Innovativa, per la Cassazione , l’interpretazione che il giudice di pace prima e il tribunale poi hanno dato dell‘art. 7 del Codice della Strada, ammettendo alla circolazione nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici i ciclomotori

Annullate le multe ai  motocicli

L’avvocato Etico è dovuto arrivare alla Cassazione per  risolvere la questione relativa all’accesso dei motocicli nelle corsie referenziali dei veicoli pubblici, che non vengono intralciati dalla circolazione di questi mezzi a due ruote, decisamente meno ingombranti di quelli a quatto ruote.

Così si è espressa  la Cassazione  nell’ordinanza n. 16801/2022

I fatti in breve :

Un utente  dell’associazione ha presentato ricorso rivolgendosi  al Giudice di Pace per contestare 12 verbali di accertamento per la violazione al Codice della Strada.  Il ricorso viene accolto dal Giudice  perché il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non riguarda i ciclomotori. Le dimensioni ridotte di questi mezzi infatti non creano intralcio ai mezzi pubblici. Spese compensate per “giusti motivi”

Il Comune di Bologna impugna la parte della sentenza relativa alle spese e il Tribunale conferma la decisione del G.d.P perché in effetti, dalla formulazione dell’art. 7 del Codice della Strada emerge chiaramente che la volontà del legislatore è quella di fare in modo che i mezzi pubblici possano circolare nelle corsie loro riservate senza intralcio. Da qui il divieto limitato ai veicoli a 4 ruote, poiché la circolazione dei mezzi a due ruote in questi spazi non può considerarsi offensiva.

Senza arrendersi all’esito del giudizio di appello, l’ostinato Corpo dei vigili Urbani di Bologna ha proceduto fino alla Cassazione. MA in effetti le spese legali le pagano i contribuenti mica loro personalmente.  La questione delle corsie preferenziali e dell’accesso a certi tipi di mezzi di circolazione è da tempo dibattuta e sulla stessa non c’è una uniformità di vedute, tanto che lo stesso ricorrente ha richiamato un precedente della Cassazione risalente al 2006, senza però enunciarne il relativo principio di diritto.

Scarica pdf Cassazione n. 16801-2022

 

 

Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


Seguiteci su tutti i Social!


Volete dialogare con un avvocato Etico?

 

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali

Inserite i vostri dati di contatto

Raccontateci la vostra storia

Scegliete la vostra preferenza

Inserite i vostri dati (facoltativo)