Chi pratica un’arte marziale può usarla per difendersi? Oppure corre dei rischi di fronte alla legge? La risposta non è semplice né scontata. Nel codice civile e in quello penale non c’è alcun riferimento alle arti marziali. Quindi, per riuscire a dipanare la matassa, è necessario fare riferimento all’art. 52 del codice penale. Esso recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».

Si può reagire…

Tale regola è stata di recente ampliata nel caso in cui «l’offesa ingiusta» avvenga in casa dell’aggredito o nel suo esercizio economico (negozio, azienda o simili) e ci sia pericolo per la sua o altrui incolumità o altrui, o vi sia pericolo per i suoi beni e non vi sia desistenza nei confronti di chi ha violato illegittimamente il domicilio o la proprietà. Qualora esistano tutti questi requisiti non solo è possibile utilizzare le tecniche di combattimento ma è anche possibile utilizzare un arma o uno strumento di coercizione legittimamente detenuti.

…ma in modo proporzionato

Quindi se di norma picchiare qualcuno espone a rischi e a problemi, se è messa in pericolo la propria sicurezza e il proprio patrimonio è possibile reagire. Attenzione però, questa reazione dev’essere proporzionata all’aggressione perché, altrimenti, si incorre nel reato di eccesso di legittima difesa. Nella propria casa o nel proprio negozio il concetto di proporzione è di molto ampliato a favore dell’aggredito e si può usare addirittura armi legittimamente detenute. 

Atleti sotto la lente

Per chi pratica arti marziali è però più forte il rischio di commettere eccesso di legittima difesa per le conoscenze che si hanno e l’allenamento che si fa. Il fatto che si pratichi un’arte marziale viene tenuto in conto dal giudice.

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