MANIPOLAZIONE DEL TASSO “EURIBOR”:

RICHIEDETE LA RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI INDEBITAMENTE VERSATI

Se sempre vi lamentate delle banche avete l’occasione davanti a voi per farvi restituire gli interessi versati ! La Suprema Corte di cassazione ha dichiarato che i contratti bancari o stipulati tramite Società finanziarie  (mutui, leasing, finanziamenti, affidamenti ed altre linee di credito) sottoscritti nel periodo dal mese di settembre 2005 al mese di maggio 2008 indicizzati con tasso Euribor sono illegittimi.  Ecco spiegati i fatti.

I FATTI

L’Authority Ue ha accertato l’esistenza di un cartello tra alcune Banche finalizzato a manipolare il tasso Euribor, ovvero il tasso su cui sono calcolati i tassi di interesse dei mutui a “tasso variabile” (Decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 – caso AT 39914). Le indagini hanno stabilito che nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 il cd. tasso Euribor è stato fissato sulla base di accordi intercorsi tra Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland che hanno poi ammesso le proprie responsabilità.

Ebbene, sulla base di quanto rilevato in sede europea, la Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare nella fattispecie la nullità del tasso applicato in un contratto di leasing, ha stabilito che il tasso di interesse applicato da banche e finanziarie calcolato sulla base dell’indice Euribor manipolato deve essere ricalcolato per quei contratti di finanziamento sottoscritti tra il mese di settembre 2005 ed il mese di maggio 2009. Ne consegue che i consumatori che hanno sottoscritto un contratto con una Banca o una finanziaria per i quali è stata prevista l’applicazione di un tasso Euribor manipolato  hanno diritto al ricalcolo del piano di ammortamento del contratto per la restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al tasso legale.

A mero titolo esemplificativo/indicativo riportiamo di seguito le somme che possono essere richieste in restituzione alla Banca su un contratto di mutuo bancario:

  • mutuo di 240 mila euro stipulato nel 2007- differenza interessi versati in eccedenza 30.000 euro;
  • mutuo di 300 mila euro stipulato nel 2005- differenza interessi versati in eccedenza 47.000 mila euro.

 

LA NOSTRA AZIONE

Grazie alla disponibilità degli avvocati Etici  avete l’occasione d’oro e quindi non perdetela.  Potremo esaminare la documentazione e, in caso di esito positivo, farvi assistere  per la richiesta risarcitoria, in sede di mediazione e in sede giudiziaria, sul contratto per indeterminatezza dei tassi pattuiti (in quanto basati sul parametro Euribor dichiarato manipolato) nonché per la restituzione delle somme indebitamente versate in eccedenza rispetto al capitale e al tasso sostitutivo BOT o al tasso legale, oltre interessi.

Possono aderire all’azione civile individuale i titolari di contratti bancari o di finanziamento (mutui, leasing, finanziamenti, affidamenti) a tasso variabile indicizzati con tasso Euribor e sottoscritti nel periodo incriminato, dal 2005 al 2008.

Possono essere oggetto di azione/valutazione i contratti (mutui, leasing, finanziamenti, affidamenti ed altre linee di credito) sottoscritti presso qualsiasi Istituto bancario o Società finanziaria (non solo quelli oggetto di specifico provvedimento dell’Autority europea) aventi sede in Italia o all’estero oppure operanti on line (si applicherà sempre il Foro del Consumatore);

Inoltre, con riferimento al periodo temporale, possono essere oggetto di valutazione i contratti ancora in corso oppure conclusi da non oltre dieci anni (rileva in tal senso non la data di stipula del contratto ma quella di conclusione/estinzione del contratto di finanziamento).

 

L’ITER DI ADESIONE

L’iter di adesione e valutazione prevede:

  • una pre-analisi gratuita sulla tipologia di contratto stipulato.
  • in caso positivo avrete l’obbligo di iscrizione all’associazione per autorizzarci al trattamento dati privacy
  • la redazione di un elaborato peritale per l’analisi degli interessi complessivamente pagati e gli interessi ricalcolati al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
  • un tentativo obbligatorio di conciliazione presso un Organismo di mediazione o direttamente presso Arbitro Bancario Finanziario;

COSA SI PUÒ RICHIEDERE?

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione sarà possibile agire in giudizio per richiedere:

  • la rideterminazione del piano di ammortamento sia per le linee di finanziamento ancora in essere sia per quelle chiuse (non oltre dieci anni) con la richiesta di ricalcolo degli interessi al tasso legale per tutta la durata del contratto;
  • l’accertamento della violazione dell’art. 117 TUB per indeterminatezza del contratto e la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al tasso sostitutivo BOT o al tasso legale;
  • la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in più rispetto al capitale e quantificate nell’elaborato peritale oltre interessi e rivalutazione;
  • la richiesta di risarcimento di tutti i danni sia a titolo di danno emergente (perdita patrimoniale subita) sia di lucro cessante (il mancato guadagno che si sarebbe potuto ottenere senza il verificarsi dell’evento dannoso) oltre che di danno all’immagine (ad esempio nelle ipotesi in cui il debitore sia stato qualificato e segnalato come “cattivo pagatore”) oppure di perdita di chance (determinata ad es. dall’impossibilità di impiegare le somme ulteriori in altri investimenti).

I COSTI

La parcella degli avvocati sarà pari al 10% del denaro effettivamente restituito dalle banche diversamente non dovrete pagargli la parcella.

 

Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


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