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Completamente applicata la legge salva-suicidi e l’esecuzione non può proseguire se il soggetto è sovraindebitato
Abbiamo bloccato il pignoramento a seguito di istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento. Il Giudice di Lodi, con ordinanza del 3 marzo del 2017, ha applicato la c.d. legge salva suicidi (l.3/ 2012).
I fatti in breve:
“Valutata l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Lodi con l’ordinanza del 3 marzo 2017 in merito alla legittimità della procedura di sovra-indebitamento.
Non state soli nel debito. La Direzione Legale Nazionale bene fa valere i diritti dei debitori la Legge creata apposta per salvare le famiglie e non distruggerle !
I fatti di causa.
Il Nostro associato, ex imprenditore, a causa del mancato incasso di somme nonché oppresso dal peso degli interessi bancari, nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti. Invero, ha fatto appello alla cosiddetta legge “salva suicidi”, la 3/2012 che – in estrema sintesi – stabilisce che l’esecuzione non può proseguire se il debitore è sovra-indebitato.
La crisi da sovra-indebitamento. La vigente normativa (L. n. 3 del 27.01.2012, Art. 6, comma 2, lettera a) definisce la crisi da sovra-indebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; quindi, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano, definito, appunto, “Piano del consumatore” da sottoporre al Giudice ai fini dell’omologazione. I soggetti che possono accedere alla procedura, tra i quali rientrano anche il “privato” e l’imprenditore agricolo, devono possedere determinate caratteristiche (previste dalla citata legge).
GLI AVVOCATI NON LA CONSIGLIANO PERCHE’ COSTRINGE A LAVORARE TANTO E NON SONO APPLICABILI PARCELLE INTERESSANTI.
ecco cosa prevede la legge 3/12 in parole semplici
1. Accordo con i creditori. Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
2. Piano del consumatore. Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Questa procedura non richiede l’accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore.
3. Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).
COME INTERVENIRE ANCHE SE LA CASA E’ GIA’ ALL’ASTA
La domanda deve essere depositata presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del competente Tribunale. L’istanza è volta a chiedere la nomina, da parte del Giudice, di un Organismo di composizione della crisi (OCC) affinché, con il suo ausilio, il debitore provveda al deposito del piano ai fini dell’omologazione.Il Tribunale di Lodi. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’istanza, al fine della valutazione della procedura, il Tribunale adito, con il relativo provvedimento, procedeva alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati, al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura, veniva predisposto dalla difesa di Tizio un apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice. Premesso ciò, il giudice delegato del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta (vendita della casa del debitore), verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso, tenuto conto che la “parte ricorrente si trovava in stato di sovra-indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”, ha precisato che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…”. Di conseguenza, è stato disposto il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, a fronte dell’accoglimento della procedura di sovra-indebitamento in favore dell’esecutato , il Giudice dell’esecuzione (avvertito della procedura di sovra-indebitamento), visto l’art. 623 c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva in corso.
NOI SALVIAMO LA VOSTRA PRIMA CASA !
L’unico errore che non dovete fare è di sentirvi soli ed abbandonati. La Famiglia è il migliore aiuto.