LA MIGLIOR CAUSA RESTA QUELLA CHE SI EVITA MA PER EVITARLA SERVE LA CONOSCENZA

Era il 27 Dicembre del 2016 quando ottenemmo la prima sentenza contro il colosso inglese che per anni ha erogato finanziamenti in divisa elevetica, gettando sul lastrico migliaia di famiglie. ma da allora molte strategie sono cambiate. La giurisprudenza anche ma un cosa è certa e confermata anche dalla Cassazione . L’illegalità della clausola legata al Franco Svizzero. Negli anni abbiamo sempre trovato soluzioni alternative alla causa giungendo ad accordi stragiudiziali vantaggiosi e senza alcuna causa. Purtroppo il caso odierno è arrivato a Noi dopo un difficile contenzioso tra Utente e Dirigenti della banca. Troppo tardi per chiudere bonariamente . Ecco la strategia alternativa alla causa che comunque consigliamo .
Anche questa volta raccontiamo i fatti come accaduti:
L’associato stipulava con Barclays Bank PLC il contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per l’erogazione di una somma pari a Euro 160.000,00, della durata di 30 anni, alle condizioni indicate nel contratto stesso.
Intendendo estinguere anticipatamente il mutuo, inviava a Barclays Bank PLC la richiesta di conteggio estintivo, il quale veniva inoltrato al Cliente indicando un certo capitale residuo, nonché i seguenti costi:
- Indicizzazione valutaria Euro 1.020,39
- Indicizzazione finanziaria Euro 2.090,23
- Rivalutazione Euro 63.064,29 corrispondente al 54% del capitale residuo
Palese che a queste condizioni, a causa della eccessiva onerosità, l’associato non era più in grado di estinguere – anticipatamente – il mutuo. Dai conteggi formulati da Barclays si evinceva una forte sproporzione circa la cifra da corrispondere per l’estinzione del mutuo rispetto all’importo iniziale del finanziamento e a quanto già corrisposto dal cliente.
A questo punto abbiamo fatto eseguire una perizia econometrica in forma gratuita e ringraziamo nell’occasione il CTP che ci omaggia di tali importanti/indispensabili supporti, e dall’analisi effettuata, il contratto in oggetto risultava viziato da alcune gravi anomali quali, in particolare, la vessatorietà/indeterminatezza di talune clausole come quella di estinzione anticipata di cui all’art. 7 del medesimo contratto in esame, affetta da nullità per contrarietà alle disposizioni di cui al Codice del Consumo: non è stata da Barclays indicata alcuna formula o metodologia di calcolo precisa e chiara per il mutuatario il quale non è stato messo quindi nelle condizioni di comprendere il meccanismo di cui all’art. 7 e soprattutto i rischi ad esso connesso.
E’ noto che Barclays Bank PLC è stata condannata in più occasioni (sedi giudiziari e non) per nullità/illegittimità/abusività dell’art. 7 del contratto in esame, in quanto in totale contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dal Codice del Consumo (V. in particolare, Sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 1139/2020 del 07.10.2020, Corte di Cassazione n. 23655 del 31.08.2021, Decisioni n. 4135/2015 – n. 5855/2015 – n. 5866/2015 – n. 5874/2015 ABF, Decisione n. 27214/2018 AGCM, Sentenza Tribunale della Spezia n. 739/2021 del 20.12.2021).
I mutui indicizzati al Franco Svizzero proposti da Barclays si sono rivelati nel tempo tutt’altro che vantaggiosi e per nulla privi di rischio: diverse Autorità, dalla Corte di Cassazione all’ABF, hanno evidenziato che la clausola della doppia conversione Euro-Franchi svizzeri contenuta nei mutui, in caso di estinzione anticipata del mutuo stesso, è vessatoria (e quindi nulla per il mutuatario) e determina un illegittimo – e pertanto sanzionato – squilibrio tra le parti in quanto fattispecie di clausola contraria all’articolo 35 comma 1 del Codice del Consumo.
Emerge chiaramente come l’art. 7 del contratto di mutuo non espone affatto in maniera chiara e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione in quanto si limita a prospettare che “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito […] verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro” senza esplicitare chiaramente l’operazione aritmetica.
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 23655 del 31.08.2021, già sopracitata, afferma che:” In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”.
In conclusione l’utente risparmierà 66.174,91 euro che non dovrà dare alla banca
Alleghiamo qui sotto la recentissima sentenza dell’ABF ma non possiamo pubblicare oltre per effetto di un accordo con la controparte che ci obbliga a non divulgare ulteriori accordi stragiudiziali.
Ringraziamo l’avvocato Etico Pagnoncelli per la copia della sentenza e per l’ottimo lavoro svolto.
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la sentenza e condanna a pagare le spese legali
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