Sovraindebitamento:

Saldo e stralcio anche con banche e Equitalia

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il piano del consumatore e l’accordo con i creditori, possono essere utili per risolvere l’indebitamento cronico di individui, famiglie e professionisti, anche nei confronti del Fisco.

 Grazie alla legge sul sovraindebitamento le persone fisiche e le famiglie possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” che consente di trovare un accordo con i creditori dinanzi al giudice. L’accordo in questione può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio delle singole posizioni debitorie con società finanziarie, banche, Fisco, Equitalia e qualsiasi altro tipo di creditore. Il vantaggio c’è tanto per il debitore in quanto riesce a trovare una volta per tutte una sorta di compromesso e ridurre il proprio debito complessivo tentando di accontentare tutti i creditori, quanto per questi ultimi che, di fronte alla possibilità di scegliere tra procedure esecutive poco utili (vista la mancanza di beni e l’eccesso di crediti da soddisfare) e un accordo che consente di realizzare almeno parte del credito, optano certamente per la seconda strada.  Ecco perché l’accordo può essere trovato anche con il Fisco ed Equitalia, come avvenuto in recenti casi seguiti dal Tribunale di Como e di Busto Arsizio. Quest’ultimo ha applicato per la prima volta il piano del consumatore ai debiti del contribuente con Equitalia (decurtandoli circa l’80%).

Il giudice di Como invece, omologando l’accordo con i creditori, ha cancellato il 74% i debiti di un’imprenditrice nei confronti di Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.

Per capire come funziona la composizione della crisi da sovraindebitamento, ne analizziamo i requisiti e le varie procedure possibili.

Cos’è il sovraindebitamento 

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Detto in poche parole, si tratta dello stato di indebitamento cronico, di perdurante insolvenza e impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte. Basta immaginare un nucleo familiare in cui l’unico lavoratore viene licenziato e si trova a dover affrontare il pagamento del mutuo, delle spese sanitarie, delle tasse ecc.

Chi può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento

Possono accedere i soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare, e in particolare:

  • Consumatori, esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Una recentissima sentenza della Cassazione ha definito la nozione di “consumatore” come intesa dalla legge sul sovraindebitamento: egli “non è necessariamente una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, sia pregresse che attuali, essendo richiesto soltanto che dette relazioni non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, atteso che nello stato di insolvenza finale del consumatore non possono comparire obbligazioni assunte per scopi relativi alle predette attività di impresa o professionali”.

Pertanto, è “consumatore” ai sensi della legge citata, soltanto il debitore persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria.

  • Soggetti che non svolgono attività di impresa: professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali.
  • Imprenditori commerciali “sotto soglia” (cioè non aventi i requisiti richiesti dalla legge per il fallimento).
  • Enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc.
  • Imprenditori agricoli.

 Come ottenere l’esdebitazione

Se il Giudice accoglie il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, il consumatore è esdebitato, ossia, cioè è liberato definitivamente da tutti debiti residui che non riesce a pagare. Il decreto di esdebitazione viene emesso qualora il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge e in particolare che:

  • Il debitore si sia dimostrato collaborativo e ben disposto alla risoluzione del piano o della liquidazione patrimoniale.
  • Non abbia beneficiato negli ultimi 8 anni un’altra esdebitazione.
  • Non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla legge sul sovraindebitamento.
  • Abbia svolto negli ultimi 4 anni o abbia cercato attivamente una nuova occupazione senza rifiutare buone proposte di lavoro.
  • Siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.

Per quali debiti si ha diritto all’esdebitazione?

L’esdebitazione a seguito di una procedura di composizione può essere ottenuta per qualsiasi debito tranne che per:

  • Debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari.
  • Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale.
  • Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Le procedure di composizione della crisi sono tre: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio.

Accordo con i creditori

Il debitore può proporre al creditore o ai creditori un accordo di ristrutturazione del debito.   La proposta di accordo deve indicare l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, l’elenco dei beni, gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazione dei redditi, l’elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti), l’attestazione di fattibilità del piano rilasciata da un professionista (avvocato o commercialista).Se svolge attività di impresa, il debitore deve indicare anche  le scritture contabili autentiche degli ultimi tre anni.  La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”.  Se la proposta è completa di tutti i requisiti e ammissibile, il giudice fissa un’apposita udienza, alla quale, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di   crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall’Organismo del contenuto della proposta, l’accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi la dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche. L’accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il consenso del 60% dei crediti. Nel caso in cui i creditori non comunichino espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all’udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.

 Piano del consumatore

La seconda alternativa è detta “piano del consumatore”: a differenza di quanto accade nell’accordo con i creditori, non è richiesto il consenso del creditore. Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice, il quale, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, decurtando la residua parte della passività.   È in ogni caso ammessa la contestazione dei creditori sulla convenienza del piano.Il piano del consumatore può rappresentare la scelta più vantaggiosa anche se l’accoglimento della proposta è rimesso interamente alla discrezionalità del giudice.   Per tale motivo vi è l’obbligo specifico di redazione, a cura dell’Organismo di composizione, di una relazione particolareggiata, da allegare al piano e contenente, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, quanto segue:

  • L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • L’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;
  • Il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
  • L’indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità dello stesso, ma anche valutare la meritevolezza del consumatore e l’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.Il debitore presenta una lista di beni da vendere con il cui ricavato verranno estinti i debiti secondo un piano di rientro.I requisiti per accedere al piano del consumatore sono i seguenti:

  • Situazione di sovraindebitamento.
  • Il debitore deve rientrare nelle categorie escluse dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia consumatori, artigiani, professionisti, ecc.).
  • Il debitore non deve non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti.
  • Il debitore non deve aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore.
  • Oossesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

 Liquidazione del patrimonio

Quando non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, vi è l’alternativa della liquidazione del patrimonio cioè della vendita di tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione.  Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).Con la liquidazione si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all’accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori.  Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore.  Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi.

Volete saperne di più? L’associazione può aiutarvi, scrivete all’indirizzo: sovraindebitamento@avvocatoinfamiglia.com

Liberarsi dai debiti é possibile 

Clicca qui per capire e vedere i risultati già ottenuti

Non attendete inutilmente, evitate che le società di recupero credito insistano e turbino la vostra famiglia. Contattateci e descriveteci la vostra posizione debitoria utilizzando anche il questionario scaricabile qui in calce. Le domande in esso contenute vi aiuteranno, passo dopo passo, a definire i vostri debiti e la reale condizione in cui si trova la vostra famiglia, guidando così i nostri legali nell’elaborazione della strategia di esdebitazione.

 

Oppure scrivete a:

sovraindebitamento@avvocatoinfamiglia.com

Se avete troppi debiti non svendete la casa all’asta

USCITE DAL DEBITO DEFINITIVAMENTE 

LA PRIMA CASA SI SALVA SEMPRE SE AGITE PER TEMPO 

NON STATE IN SILENZIO PER PAURA DEI TROPPI DEBITI. UNITEVI AD ALTRE MIGLIAIA DI FAMIGLIE E DIFENDETEVI INSIEME A NOI 

Completamente applicata la legge salva-suicidi e l’esecuzione non può proseguire se il soggetto è sovraindebitato

Abbiamo bloccato il pignoramento a seguito di istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento. Il Giudice di Lodi, con ordinanza del 3 marzo del 2017, ha applicato la c.d. legge salva suicidi (l.3/ 2012).

I fatti in breve: 

“Valutata l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Lodi con l’ordinanza del 3 marzo 2017 in merito alla legittimità della procedura di sovra-indebitamento.

Non state soli nel debito. La Direzione Legale Nazionale  bene fa valere i diritti dei debitori la Legge creata apposta per salvare le famiglie e non distruggerle !

I fatti di causa.

Il Nostro associato,  ex imprenditore, a causa del mancato incasso di somme nonché oppresso dal peso degli interessi bancari, nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti. Invero, ha fatto appello alla cosiddetta legge “salva suicidi”, la 3/2012 che – in estrema sintesi – stabilisce che l’esecuzione non può proseguire se il debitore è sovra-indebitato.

La crisi da sovra-indebitamento. La vigente normativa (L. n. 3 del 27.01.2012, Art. 6, comma 2, lettera a) definisce la crisi da sovra-indebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; quindi, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano, definito, appunto, “Piano del consumatore” da sottoporre al Giudice ai fini dell’omologazione. I soggetti che possono accedere alla procedura, tra i quali rientrano anche il “privato” e l’imprenditore agricolo, devono possedere determinate caratteristiche (previste dalla citata legge).

GLI AVVOCATI NON LA CONSIGLIANO PERCHE’ COSTRINGE A LAVORARE TANTO E NON SONO APPLICABILI  PARCELLE INTERESSANTI.

ecco cosa prevede la legge 3/12 in parole semplici 

1. Accordo con i creditori. Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

2. Piano del consumatore. Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Questa procedura non richiede l’accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore.

3. Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

COME INTERVENIRE ANCHE SE LA CASA E’ GIA’ ALL’ASTA 

La domanda deve essere depositata presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del competente Tribunale. L’istanza è volta a chiedere la nomina, da parte del Giudice, di un Organismo di composizione della crisi (OCC) affinché, con il suo ausilio, il debitore provveda al deposito del piano ai fini dell’omologazione.Il Tribunale di Lodi. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’istanza, al fine della valutazione della procedura, il Tribunale adito, con il relativo provvedimento, procedeva alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati, al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura, veniva predisposto dalla difesa di Tizio un apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice. Premesso ciò, il giudice delegato del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta (vendita della casa del debitore), verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso, tenuto conto che la “parte ricorrente si trovava in stato di sovra-indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”, ha precisato che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…”. Di conseguenza, è stato disposto il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, a fronte dell’accoglimento della procedura di sovra-indebitamento in favore dell’esecutato , il Giudice dell’esecuzione (avvertito della procedura di sovra-indebitamento), visto l’art. 623 c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva in corso.

NOI SALVIAMO LA VOSTRA PRIMA CASA !

L’unico errore che non dovete fare è di sentirvi soli ed abbandonati. La Famiglia è il migliore aiuto.

 SOS@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM