AUTOVELOX ANNULLATA LA MULTA

ALTRE MULTE DI AUTOVELOX ANNULLATE

Accolti i ricorsi contro verbali e sanzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità rilevati con l’autovelox se la PA non ha dato prova dell’omologazione dell’apparecchio e se le foto dell’infrazione sono incomplete

ALTRI DUE RICORSI VINTI

Questa volta condividiamo le sentenze del  Giudice di Pace di Alessandria che di recente si è pronunciato uniformemente in relazione a due casi di opposizione intrapresi per chiedere l’annullamento del verbale con il quale è stato contestato a due conducenti, la violazione dell’art. 142 del Codice della Strada per il superamento dei limiti di velocità imposti in un determinato tratto di strada. Ricorsi che il giudice ha accolto con le sentenze n. 246 e 263 del 2022 (sotto allegate), stante la mancata prova dell’omologazione dell’autovelox impiegato per i rilevamenti e il difetto probatorio relativo alle foto comprovanti l’infrazione .

SENZA IL DOCUMENTO CON DATA CERTA

DELL’OMOLOGAZIONE IL VERBALE E’ NULLO

Il Giudice di Pace di Alessandria, nelle motivazioni dei due provvedimenti, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 142 comma 6 del Codice della Strada è previsto che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”

Poiché in entrambi i casi però l’amministrazione non ha provato l’iniziale omologazione dell’apparecchio e la regolare e periodica taratura dello stesso, la sanzione irrogata è illegittima.

VERIFICATE SEMPRE LE FOTO

Sulla questione dei rilievi fotografici dell’infrazione invece, il Giudice di pace ricorda che in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e del regolamento esecutivo, le fotografie devono essere sia quelle della violazione eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo, per essere conferita piena prova sull’effettività che il veicolo e solo questo abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia una serie di foto che riconducano sempre all’ultimo fotogramma di identificazione dei dati di immatricolazione del veicolo. In pratica la prova fotografica dell’infrazione deve essere completa, ossia deve essere fatta dall’inizio del rilevamento della velocità del mezzo fino alla fine della misurazione con la foto del veicolo e della targa che lo identifica.

Sentenze numero 1          SENTENZA numero 2


 

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2024-03-16T08:33:41+01:00
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