Patrocinio gratuito: quando l’avvocato è pagato dallo Stato e come ottenere l’assistenza

Difendersi è un diritto, anche quando non si hanno le risorse per sostenere il costo di una causa

Quello che comunemente viene chiamato “gratuito patrocinio” ha un nome giuridicamente più corretto: patrocinio a spese dello Stato.

È uno strumento previsto dalla legge per permettere alle persone che si trovano entro determinati limiti di reddito di essere assistite da un avvocato senza doverne sostenere direttamente il compenso, perché le spese previste dalla normativa vengono anticipate o prenotate a debito dallo Stato.

Non si tratta di beneficenza e nemmeno di una concessione discrezionale.

È uno strumento attraverso il quale viene concretamente attuato il principio previsto dall’articolo 24 della Costituzione, secondo cui anche chi non dispone di adeguate risorse economiche deve poter agire e difendersi davanti a un giudice.

La Corte costituzionale ha più volte ricordato che il patrocinio a spese dello Stato costituisce uno strumento fondamentale per rendere effettivo il diritto di difesa dei non abbienti.

Chi può ottenere il patrocinio a spese dello Stato?

La disciplina principale è contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia.

Il requisito economico è particolarmente importante.

A seguito del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, il limite di reddito previsto dall’articolo 76, comma 1, del D.P.R. 115/2002 è stato aggiornato a:

€ 13.659,64 annui.

Il precedente limite di € 12.838,01 è quindi stato superato dal nuovo aggiornamento ministeriale.

Possono accedere al beneficio, ricorrendone le condizioni, i cittadini italiani e, nei casi previsti dalla legge, anche cittadini stranieri, apolidi, nonché determinati enti e associazioni senza finalità di lucro.

Attenzione: non conta sempre soltanto il vostro reddito

Questo è uno degli aspetti che genera più errori.

Se il richiedente convive con il coniuge, con la persona unita civilmente o con altri familiari, normalmente deve essere considerata la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare convivente.

La legge prevede però importanti eccezioni.

Quando la controversia riguarda diritti della personalità oppure esiste un conflitto di interessi tra il richiedente e gli altri componenti della famiglia convivente, viene preso in considerazione il solo reddito personale dell’interessato.

Nel processo penale esiste inoltre una disciplina specifica: il limite reddituale viene aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

Per questo motivo non è prudente limitarsi a guardare velocemente il proprio CUD o la propria dichiarazione dei redditi e concludere autonomamente di avere o non avere diritto al beneficio.

La posizione deve essere valutata nel suo complesso.

In quali procedimenti si può utilizzare?

Il patrocinio a spese dello Stato trova applicazione nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, oltre che nelle procedure di volontaria giurisdizione.

Può quindi riguardare, ad esempio, separazioni, divorzi, controversie familiari, recuperi giudiziari, procedimenti penali, ricorsi tributari e numerose altre controversie.

Nel settore civile e amministrativo l’ammissione presuppone inoltre che le pretese della parte non risultino manifestamente infondate.

La normativa si è inoltre evoluta rispetto alla vecchia impostazione secondo la quale il beneficio riguardava esclusivamente il processo vero e proprio.

La Riforma Cartabia ha infatti introdotto specifiche forme di patrocinio anche nell’ambito di determinate procedure di mediazione e negoziazione assistita, alle condizioni stabilite dalla legge, in particolare quando tali procedure si concludono con un accordo.

Questo è un aggiornamento importante rispetto alla precedente versione di questa pagina.

Come si presenta la domanda?

La procedura cambia a seconda del tipo di controversia.

Nel settore civile e amministrativo, la domanda viene normalmente presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente territorialmente.

Nel settore penale, invece, l’istanza viene presentata all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il procedimento.

La domanda deve contenere le informazioni richieste dalla legge, i dati del richiedente e del nucleo familiare, l’indicazione dei redditi e le relative dichiarazioni.

Nel procedimento civile, una volta ottenuta l’ammissione, il beneficiario può scegliere il proprio difensore tra gli avvocati iscritti negli appositi elenchi per il patrocinio a spese dello Stato.

Un particolare diritto per le vittime di alcuni reati

Esistono situazioni nelle quali la tutela è ancora più forte.

Per le persone offese da determinati reati, tra i quali maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale e atti persecutori, la legge prevede particolari deroghe al limite reddituale.

In questi casi l’accesso al patrocinio a spese dello Stato può avvenire anche indipendentemente dal superamento della normale soglia economica, secondo le condizioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 115/2002.

È una tutela importante che molte vittime ancora oggi non conoscono.

Attenzione: patrocinio a spese dello Stato non significa che qualsiasi costo sia sempre coperto

Esiste un equivoco molto diffuso.

Essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato non significa essere automaticamente protetti da qualsiasi conseguenza economica del processo.

Nel processo civile, ad esempio, se la persona ammessa perde la causa e viene condannata a rimborsare le spese legali alla controparte, tali somme non vengono automaticamente pagate dallo Stato.

Lo Stato sostiene infatti le spese previste dalla disciplina del patrocinio relative alla difesa della persona ammessa, ma non necessariamente quelle poste a suo carico in favore della controparte vittoriosa.

Anche per questo motivo è importante valutare seriamente la fondatezza dell’azione prima di iniziare un giudizio.

E se il patrocinio viene negato?

Un rigetto non significa necessariamente che ogni possibilità sia terminata.

La legge prevede strumenti per contestare determinati provvedimenti di rigetto o revoca.

Anche la giurisprudenza continua a intervenire sulla materia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20929 del 23 luglio 2025, hanno ad esempio chiarito il rimedio utilizzabile contro i provvedimenti di rigetto o revoca del patrocinio nel processo tributario.

È quindi importante non fermarsi alla prima risposta negativa senza averne compreso le ragioni.

Patrocinio dello Stato e Avvocato in Famiglia ETS: sono due cose diverse

Questo punto deve essere chiarissimo.

Avvocato in Famiglia ETS non concede il patrocinio a spese dello Stato.

L’ammissione al beneficio dipende dalle autorità e dagli organismi indicati dalla legge.

Esistono però moltissime famiglie che si trovano in una situazione diversa: superano il limite reddituale previsto per il patrocinio, necessitano di attività che non rientrano integralmente nel beneficio oppure semplicemente non riescono a trovare un professionista specializzato con costi economicamente sostenibili.

È proprio in questo spazio che può intervenire l’Associazione.

Attraverso l’Accordo Etico Nazionale, Avvocato in Famiglia ETS ha sviluppato una rete di professionisti con l’obiettivo di rendere la difesa economicamente più sostenibile, senza confondere tale sistema con il patrocinio pubblico e senza promettere un’assistenza professionale priva di costi.

La differenza è importante.

Il patrocinio a spese dello Stato è previsto dalla legge. L’Accordo Etico è uno strumento associativo pensato per aiutare le famiglie che necessitano di una difesa sostenibile.

Un caso che spiega bene il problema

Esempio ricostruito sulla base delle situazioni comunemente sottoposte all’Associazione.

Marco vive con la moglie e due figli e ritiene inizialmente di poter accedere al patrocinio a spese dello Stato considerando soltanto il proprio reddito.

Quando viene verificata la situazione familiare complessiva scopre invece che, per quella specifica controversia, devono essere considerati anche altri redditi del nucleo.

Il beneficio pubblico non risulta quindi utilizzabile.

Il problema però rimane: Marco ha ricevuto un atto giudiziario e deve difendersi.

È in situazioni come questa che diventa fondamentale non rinunciare ai propri diritti semplicemente perché il patrocinio dello Stato non è disponibile e cercare invece una soluzione professionale economicamente sostenibile.

Non rinunciate a difendervi soltanto perché avete paura dei costi

Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una conquista fondamentale.

Ma non è l’unico modo per cercare una difesa sostenibile.

Se rientrate nei requisiti previsti dalla legge, verificate la possibilità di accedere al beneficio.

Se invece non trovate un avvocato specializzato oppure i costi richiesti risultano troppo elevati, potete iscrivervi ad Avvocato in Famiglia ETS e chiedere supporto all’Associazione.

La giustizia non dovrebbe diventare un privilegio riservato a chi dispone di maggiori risorse economiche.

Prima informatevi. Poi scegliete come difendervi. Ma non rinunciate ai vostri diritti soltanto per paura della parcella.

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Associazione Avvocato in Famiglia ETS

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