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Istanza in autotutela: quando e come 

Quindi si presenta una richiesta tramite l’istituto di autotutela, introdotto dall’art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 – integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.

In cosa consiste l’istanza di autotutela in parole semplici 

L’autotutela costituisce il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.  Tale potere spetta all’ufficio che ha emanato l’atto o che e’ competente per gli accertamenti d’ufficio, oppure -in via sostitutiva e in caso di grave inerzia- alla Direzione Regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende. In linea generale, quindi, per le imposte dirette ci si deve rivolgere all’Agenzia delle entrate, mentre per i tributi locali all’ente locale che ha emesso gli atti. Per i tributi di competenza comunale (IMU, Tarsu/Tia/Tares, Tosap, etc. ) sono competenti i comuni, e la domanda andra’ quindi rivolta a loro.

Le cartelle esattoriali: un caso particolare

Un caso particolare sono le cartelle esattoriali e tutti quegli atti emanati dai concessionari incaricati alla riscossione. Dal 1/1/2013 e’ attiva una procedura che si distingue dalla classica autotutela percorribile in caso di errori che comportino l’inesigibilita’ del credito da parte dell’amministrazione (perche’ prescritto, gia’ pagato o annullato da un provvedimento dell’ente creditore o di un giudice). In questi casi con l’invio della domanda di sgravio al concessionario della riscossione si ottiene l’immediata sospensione delle procedure di riscossione. Non solo: vi sono precisi tempi di risposta e se l’ente debitore (organo che deve provvedere a rispondere) rimane silente per 220 giorni l’atto oggetto della richiesta si annulla di diritto.

La valutazione dell’ufficio deve essere autonoma

La valutazione dell’amministrazione, ovvero dell’ufficio che ha emesso l’atto, dev’essere in tal caso autonoma ed indipendente da eventuali altri giudizi. Se dalla verifica viene rilevato che l’atto e’ annullabile, in tutto o in parte, l’amministrazione deve procedere, inviando al contribuente una comunicazione motivata ed -eventualmente- un nuovo atto sostitutivo del precedente.

Cartelle esattoriali errate o gia’ pagate:

richiesta sgravio con sospensione immediata delle procedure di riscossione

La legge di stabilita’ 2013 ha introdotto una interessante novità’ che riguarda le cosiddette “cartelle pazze”, le cartelle esattoriali palesemente errate perche’ relative a crediti inesigibili (prescritti, gia’ pagati dal debitore o annullati in giudizio).Se fino ad oggi ci si doveva affidare alle norme sull’”autotutela” che prevedono la possibilità di chiedere lo sgravio senza pero’ alcuna garanzia sui tempi di risposta e soprattutto senza poter considerare sospesi gli effetti esecutivi della cartella stessa, da oggi, più’ precisamente dal 1/1/2013, in caso di documentato errore si può ottenere una immediata sospensione delle procedure di riscossione dietro presentazione di una domanda di correzione o sgravio.

Per precisa disposizione di legge, la sospensione dell’atto deve avvenire subito, prima di procedere all’esame della richiesta. Questa sostanziale novita’ si applica anche alle domande gia’ presentate al concessionario della riscossione prima del 1/1/2013, rimaste sospese.

Altra grossa novita’ e’ che in caso di silenzio dell’ente creditore -da cui deve partire la risposta- protratto per 220 giorni dalla presentazione della domanda, l’atto oggetto di richiesta di sgravio o correzione si considera nullo di diritto.

Errori che consentono di chiedere la sospensione

E’ possibile presentare una richiesta di sospensione in questi casi:

– c’e’ stata prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso esecutivo (data riportata sulla cartella);

– c’e’ stato un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore (comune in caso di multe, oppure agenzia delle entrate, inps, etc.etc.);

– c’e’ stata una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

– c’e’ stata una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

– e’ stato effettuato un pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.

Da notare, quindi, che sono esclusi da questa nuova “procedura” tutti i casi in cui nella cartella vi siano errori che pero’ non mettono in dubbio l’esigibilita’ del credito, come per esempio errori di calcolo o logici. In questi casi si deve continuare ad affidarsi all’”incerta” strada dell’autotutela, se non direttamente al ricorso giudiziale.

Non esiste un termine perentorio per la risposta dell’ente creditore

tuttavia si applica la regola del silenzio/assenso: se la risposta non arriva entro 220 giorni dalla presentazione della domanda/dichiarazione. L’atto, a quel punto, si annulla di diritto e l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dalla relativa riscossione. Nel frattempo, in ogni caso, rimane sospeso. In caso di risposta negativa la richiesta/dichiarazione non può essere ripresentata e in ogni caso la sua ripresentazione non sospende le attività di riscossione.

La  procedura per le cartelle esattoriali relative a crediti inesigibili

Dal 1/1/2013 in tutti i casi in cui il credito oggetto della cartella possa dirsi “inesigibile” (perche’ prescritto, gia’ pagato, annullato o sospeso da provvedimenti dell’ente creditore o da un giudice), e’ possibile ottenere -all’atto della presentazione di una domanda di annullamento- la sospensione immediata della cartella esattoriale e/o delle attivita’ di riscossione successive.

La risposta ha poi tempi precisi (deve arrivare entro 70 giorni dall’invio della domanda) ed in piu’ e’ garantito l’annullamento dell’atto in caso di mancata risposta entro 220 giorni dall’invio della domanda.

Non vi e’ per legge un modulo particolare da utilizzare ma e’ bene verificare presso l’ufficio locale del concessionario della riscossione se ne sia stato approntato uno. Equitalia ha predisposto una propria modulistica .

 

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Come uscire dall’incubo della Ex -equitalia 

  1. Notifica di accesso agli atti
  2. Istanza di sgravio in autotutela ( 220 giorni)
  3. controllo e difesa in caso di aggressione da parte di equitalia prima dello sgravio richiesto.

 

Benefici immediati : sospensiva di qualsivoglia azione da parte della società ex equitalia

che consente di non subire pignoramenti improvvisi con il blocco delle risorse economiche indispensabili

per le aziende o per la Famiglia 

 

ecco come annullare 

Avete dubbi ? 

Le Famiglie sono forti, ancora più forti grazie alla Class Action.


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008
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