OGGI E’ POSSIBILE CHIUDERE TUTTI I DEBITI E RIPARTIRE

USATE LA NUOVA LEGGE PER ESDEBITARVI

 

Ecco come è cambiata la nuova legge 3

Fondamentalmente l’impianto della legge resta lo stesso con lo stesso obiettivo: dare la possibilità ai soggetti insolventi di predisporre un piano di rientro o mettere a disposizione il loro patrimonio per pagare i debiti che possono pagare e vedersi cancellati quei debiti che non riusciranno mai a pagare.

Restano invariati anche i requisiti per poter accedervi e cioè:

  • Essere in stato di crisi o di insolvenza, quindi nello stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  • Che sia un consumatore, un professionista, un imprenditore minore, un imprenditore agricolo o ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

Restano le tre diverse procedure che però cambiano nome.

  • L’Accordo di Composizione diventa Concordato Minore; 
  • il Piano del Consumatore diventa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore;  
  • la Liquidazione del Patrimonio diventa la Liquidazione Controllata del Sovraindebitato.

Ma ecco l’importante novità prevista dalla

Procedura Famigliare

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovra indebitamento ha origine comune. Questo passaggio è molto importante perché non era previsto nella vecchia legge e ogni membro di una stessa famiglia era costretto a presentare una pratica a parte magari per debiti in comune, con aggravio di costi e tempi.

Se uno dei membri della famiglia non è consumatore si potrà accedere solo al concordato minore o alla liquidazione controllata.

  • Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia: i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.

E’ specificato nella legge che la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. Fondamentale questa precisazione perché alcuni Tribunali, pochi in verità, non prendevano in considerazione questi tipi di finanziamenti come stralciabili, mettendo spesso in difficoltà il buon esito delle procedure.

Altra novità importantissima:

  • nella relazione particolareggiata predisposta dall’OCC deve essere indicato “se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato il reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

Tradotto in linguaggio pratico, le banche e le finanziarie dovranno stare molto attente nell’erogare finanziamenti perché, in caso di negligenza, la loro posizione sarà vista negativamente dal giudice nella ripartizione delle somme e nella possibilità di opporsi alle decisioni prese.

A differenza della legge 3 del 2012 il Consumatore non potrà accedere al Concordato Minore.

Nel Concordato Minore una notevole variazione prevede la falcidia anche dei crediti privilegiati purché la proposta sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria.

  • La soglia di assenso da parte dei creditori nel nuovo codice è prevista al 50% e non più al 60%.

Se pensiamo alla prima scrittura della legge 3 del 2012 che prevedeva un assenso del 70%, poi passato al 60% nella riforma del 2015, vediamo che anche qui l’obiettivo del piano è sempre più quello di una continuità aziendale anziché della liquidazione.

Come abbiamo visto in altri articoli presenti sul blog, l’esdebitazione a seguito della Liquidazione non avviene in automatico ma a seguito di domanda del debitore.

La richiesta deve avvenire entro un anno dalla conclusione della procedura e solo in seguito a determinati requisiti tra i quali, il più importante a mio avviso, il fatto che i creditori “almeno in parte siano stati pagati”.

Nella nuova legge 3 l’esdebitazione diventa un diritto e scatta dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione.


Ciò avverrà a prescindere dalle somme messe a disposizione e quindi potrà essere esdebitato anche il soggetto che non sarà riuscito a mettere nella procedura nessun reddito o patrimonio, il debitore incapiente appunto, come viene chiamato nella nuova legge 3.

compilate il modulo qui in basso e sarete richiamati

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374 


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