Società di recupero crediti: quando è obbligatoria l’iscrizione in Banca d’Italia e come segnalare gli abusivi

Se ti contatta una società di recupero, la prima domanda è: è davvero autorizzata? Qui trovi regole chiare, riferimenti di legge e la procedura per segnalare chi opera senza iscrizione.


Il punto chiave

Non tutte le “società di recupero crediti” devono essere iscritte all’Albo della Banca d’Italia: l’obbligo scatta quando svolgono gestione di crediti in sofferenza (NPL) per conto di chi ha acquistato quei crediti (i c.d. credit purchasers) oppure quando operano come intermediari finanziari ex art. 106 TUB. In questi casi l’autorizzazione/iscrizione è condizione per esercitare l’attività. (Banca d’Italia)

Al contrario, chi svolge recupero stragiudiziale per conto di terzi su crediti “ordinari” (non in sofferenza bancaria) rientra nella disciplina di pubblica sicurezza e deve avere la licenza ex art. 115 TULPS (Questore/Prefettura), non l’iscrizione in Banca d’Italia. (Brocardi)


Chi deve essere iscritto in Banca d’Italia (e perché)

  • Gestori di crediti in sofferenza (nuova figura 2024/2025): l’attività è riservata a banche, intermediari ex art. 106 TUB o gestori autorizzati ex artt. 114.1–114.6 TUB; l’acquirente dei crediti in sofferenza deve nominare uno di questi soggetti per la gestione. (Banca d’Italia)
  • Intermediari finanziari ex art. 106 TUB: soggetti non bancari che svolgono professionalmente attività finanziarie riservate e sono iscritti in apposito Albo presso la Banca d’Italia. (Banca d’Italia)
  • Quadro UE: tutto nasce dalla Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive), recepita in Italia con D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, e resa operativa dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia pubblicate il 13 febbraio 2025. (Gazzetta Ufficiale)

Nota utile: gli SPV di cartolarizzazione non sono “autorizzati” alla gestione; si limitano a essere censiti per finalità statistiche e si avvalgono di un servicer abilitato. (Banca d’Italia)


Come verificare se una società è iscritta

  1. Cerca negli “Albi ed elenchi di vigilanza” della Banca d’Italia (funzione di consultazione pubblica). Digita la denominazione e verifica se risulta:
    • “Intermediario finanziario – art. 106 TUB
    • Gestore di crediti in sofferenza (autorizzato ai sensi del Capo II, Titolo V TUB)”. (Banca d’Italia)
  2. Se non compare, ma ti sta gestendo NPL o dichiara di farlo per conto di un acquirente di crediti, potrebbe trattarsi di abusivismo. (Banca d’Italia)
  3. Se svolge soltanto recupero stragiudiziale “ordinario”, verifica invece che abbia la licenza ex art. 115 TULPSpresso la Questura/Prefettura competente. (Brocardi)

Come segnalare chi opera senza iscrizione (o senza licenza)

A) Abusivismo in materia bancaria/finanziaria (caso NPL o attività riservate)

  • Esposto alla Banca d’Italia: tramite il servizio online “Presentazione di esposti”, descrivi i fatti, allega documenti (lettere, e-mail, registrazioni chiamate) e indica la società. (Banca d’Italia)
  • Whistleblowing/Segnalazione: se ravvisi violazioni normative da parte di banche/intermediari o presunto abusivismo, usa la piattaforma “Invia una segnalazione” (canale tutelato). (servizionline.bancaditalia.it)
  • La Banca d’Italia pubblica e inoltra i casi di soggetti non autorizzati alle autorità competenti. (Banca d’Italia)

B) Mancanza di licenza di pubblica sicurezza (recupero “ordinario”)

  • Reclamo/Segnalazione alla Questura-Prefettura (Ufficio licenze) per assenza di licenza ex art. 115 TULPS, con prova dell’attività svolta. (Brocardi)

C) Altri strumenti utili

  • ABF – Arbitro Bancario Finanziario: dal 8 marzo 2025 puoi ricorrere anche contro i gestori di crediti in sofferenza; l’adesione all’ABF è obbligatoria per loro. (arbitrobancariofinanziario.it)

Check-list: cosa chiedere a chi ti chiama per “recupero”

  • Numero di iscrizione: “Albo art. 106 TUB” o “Gestore crediti in sofferenza (Capo II, Titolo V TUB)”. (Banca d’Italia)
  • Chi è il mandante: banca originator? acquirente NPL? SPV? (deve essere indicato). (Banca d’Italia)
  • Base giuridica del trattamento dati e informativa privacy.
  • Titolo del credito e data della cessione.
  • Canali ufficiali di contatto (PEC, indirizzo, sito).

Se la società non dimostra la legittimazione, interrompi ogni trattativa, conserva le prove e procedi con la segnalazione.


Giurisprudenza e prassi: perché l’iscrizione conta

  • Cassazione 7243/2024: rilievo dell’iscrizione ex art. 106 TUB per le società di servicing ai fini della rappresentanza nelle azioni di recupero.
  • Tribunale di Modena, 26.03.2024: atti alla Procura per servicer non iscritto all’albo.
  • Disposizioni di vigilanza 13.02.2025: regole operative per autorizzazione, condotta verso i debitori e controlli sui gestori di crediti in sofferenza. (Banca d’Italia)

Caso reale (testimonianza)

Luca M., Torino – risultato: telefonate aggressive interrotte e pratica riassegnata.
«Una società mi contattava per un vecchio finanziamento “in sofferenza”, pretendeva il pagamento immediato. Con l’Associazione abbiamo verificato che non risultava né gestore autorizzatointermediario ex art. 106 TUB. È partita la segnalazione all’Autorità competente; la banca ha riassegnato la pratica a un soggetto legittimato e si è aperto un tavolo serio di rinegoziazione.»


Come ti aiutiamo, passo per passo

  1. Verifica tecnica: controlliamo albi/elenco Banca d’Italia e licenza TULPS. (Banca d’Italia)
  2. Blocco delle molestie: diffida privacy e richiesta di canali formali.
  3. Segnalazione: predisposizione dell’esposto/whistleblowing o segnalazione in Prefettura. (Banca d’Italia)
  4. Strategia sul debito: se il creditore è legittimato, valutiamo saldo e stralcio, piani sostenibili o tutela giudiziale.

Se non trovate un avvocato specializzato oppure non potete permettervelo, interveniamo noi.
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Riferimenti normativi essenziali

  • TUB – Capo II, Titolo V (artt. 114.1–114.6 e 114.3): acquisto e gestione dei crediti in sofferenza; soggetti abilitati e obblighi. (Banca d’Italia)
  • D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116: recepimento Direttiva (UE) 2021/2167 su gestori e acquirenti di NPL. (Gazzetta Ufficiale)
  • Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia (11–13 febbraio 2025): attuazione operativa per i gestori. (Banca d’Italia)
  • Art. 115 TULPS: licenza per agenzie d’affari/recupero crediti stragiudiziale. (Brocardi)
  • Consultazione Albi ed elenchi: servizio pubblico Banca d’Italia. (Banca d’Italia)
  • ABF – estensione competenza (8 marzo 2025) verso i gestori di crediti in sofferenza. (arbitrobancariofinanziario.it)

Domande frequenti

Una SPV di cartolarizzazione deve essere “autorizzata”?
No: è censita per fini statistici; la gestione è svolta da un servicer abilitato (banca, 106 TUB o gestore autorizzato). (Banca d’Italia)

Se una società non è nell’Albo ma mi chiama lo stesso?
Chiedi numero di iscrizione/mandato e sospendi i pagamenti finché non chiariscono. In caso di dubbi, esposto a Banca d’Italia o segnalazione alla Prefettura (licenza TULPS). (Banca d’Italia)

Posso contestare in giudizio se agisce un soggetto non iscritto?
La mancata iscrizione può incidere sulla legittimazione e sull’ammissibilità degli atti: vedi Cass. 7243/2024 e ordinanza Trib. Modena 26.03.2024. Valutazione caso per caso.


 

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