Quella delle false accuse è una questione delicatissima che, indirettamente, affonda radici profonde in tutte le fonti del nostro ordinamento a cominciare dalla Costituzione passando per il codice penale e per il codice di rito. Si tratta di uno tra i tanti motivi che hanno determinato l’introduzione in Italia, nel 1988, del rito accusatorio con conseguente sostituzione del codice di procedura penale e, negli anni seguenti, hanno condotto alla modifica dell’art. 111 Cost. L’esigenza era, infatti, quella di attribuire al dibattimento il ruolo di snodo fondamentale del processo, crogiuolo della formazione della prova, luogo nel  quale la persona offesa e gli altri testimoni devono rilasciare le loro dichiarazioni nel contraddittorio delle parti esponendosi  a esame e contro-esame di tutte le parti del processo. Si tratta, anche se in queste poche righe sembra un’operazione  semplicissima, di una lunghissima evoluzione dottrinaria prima, e giurisprudenziale poi, sulla quale si sono confrontati i più  illustri   giuristi con l’unico scopo di inquadrare, benché velocemente, il problema che andremo ad affrontare, giova  ricordare, infatti, che il citato art. 111 Cost., ai com.i III e IV statuisce che all’imputato deve  essere assicurata la facoltà di  “interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico” e che “la colpevolezza  dell’imputato non può  essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’interrogatorio da. parte  dell’imputato o del suo difensore”.

Questi fondamentali principi, come vedremo nel prosieguo, sono stati posti per raggiungere l’obiettivo di tutelare l’imputato anche dalle false accuse. Invero, accusare una persona di un reato è piuttosto semplice: basta formulare un’accusa nei suoi confronti rivolgendosi alla polizia giudiziaria e/o depositando una denuncia o una querela con la descrizione dei fatti lamentati.

A quel punto si innescherà quel delicato meccanismo che prende il nome di “procedimento” e che potrà, se del caso, giungere a un vero e proprio “processo”. Il legislatore, consapevole da sempre della possibilità che alcune accuse siano false, ha previsto e punito il reato di “calunnia” (art. 368 C.p.) che, per.  l’appunto, prevede la reclusione da due a sei anni per “chiunque (….)  incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico. di lui le tracce di un reato”.

Come è facile notare, la norma parla genericamente di “un reato” dal momento che la falsa accusa può avere ad oggetto quasi tutte le fattispecie previste dal codice e dalle leggi speciali. Perché allora abbiamo sentito la necessità di affrontare la correlazione tra false accuse e il reato di stalking? I motivi sono di varia natura ma il più importante è di carattere strettamente giuridico ed è intrinsecamente correlato alla formulazione stessa della norma di cui all’art. 612 bis C.p.

Come sarà agevole notare la norma ha margini molto sfumati nel senso che si presenta come un contenitore che può essere riempito con qualunque condotta di minaccia o di molestia trattandosi quindi di un reato cosiddetto “a forma libera”.

Ciò che riceve descrizione particolareggiata – contrariamente a quanto avviene  nella formulazione delle norme  incriminatrici di reati “a condotta vincolata” – non è la condotta del reo ma le conseguenze che essa genera ovvero “un perdurante stato d’ansia o di paura” ovvero “un timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona la medesimo legata da relazione affettiva” o ancora costringe “ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Non si parla quindi di elementi IMMEDIATAMENTE tangibili e verificabili come possono essere ad. esempio la morte, le lesioni, la sottrazione di beni ecc…. L’esigenza di formulare la norma in questo modo è sorta poiché sono stati (e potrebbero essere) commessi fatti, anche gravissimi, con le modalità  più disparate e l’eventuale descrizione di condotte tipiche avrebbe causato la formazione di aree di non punibilità inaccettabili. Se, quindi, non era possibile tipizzare in modo tassativo e descrivere le condotte. in maniera dettagliata è necessario prendere atto della possibilità che. una tale formulazione presti il fianco al proliferare di accuse false e/o  infondate. Poste queste piccole premesse, è opportuno per inquadrare il fenomeno e la sua importanza, riferirci a un esempio concreto che – mutatis mutandis in termini di sesso delle parti, ruolo e situazione – potrà mostrare come possa nascere l’esigenza di elaborare una falsa. accusa, quali sono le modalità, quale il  motivo e quali le conseguenze. Il riferimento alla negazione di importanza al “sesso delle parti” è. quanto mai opportuno  poiché, non di rado, il delitto di stalking viene affrontato non in sé e per sé, ma come punto di partenza di. un’excalation che  conduce ad altri reati tra i quali, ad esempio, il “femminicidio”, attualmente oggetto di frequenti dibattiti e confronti   mediatici. E’ bene, invece, ricordare che lo stalking, così come le false accuse e quindi la calunnia, sono reati “comuni” come  può facilmente ricavarsi dalla formulazione di entrambe le norme incriminatrici (art.  612 bis e art. 368 C.p.) che indicano  come soggetto attivo “chiunque” senza operare distinzioni di sesso, genere, appartenenza sociale, qualifiche soggettive ecc…

Affrontiamo dunque un caso concreto:

Pensiamo ad una moglie, ricorrente in una separazione, che denunci di  essere “continuamente” seguita dall’ex marito. La signora presenta una denuncia per stalking asserendo che tra lei e il suo ex-marito corrono cattivi rapporti, che l’uomo è  di natura violenta e che, a sostegno dei suoi assunti, alleghi una certificazione che attesta un  grave stato di ansia e una prescrizione di farmaci. Mettiamo anche che la signora dichiari che, per il grave timore che prova, è costretta a uscire di casa solo accompagnata da terze persone. Poniamo infine che sia in grado anche di fornire fotografie dell’uomo nei pressi dei luoghi da lei frequentati.

CAPITO BENE ?

ECCO COME E’ FACILE COSTRUIRE

UNA FALSA DENUNCIA 

Detta denuncia ben potrebbe condurre all’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter C.p.p. nonché, addirittura, alla custodia cautelare in carcere dell’ex-marito (lo stalking, infatti, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni e ciò consente l’applicazione anche della più restrittiva delle misure ex art. 280 comma 2 C.p.p.). L’ordinanza cautelare potrebbe essere emessa anche senza lo svolgimento di alcuna indagine, in quanto è ormai assodato – come ribadito da cass.pen., sez.V, 21 novembre 2011 n. 42953 dettata proprio in tema  di stalking – che nella fase cautelare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’ art. 273  C.p.p. possono essere costituiti anche esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa. In tema di misure cautelari, infatti, è sufficiente la cosiddetta  “probatio minor” che è ben diversa dall’apparato probatorio necessario per fondare una sentenza di condanna. L’uomo denunciato nel caso ipotizzato, dunque, potrebbe essere destinatario di una misura cautelare, anche la più coercitiva  (custodia in carcere) prevista dal nostro ordinamento sulla sola base di quanto denunciato dalla persona offesa.

Mettiamo però che l’uomo, appresa la pendenza del procedimento penale proprio dalla notificazione dell’ordinanza, possa  conferire mandato al suo legale di effettuare indagini difensive e possa dimostrare che la ex consorte soffrisse di patologie  psichiatriche gravi per cui lo stato d’ansia e/o di paura fosse indipendente dalla sua persona.  Mettiamo che l’indagato possa anche provare che le immagini erano state raccolte esclusivamente nei pressi della scuola e/o  palestra frequentata dal figlio minore che il padre, per decisione unilaterale della madre, non incontra da mesi e che la sua  condotta era volta semplicemente a conoscere le condizioni di salute del bambino.

Mettiamo che l’indagato possa portare elementi che dimostrano che la persona che accompagna la denunciante non sia un conoscente all’uopo incaricato ma sia persona legata alla stessa da una relazione sentimentale. Mettiamo che non vi sia alcun riscontro all’asserita “natura violenta” dell’uomo. Mettiamo quindi che detta denuncia si possa rivelare infondata, quid iuris ?   Da una parte, ci troveremo di fronte ad un innocente che si è visto limitare nel proprio  habeas corpus senza che ve ne fosse motivo alcuno e dall’altra, ad un soggetto, qualificatosi persona offesa che, in realtà, è il  vero reo del reato di calunnia. I ruoli processuali, quindi, si invertiranno e si aprirà un procedimento penale a carico della ex moglie nel quale sarà l’ex-marito (ex indagato) a rivestire il ruolo di persona offesa e si procederà per calunnia cioè per un  reato punito con la reclusione da due a sei anni!

Ecco, quindi, perché l’esigenza di affrontare il tema delle false accuse in relazione al reato di stalking: più è “sfumata” la previsione normativa, meno netti sono i contorni, più ampia è la possibilità di aggressione del bene giuridico e più spazio  resta alla possibilità di denunce infondate. Non è possibile, nonostante si sia tentato, cercare un rimedio in una diversa formulazione normativa. Gli unici correttivi a possibili storture sono  costituiti da correttezza, onesta e buon senso. Potrebbe venire spontaneo da parte di chi è onesto e consapevole che ogni denuncia la si presenta assumendosi la responsabilità (anche penale) della propria azione, chiedersi il motivo per il quale una persona decida di “costruire” una falsa accusa.

Dopo l’esempio prospettato la risposta dovrebbe essere semplice. Nel caso costruito, infatti, la ex–moglie avrà sicuramente allegato agli atti della causa di separazione la denuncia presentata e, nel caso di emissione di misura cautelare non avrà  mancato di allegare anche quella. Invero, quando viene disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, giusta la previsione di cui all’art. 282 quater C.p.p., il  relativo provvedimento deve essere comunicato anche alla parte offesa. Avrà fatto questo al fine di motivare al Presidente del Tribunale la richiesta di certi provvedimenti per lei favorevoli.

Prima, dunque, che l’indagato abbia la possibilità di predisporre la sua difesa, la denuncia sarà stata in grado di sortire effetti di non poco momento sull’affidamento dei figli minori, sulle modalità del diritto di visita, sull’importo del mantenimento, sulla richiesta di addebito in sede di separazione ecc…

In casi come questi, dunque, è lecito parlare di denunce “strumentali” poiché dirette ad ottenere ben altri risultati e a  condizionare il giudizio di chi – nel caso precedente il Presidente del Tribunale e/o il Giudice civile – deve assumere delicate decisioni in ambito familiare. Sono state avanzate alcune proposte, de iure condendo, per tentare di arginare il fenomeno ma, a giudizio di chi scrive, prestano il fianco a critiche profonde e non  arginerebbero il fenomeno delle false accuse.

Vediamone alcune:

 Obbligo per chiunque presenti una denuncia per stalking di sottoporsi a perizia psichiatrica sul rilievo che sarà possibile appurare se il denunciante sia veramente “vittima” e che tipo di danni psicologici ed emotivi abbia veramente subito da parte del presunto stalker e di evidenziare eventuali disturbi psicotici della personalità e/o eventuali  tentativi di rendere dichiarazioni mendaci e strumentali se invece non lo è. E’ evidente che la soluzione è debolissima.

Prima di tutto perché anche la vittima “vera” di stalking ben potrebbe essere affetta da disturbi di natura psichiatrica ergo, essere comunque vittima di quella specifica persona con quelle denunciate modalità.

Secondariamente perché anche la persona incline alla menzogna potrebbe, almeno in quella circostanza, affermare il vero. Obbligo per chi presenti una denuncia per Stalking di fornire PROVE OGGETTIVE di quello che dichiara.

La debolezza di questa proposta è evidente: spesso, per le modalità  adottate da uno stalker particolarmente attento, le prove oggettive non ci sono e non possono esserci (si pensi, ad esempio, a chi molesta telefonicamente con numeri a lui non riconducibili). Dal momento che non è possibile sperare in una formulazione diversa della norma che è,  e resta, non particolareggiata e – come abbiamo visto – non particolareggiabile, non rimane che affidarsi al buon senso e all’onestà intellettuale delle singole persone nonché alla preparazione e alla disponibilità degli operatori del diritto ivi compresa la polizia giudiziaria.

 

 

 

Dopo la revisione della legge per lo Stalking e le sue modifiche sono emerse varie realtà scomode.

Percentuale di archiviazioni per i reati di cui agli artt. 388, 570, 572, 612bis (Stalking): oltre il 50%

(fonte: Procura della Repubblica di Roma)

 

 

 

Percentuale di False Denunce per Stalking: oltre il 50% (fonte: Ministero dell’Interno)

Lo Stalking in Italia è una legge giusta, ma spesso usata per fini strumentali” (Barbara Bresci, Magistrato)

L’uso ingannevole della denuncia per reato di Stalking risulta prevalente nelle famiglie in crisi.

 Si evince inoltre dai dati in letteratura la realtà di un uso strumentale/contrattuale di stalking a fini

economici remunerativi ovvero la denuncia come arma di ricatto, soprattutto nei confronti di ex. 

Il soggetto in quesi casi è consapevole  della strumentalizzazione della legge.

 

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