori. Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

2. Piano del consumatore. Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Questa procedura non richiede l’accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore.

3. Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

COME INTERVENIRE ANCHE SE LA CASA E’ GIA’ ALL’ASTA 

La domanda deve essere depositata presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del competente Tribunale. L’istanza è volta a chiedere la nomina, da parte del Giudice, di un Organismo di composizione della crisi (OCC) affinché, con il suo ausilio, il debitore provveda al deposito del piano ai fini dell’omologazione.

Il Tribunale di Lodi. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’istanza, al fine della valutazione della procedura, il Tribunale adito, con il relativo provvedimento, procedeva alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati, al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura, veniva predisposto dalla difesa di Tizio un apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice. Premesso ciò, il giudice delegato del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta (vendita della casa del debitore), verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso, tenuto conto che la “parte ricorrente si trovava in stato di sovra-indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”, ha precisato che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…”. Di conseguenza, è stato disposto il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, a fronte dell’accoglimento della procedura di sovra-indebitamento in favore di Tizio, il Giudice dell’esecuzione (avvertito della procedura di sovra-indebitamento), visto l’art. 623 c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva in corso.

Tribunale di Lodi con l’ordinanza del 3 marzo 2017
“Valutata l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.
Il Giudice delegato,
vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter Legge n. 3/2012 depositata in data 23/2/2017, con la documentazione ivi allegata;
viste le relazioni integrative depositate in data 2/3/2017 con la documentazione ivi allegata; rilevato che:
  1. 1.1.  la domanda è stata proposta al tribunale territorialmente competente avendo i debitori la loro residenza nel Comune di ___________, rientrante nel circondario del Tribunale di Lodi;
  2. 1.2.  la domanda promana da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile né a fallimento, né a concordato preventivo;
  3. 1.3.  parte ricorrente si trova in stato di sovra indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio prontamente liquidabile e la complessiva esposizione debitoria;
  4. 1.4.  la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;

rilevato che:

  1. 2.1.  sono stati depositati tutti i documenti elencati all’art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012 e precisamente l’elenco nominativo di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e di tutti i beni del debitore, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento sui e della sua famiglia con l’indicazione della composizione del nucleo familiare,corredata del certificato dello stato di famiglia;
  2. 2.2.  preso atto che parte ricorrente non è tenuta alla presentazione delle “dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”;
  3. 2.3.  preso atto che il debitore ha attestato l’insussistenza di “eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni”;
  4. 2.4.  è stato depositato l’inventario di tutti i beni del debitore, con le specifiche indicazioni sul possesso dei beni immobili e delle cose mobili;

rilevato che il piano prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore;

rilevato che la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi contiene:

  1. 3.1.  l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. 3.2.  l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. 3.3.  il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
  4. 3.4.  l’indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. 3.5.  il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delladomanda;

rilevato che la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione;

rilevato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che non risultano atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

Visto l’art. 14-quinquies Legge n. 3/12

aperta la procedura di liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA e NOMINA. quale liquidatore il dott. xxxxxxxxxx

DISPONE

1) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi;

ORDINA

1) la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
2) al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna o il rilascio al

liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
3) ordina il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di

liquidazione.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.
Lodi, 3 marzo 2017.

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