Arriva il Codice di condotta per il telemarketing

Un sistema di regole di comportamento e gestione che si integra con le raccomandazioni del Legislatore Europeo, del Legislatore Nazionale e delle Autorità di Vigilanza A fine gennaio 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole al nuovo schema di regolamento sul registro pubblico degli utenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Altra importante novità in materia è costituita dal cosiddetto codice di condotta telemarketing. Così, dopo il “Bollino blu” e il “Registro delle opposizioni” per dare un taglio ulteriore al telemarketing illegale arriva il codice di condotta. Si tratta di una proposta avanzata da Assocontact (Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer) e OIC (Osservatorio Imprese e Consumatori), in continuità con il lavoro svolto a tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito di un incontro, dal titolo “La spinta normativa all’autoregolamentazione nel telemarketing. Per un nuovo rapporto tra imprese e consumatori”, alla presenza delle massime Autorità regolatorie del settore.
Codice di condotta
Il Codice di Condotta è un sistema di regole di comportamento e gestione che si integra con le raccomandazioni del Legislatore Europeo, del Legislatore Nazionale e delle Autorità di Vigilanza quali il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché delle istituzioni regolatorie di settore. Con il Codice di Condotta Assocontact e OIC vogliono disciplinare l’operato degli Outsourcer a garanzia della pluralità dei diritti delle parte coinvolte. Anche per i Committenti sarà possibile aderire al Codice per rafforzarne la capacità di distinguere e contrastare gli operatori illegali.
Gli obiettivi
Il nuovo codice si basa sui principi di formazione continua degli operatori, sul dialogo aperto tra le parti e la sensibilizzazione e informazione per i consumatori. E composto su norme e principi, comportamenti vietati, attività di monitoraggio e gestione dei reclami per tutti i contatti, siano telefonici o elettronici, affinchè possa essere uno strumento efficace e integrato con gli istituti e le azioni già realizzati da Assocontact e OIC. Il suo obiettivo è quello di colmare alcune lacune normative, divenendo uno strumento di responsabilizzazione utile ad aiutare il settore a conformarsi efficacemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
BASTA SQUILLI MOLESTI SUI CELLULARI
In arrivo il decreto per evitare le chiamate indesiderate sui cellulari. Ad annunciarlo il Consiglio dei Ministri, con un comunicato stampa del 21 gennaio 2022 in cui si legge chiaramente: “Il testo, tra l’altro, attua l’estensione, prevista dalla nuova normativa, della disciplina del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che fino ad oggi ne erano escluse.”
Questa però non è l’unica novità che riguarda il registro delle opposizioni. Il recente decreto legge n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021 , interviene infatti anche in materia di dati personali, andando a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali e la legge n. 5/2018 contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.” Vediamo quali sono le novità di questo decreto.
Trattamento dei dati automatizzati senza operatore
L’art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi dell’art. 1 e il primo comma dell’art. 2 della legge 5/2018. In virtù di detta modifica il comma 1 prevede in sostanza che possono iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche relative a tutte le utenze fisse e mobili, ovvero “tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Il comma 5, in virtù delle modifiche, così dispone: “Con l’iscrizione al registro (…) si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.”
Il comma 12 invece assume il seguente tenore letterale: “Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l’intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.”
L’art. 2 infine cambia così il primo periodo del comma 1: “Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003.”
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