Sei anni ad aspettare l’INPS. Poi ha deciso di agire: abbiamo ottenuto giustizia

La storia vera di  una domanda presentata nel 2019, anni di attese e solleciti, poi la decisione di rivolgersi all’Associazione Avvocato in Famiglia ETS.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto il requisito sanitario per l’assegno ordinario di invalidità.

 

Ci sono persone che aspettano mesi una risposta dalla Pubblica Amministrazione. Altre finiscono per aspettare anni.

Questa è la storia di Sandro ( nome di fantasia ), che ci ha autorizzato a raccontare la propria esperienza. Una vicenda che contiene un messaggio importante: quando una pratica resta ferma troppo a lungo, continuare semplicemente ad aspettare non sempre è la soluzione. Occorre capire cosa sta succedendo e quali strumenti giuridici possono essere utilizzati.

Tutto comincia nel 2019

Sandro ci racconta di essere invalido al 100%, con riconoscimento della Legge 104, art. 3, comma 3.

Nel novembre 2019, tramite patronato, presenta domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda viene però respinta dall’INPS per motivi sanitari.

Sandro non si arrende e presenta ricorso.

Poi arriva il Covid, i tempi si allungano e la situazione diventa sempre più difficile da comprendere.

Passano gli anni.

Nel 2024 sembra finalmente arrivare una svolta

A dicembre 2024, dopo numerosi solleciti, secondo quanto riferito da Sandro il patronato gli comunica che la situazione si sarebbe sbloccata e gli viene richiesto un nuovo certificato medico SS3.

Nel gennaio 2025 viene inoltre compilato il modello AP70 e comunicato l’IBAN.

A quel punto Sandro pensa che la vicenda sia ormai prossima alla conclusione.

Ma i mesi continuano a passare.

Solleciti, richieste di informazioni, nuove attese.

E soprattutto una domanda sempre più pressante:

“Quanto devo aspettare ancora?”

 

Quando ci ha contattato, la situazione durava ormai da anni

Sandro si rivolge quindi all’Associazione Avvocato in Famiglia ETS.

La sua prima richiesta era semplice e, purtroppo, molto comune:

“Sono passati sei anni. Vorrei sapere cosa devo fare.”

È proprio in situazioni come questa che diventa importante distinguere tra l’attesa fisiologica di una pratica amministrativa e la necessità di verificare se esistano gli strumenti per ottenere una risposta attraverso le vie previste dalla legge.

La pratica viene quindi esaminata e si decide di procedere per la tutela dei suoi diritti.

Dalle attese al Tribunale

La controversia arriva davanti al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 445-bis del Codice di procedura civile.

Questa norma disciplina l’accertamento tecnico preventivo nelle controversie relative, tra l’altro, all’assegno di invalidità previsto dalla Legge n. 222/1984.

In termini semplici: quando il problema riguarda il requisito sanitario, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio, affidando a un medico nominato dal Tribunale il compito di valutare le condizioni dell’interessato.

Ed è quello che è avvenuto.

10 settembre 2026: arriva il decreto

La CTU – cioè la consulenza tecnica disposta dal Tribunale – giunge a conclusioni favorevoli.

Nessuna delle parti contesta le risultanze nei termini previsti.

Il 10 settembre 2026, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio emette quindi il decreto di omologa.

Il Tribunale riconosce che Sandro, a decorrere da gennaio 2026, presenta una permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini superiore a due terzi, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Il requisito sanitario che in precedenza non era stato riconosciuto viene dunque accertato giudizialmente.

Anche le spese vengono poste in parte a carico dell’INPS

Il provvedimento contiene un altro elemento significativo.

Il Tribunale liquida 1.400 euro di compensi, oltre accessori di legge, ponendone il pagamento per il 50% a carico dell’INPS e compensando il restante 50%.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio vengono invece poste integralmente a carico dell’INPS.

Un risultato concreto che conferma l’importanza dell’accertamento giudiziario effettuato.

Attenzione: invalidità civile, Legge 104 e assegno ordinario di invalidità non sono la stessa cosa

Questo caso permette di chiarire anche un equivoco molto frequente.

Essere riconosciuti invalidi civili al 100% o titolari dei benefici della Legge 104 non determina automaticamente il diritto all’assegno ordinario di invalidità previsto dalla Legge n. 222/1984.

Per quest’ultima prestazione viene valutato uno specifico requisito: la capacità lavorativa dell’assicurato deve risultare permanentemente ridotta a meno di un terzo nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Occorre inoltre verificare i requisiti contributivi previsti dalla legge.

Per questo ogni posizione deve essere esaminata individualmente.

Cosa dice la legge

L’art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 considera invalido, ai fini dell’assegno ordinario, l’assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini sia permanentemente ridotta, a causa di infermità fisica o mentale, a meno di un terzo.

L’INPS indica inoltre, tra i requisiti ordinari, almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, dei quali almeno tre maturati nel quinquennio precedente la domanda.

Non basta quindi una generica condizione di invalidità: devono essere verificati sia il requisito sanitario sia quello assicurativo-contributivo.

La lezione della storia di Sandro

Questa vicenda non significa che ogni domanda respinta dall’INPS sia illegittima.

E non significa neppure che ogni ricorso debba necessariamente essere accolto.

Significa qualcosa di più concreto:

una risposta negativa non deve essere necessariamente considerata la fine della strada.

E soprattutto, quando trascorrono mesi o anni senza una definizione chiara della propria posizione, è opportuno recuperare la documentazione, verificare lo stato effettivo della pratica e valutare con un professionista se esistano strumenti amministrativi o giudiziari per intervenire.

Sandro aveva iniziato questa storia nel 2019.

Quando si è rivolto a noi ci ha posto una domanda semplicissima:

“Sono passati sei anni. Cosa devo fare?”

La risposta non è stata quella di aspettare ancora.

Abbiamo verificato la situazione e la tutela è stata portata davanti al Giudice.

Il 10 settembre 2026 è arrivato il decreto del Tribunale.

Non aspettate per anni senza sapere cosa sta succedendo

Se avete presentato una domanda all’INPS, ricevuto un rigetto oppure state aspettando da troppo tempo una risposta, il primo passo non è promettere un ricorso vincente.

Il primo passo è verificare.

Bisogna ricostruire la pratica, controllare i provvedimenti INPS, la documentazione sanitaria, gli eventuali ricorsi già presentati, i requisiti contributivi e soprattutto individuare quale sia lo strumento corretto per tutelare la persona.

Prima verificare. Poi comprendere i propri diritti. Infine decidere come agire.

Se non riuscite a trovare un avvocato specializzato oppure se i costi risultano difficilmente sostenibili, potete rivolgervi alla nostra Associazione per ricevere supporto e una valutazione della situazione.

Per iscriversi

https://www.avvocatoinfamiglia.com/iscriviti-o-rinnova/

Associazione Avvocato in Famiglia ETS
info@avvocatoinfamiglia.com
Cell. Prima Emergenza / WhatsApp: 338 83 10 374

 

Un ringraziamento particolare all’Avv. Copreni

L’Associazione Avvocato in Famiglia ETS desidera rivolgere un sincero ringraziamento all’Avv. Copreni, che ha seguito questa vicenda con competenza, determinazione e attenzione verso la persona.

Dietro un provvedimento favorevole non ci sono soltanto norme, atti e procedure: ci sono studio, perseveranza e la capacità di accompagnare chi, dopo anni di attesa, rischia di sentirsi abbandonato.

Questo risultato rappresenta esattamente il principio che anima la nostra rete di Avvocati Etici: trasformare la tutela dei diritti in un impegno concreto.

Grazie, Avv. Copreni, per il lavoro svolto e per aver contribuito a restituire a questa persona ciò che cercava da anni: una risposta e il riconoscimento dei propri diritti.

Associazione Avvocato in Famiglia ETS

 

Il caso descritto è reale. Ogni situazione previdenziale e sanitaria presenta caratteristiche proprie e deve essere valutata individualmente. Il risultato ottenuto in questo procedimento non costituisce garanzia di risultati analoghi in altri casi.

La base giuridica è coerente con il provvedimento: l’INPS conferma che l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 richiede una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e specifici requisiti contributivi; il modello SS3 è la certificazione medica da allegare alla domanda. INPS L’art. 445-bis c.p.c. contempla espressamente l’accertamento tecnico preventivo anche per l’assegno di invalidità della L. 222/1984. Normattiva


 

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