Cartelle esattoriali, il potere della riscossione non si ferma più: adesso nel mirino anche le bollette dell’acqua!
IL POPOLO HA FAME E LORO AUMENTANO LE AGGRESSIONI . VERGOGNA
Un nuovo decreto del Ministero dell’Economia autorizza la riscossione coattiva delle bollette idriche per una società pubblica. Si amplia così il ricorso a uno strumento particolarmente incisivo nei confronti dei cittadini. Ma attenzione: il potere di riscuotere non significa avere sempre ragione.
La fame della riscossione sembra non essere mai sazia
Prima le tasse, poi le multe, i tributi locali e numerose altre entrate. Adesso anche le bollette dell’acqua possono entrare, nei casi autorizzati dalla legge, nel sistema della riscossione coattiva mediante ruolo.
È una notizia che merita attenzione, soprattutto da parte delle famiglie già alle prese con difficoltà economiche.
Il 5 ottobre 2026, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2026.
Il provvedimento autorizza Rivieracqua S.p.A., società partecipata dal Comune di Imperia e da altri Comuni, a riscuotere coattivamente mediante ruolo i crediti relativi al servizio idrico integrato.
Non si tratta, dunque, di un’autorizzazione generalizzata a tutte le società dell’acqua in Italia. Ma è un ulteriore esempio di utilizzo della riscossione mediante ruolo anche per crediti derivanti dai servizi pubblici.
Dalla bolletta alla cartella esattoriale: cosa cambia?
Una bolletta dell’acqua non pagata potrebbe non rimanere soltanto una controversia tra il consumatore e il gestore.
Attraverso la riscossione mediante ruolo, il credito può essere affidato al sistema di riscossione e tradursi, nel rispetto delle procedure previste, in una cartella di pagamento.
Se la pretesa non viene regolarizzata o validamente contestata, possono seguire ulteriori iniziative di recupero, fino alle misure cautelari o esecutive nei casi consentiti dalla legge.
Il problema è evidente: una contestazione su consumi, letture o conguagli potrebbe trasformarsi in una procedura di riscossione con conseguenze economiche ben più pesanti per una famiglia.
Il decreto richiama l’articolo 17, comma 3-bis, del D.Lgs. 46/1999, che consente al MEF di autorizzare la riscossione mediante ruolo di determinate categorie di crediti delle società a partecipazione pubblica, quando ne venga riconosciuta la rilevanza pubblica.
È una scelta consentita dalla normativa. Ma ciò non impedisce di interrogarsi sull’equilibrio tra l’efficienza della riscossione e la tutela effettiva dei consumatori.
Attenzione: anche le bollette dell’acqua possono essere prescritte
C’è un diritto che ogni cittadino dovrebbe conoscere.
Per le utenze e i crediti cui si applica la disciplina della prescrizione biennale, le somme relative al servizio idrico sono soggette a un termine di due anni, secondo le disposizioni introdotte dalla legge 205/2017 e successivamente modificate.
La disciplina si applica nel settore idrico alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, con le precisazioni derivanti dalle norme sulla prescrizione e sulle eventuali cause di interruzione o sospensione.
Anche ARERA ha previsto specifici obblighi informativi a tutela degli utenti.
Una cartella non cancella automaticamente la prescrizione già maturata.
E una società autorizzata a riscuotere non è esonerata dal dimostrare la correttezza degli importi richiesti.
Un’ulteriore conferma arriva dalla Cassazione, sentenza n. 16876 del 29 maggio 2026, che ha chiarito importanti aspetti sulla decorrenza della prescrizione dei crediti idrici, anche in presenza di fatturazioni tardive. Non basta, quindi, guardare la data dei consumi: bisogna ricostruire quando il credito è diventato esigibile e verificare eventuali atti interruttivi.
Non è un caso isolato: altre società hanno ottenuto la stessa autorizzazione
Il decreto che riguarda Rivieracqua non arriva dal nulla.
Nel corso del 2026 il MEF ha adottato provvedimenti analoghi anche per Viacqua S.p.A. e Solofra Servizi S.p.A., sempre in relazione ai crediti del servizio idrico integrato.
È dunque evidente una progressiva estensione, attraverso specifiche autorizzazioni, dell’utilizzo della riscossione mediante ruolo.
E qui nasce la nostra preoccupazione: mentre si rafforzano gli strumenti per recuperare denaro dai cittadini, è altrettanto importante rafforzare gli strumenti per proteggerli dagli errori.
Ricevete una richiesta di pagamento per l’acqua? Ecco cosa controllare
Prima di pagare o riconoscere una posizione debitoria, è opportuno:
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Verificare i consumi effettivi, confrontando letture del contatore e importi fatturati.
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Controllare eventuali conguagli, soprattutto quelli riferiti ad anni precedenti.
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Esaminare la prescrizione, tenendo conto delle fatture e delle comunicazioni ricevute.
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Richiedere la documentazione che giustifica il credito.
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Far esaminare tempestivamente eventuali cartelle, senza ignorare i termini di contestazione.
In caso di controversia sulla fatturazione, dopo il reclamo al gestore, può essere possibile ricorrere al Servizio Conciliazione ARERA. Attenzione, però: un semplice reclamo non sospende automaticamente i termini per contestare una cartella.
La nostra posizione: riscuotere è un diritto, difendersi anche
Come Associazione Avvocato in Famiglia ETS, riteniamo necessario richiamare l’attenzione su una questione fondamentale.
Non contestiamo il diritto dei gestori a recuperare quanto effettivamente dovuto.
Contestiamo l’idea che la forza dello strumento di riscossione debba mettere il cittadino in una posizione di inevitabile debolezza.
Una famiglia non deve sentirsi obbligata a pagare soltanto perché riceve una cartella esattoriale. Deve poter conoscere, verificare e, quando esistono i presupposti, contestare la richiesta.
Perché il diritto di riscuotere non equivale al diritto di pretendere qualsiasi somma.
Prima di pagare, fate controllare la richiesta
Se avete ricevuto una richiesta di pagamento per vecchie bollette dell’acqua, una diffida o una cartella esattoriale, non sottovalutatela.
La nostra Associazione può accompagnarvi nella valutazione della posizione, nell’esame dei documenti e nell’individuazione delle possibili forme di tutela.
Se non riuscite a trovare un avvocato specializzato oppure i costi risultano difficilmente sostenibili, potete rivolgervi a noi.
Perché l’acqua è un servizio essenziale. E la tutela dei diritti dei cittadini deve esserlo altrettanto.
Associazione Avvocato in Famiglia ETS
Iscriviti all’Associazione
Email: info@avvocatoinfamiglia.com
WhatsApp – Prima Emergenza: 338 83 10 374
Fonte normativa: Decreto MEF 24 settembre 2026 – Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2026.
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