VIA DAI DEBITI. GIUDICE RESTITUISCE LA SPERANZA AD UNA EX IMPRENDITRICE

Grazie all’avvocato Etico che ha permesso di uscire dal debito!  Leggi qui la sentenza 

E’ uno dei primi casi in Italia di cancellazione dei debiti di persona incapiente, cioè senza beni o reddito sufficiente a ripagare gli impegni presi.  Esdebitazione ed un nuovo start-up con la  cancellazione totale dei debiti che non si ha la possibilità di ripagare.

I FATTI IN BREVE : 

Il primo passo è l’accesso ad una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, detta anche legge sul sovraindebitamento. Questa legge è nata proprio per risolvere i problemi di debiti di persone non fallibili, perché non svolgono attività d’impresa oppure, pur svolgendola, non rientrano nei parametri previsti dalla legge fallimentare. Per tutti questi soggetti la Legge 3/2012 è ad oggi l’unica soluzione per liberarsi dai debiti, come è successo alla nostra associata  a cui sono stati cancellati oltre 300 mila euro di debiti dal Tribunale di Trieste.

E’ stata ottenuta una delle prime esdebitazioni dell’incapiente in Italia.

Nel caso in oggetto  sono stati  cancellati i debiti ai sensi dell’art. 14 quaterdecies. La procedura ha richiesto un esame dettagliato per verificare tutti i requisiti richiesti dalla norma. Il Tribunale di Trieste è stato individuato come foro competente perché corrisponde sia al luogo dove si è generato l’indebitamento, sia al Comune nel cui registro la debitrice, che ora risiede all’estero, è iscritta all’A.I.R.E. Ora potrà tornare a vivere in Italia senza paure ma soprattutto senza più debiti. 

La questione ha come protagonista la  giovane ex-imprenditrice ora disoccupata, nata in Italia. Una storia che ne vede a migliaia sparse nel territorio Italiano.  Aveva aperto un bar ma la crisi, il covid ( o meglio le misure anticovid !!! ) e avevano affossato ogni sogno ed ambizione. Lavorare 13 ore al giorno non era bastato.
Trovandosi in una situazione di difficoltà, ha deciso di chiudere l’impresa, ma i debiti ammontavano a oltre 360 mila euro. Sommersa psicologicamente dalle richieste di pagamento era arrivata al punto di non ritorno. Fortuna che ha avuto il coraggio di agire e difendere i diritti dei debitori. 

Grazie alla sua tenacia e  voglia di rivincita ci ha chiesto di verificare  l’applicabilità della procedura di esdebitazione dell’incapiente, facendo emergere:

  • le cause dell’indebitamento non dipendenti dalla volontà personale o azioni dolose;
  • la diligenza impiegata dall’imprenditrice nell’assumere le obbligazioni;
  • le ragioni dell’incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
  • l’inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
  • il positivo giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • il requisito della meritevolezza, visto che non emergono né il compimento di atti in frode ai creditori, né profili di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Il Tribunale di Trieste, visto l’art. 14 quaterdecies L. 3/2012, ha quindi dichiarato inesigibili  i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso. Infatti, se i requisiti di Legge sono soddisfatti, non vi è ragione per non risconoscere il beneficio dell’esdebitazione al debitore che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori.


Le procedure previste dalla Legge 3/2012

Sin dalla sua entrata in vigore, la Legge 3/2012 prevede tre tipi di procedure cui il soggetto sovraindebitato può accedere:

  • piano del consumatore,
  • accordo con i creditori,
  • liquidazione del patrimonio.

Le prime due procedure, piano del consumatore e accordo con i creditori, presuppongono che il debitore disponga sin dall’inizio di un patrimonio da poter mettere a disposizione dei creditori. E questo patrimonio può essere costituito da beni immobili, da una quota dei propri guadagni o altri beni.

La liquidazione può invece essere aperta anche in assenza di patrimonio, purché durante la procedura i creditori vengano soddisfatti almeno in parte.

Come si ottiene l’esdebitazione

Le procedure del piano del consumatore e accordo con i creditori permettono di ottenere subito l’esdebitazione, rispettivamente all’omologa da parte del Tribunale ed alla ratifica dell’accordo da parte del giudice. Nel caso della procedura di liquidazione, invece, l’esdebitazione viene concessa soltanto al termine del periodo liquidatorio fissato in quattro anni e in presenza di alcuni requisiti, uno dei quali consiste nella parziale soddisfazione dei creditori.

L’esdebitazione dell’incapiente:

una novità per chi non ha beni o un reddito minimo

Molte volte capita che una persona sovraindebitata non abbia alcuna utilità da mettere a disposizione dei propri creditori; ciò in quanto non possiede immobili e la retribuzione è inesistente o troppo esigua per poter individuare una quota da destinare a beneficio della procedura. Al momento attuale, la perdurante crisi economica pregiudica per molti la possibilità di trovare un’occupazione stabile. Proliferano così i lavori precari che non assicurano un reddito costante e adeguato. In moltissimi casi al debitore è già stato pignorato uno o più immobili e la successiva vendita all’asta si è conclusa con una forte riduzione del valore dell’immobile stesso ricavandone una somma esigua, che non ha permesso la completa soddisfazione dei creditori. In questi casi la situazione debitoria non si risolve completamente.


Proprio in ragione di questa situazione, nel 2020 il Legislatore ha apportato alcune modifiche alla Legge 3/2012, una delle quali ha visto l’introduzione di una nuova procedura: l’esdebitazione del debitore persona fisica, incapiente.


Questa procedura è disciplinata dall’art. 14 quaterdecies e consiste nel riconoscimento immediato dell’esdebitazione da parte del Tribunale. Ciò significa che la persona fisica sovraindebitata che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità” ottiene subito la cancellazione dei debiti, senza pagarli neppure in minima parte.

Contestualmente al riconoscimento del beneficio, inizia una fase della durata di quattro anni, durante i quali il soggetto esdebitato deve fornire a cadenza annuale gli elementi idonei a tener monitorata la propria condizione reddituale e patrimoniale. Infatti, qualora nel quadriennio, tale condizione dovesse migliorare e il debitore entrare nel possesso di utilità rilevanti, sarà necessario soddisfare i creditori in misura pari al 10%.

L’accesso alla procedura dell’esdebitazione per il debitore incapiente non è scontato neppure in assenza di patrimonio immobiliare e in presenza di un reddito contenuto. Infatti, per rispettare il requisito oggettivo rappresentato dalla mancanza di utilità, la norma stabilisce un parametro ben preciso: il reddito annuale.

“Dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, il reddito annuale dev’essere inferiore“all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

E’ poi richiesto il requisito soggettivo della meritevolezza, ovvero l’assenza di atti in frode ai creditori e un comportamento di cooperazione, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni e non ritardando od ostacolando lo svolgimento della procedura. Al fine di verificare la presenza dei requisiti per accedere alla procedura è necessario compiere un’approfondita e attenta valutazione della condizione patrimoniale e reddituale.

Utilizzate solo ed esclusivamente professionisti abilitati e specializzati in esdebitazioni. In alternativa si rischia di perdere irrimediabilmente una possibilità unica di poter risolvere per sempre i propri problemi di debiti.

A Voi non  serve un avvocato, ma un avvocato che sappia cosa fare per evitare di vedervi negato il diritto di uscire dai debiti!

 


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