Usura bancaria, condannata la Banca Monte dei Paschi di Siena. La Corte di Appello di Bari II sezione Civile, con sentenza n. 125/2020, ha condannato il Monte dei Paschi di Siena al pagamento in favore di una signora residente a Valenzano (Ba) di una somma di € 40.000,00.

“Alla condanna  si è giunti dopo due gradi di giudizio in cui la signora ha contestato la violazione della normativa antiusura in relazione ad un mutuo fondiario contratto nel lontano 1999 e in forza del quale si è vista addebitare, per anni, interessi ultra legali. Dunque, i giudici di appello hanno ribaltato la decisione di primo grado che aveva ritenuto non sussiste l’usurarietà dei tassi indicati nel contratto di mutuo sebbene lo stesso CTU (consulente tecnico d’ufficio) nominato dal Tribunale (di primo grado) avesse ritenuto sussistente l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 644 c.p.”.

Non solo. “Il Tribunale, infatti, sconfessando il proprio consulente ha valorizzato la circostanza del mancato pagamento degli interessi di mora come condizione ostativa alla violazione della normativa antiusura. La Corte d’Appello, invece, condividendo l’impostazione difensiva ha sancito e confermato il principio secondo cui il pagamento degli interessi di mora è ininfluente ai fini della verifica di legge in virtù del chiaro dettato normativo che all’art. 644, comma 1, codice penale”.

 

Conclude. “La sentenza della Corte d’Appello è di particolare interesse poiché – contrariamente a pronunce (anche di legittimità) di segno contrario – conferma quel solco interpretativo secondo cui la normativa antiusura va applicata così come voluta dal legislatore del 1996 ovvero con l’azzeramento di tutti gli interessi (senza distinzione tra corrispettivi e di mora) e con la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito. Sulla corretta applicazione della sanzione civilistica ex art. 1815 c.c. attualmente dibattuta in giurisprudenza è in fase di studio una proposta di legge, a firma del Senatore De Bonis, per riaffermare con chiarezza il senso della riforma introdotta nel 1996 ovvero l’applicazione della sanzione civilistica della non debenza di alcun interesse nei casi di superamento del limite antiusura”.

 

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