Cartelle esattoriali : Non tutte sono da pagare

 

Ecco i principali controlli da eseguire e i più comuni vizi formali e sostanziali per impugnare le cartelle di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione o di altri agenti della riscossione locale.

 

Non tutte le cartelle esattoriali sono da pagare. Quando arriva il postino a consegnare una richiesta di pagamento da parte di un ente di riscossione, bisogna controllare i presupposti di legittimità sostanziale e formale. La loro violazione può comportare la nullità dell’atto. Ecco i principali vizi che, di solito, vengono fatti valere per impugnare una cartella di pagamento.

 

Verifica della prescrizione

La prima cosa da fare è verificare che non si riferisca a crediti ormai prescritti. La prescrizione varia a seconda del tributo.

Se in una cartella vengono richiesti importi a titolo di Iva, Irpef, bollo auto e contravvenzioni, ciascuno di questi importi seguirà la propria regola:

  • 10 anni per tutti i crediti erariali (come Iva, Irpef, Irap).
  • 5 anni per tributi locali (come Imu, Tasi, Tari), contributi Inps e Inail, multe stradali e altre sanzioni.
  • 3 anni per il bollo auto.

Ogni successiva notifica di cartella o di intimazione di pagamento interrompe i termini della prescrizione. Per cui, per verificare la prescrizione bisogna eseguire il calcolo dall’ultimo atto ricevuto.

Per contestare una cartella ci sono vizi di forma e di sostanza.

Verifica delle precedenti notifiche

La cartella esattoriale è solo l’ultimo atto di un procedimento amministrativo partito con un avviso di accertamento o una richiesta di pagamento da parte dell’ente titolare del credito. Senza la precedente notifica di uno di questi atti, la cartella è nulla. Il contribuente può quindi verificare che gli siano stati consegnati quelli che tecnicamente vengono detti «atti presupposto» senza i quali può procedere a impugnare la cartella. La verifica può essere fatta con una richiesta di accesso agli atti amministrativi presso l’Agente della Riscossione. La risposta va data entro 30 giorni.

Notificare la cartella

Sono rari i casi in cui la legge consente di notificare la cartella in assenza di precedenti comunicazioni. E’ questo il caso del mancato versamento dell’imposta sui rifiuti quando non siano in contestazione gli importi. Bensì l’omesso versamento sulla scorta dei dati forniti dallo stesso contribuente in autoliquidazione. Esistono al contrario degli atti che non richiedono la cartella di pagamento per procedersi al pignoramento. È il caso degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente non è a casa deve ricevere una raccomandata con l’avviso di giacenza.

Se il contribuente non ha ricevuto alcuna notifica prima della cartella potrebbe essere perché, quando è passato il postino, non era a casa. In tale ipotesi però egli deve aver ricevuto la raccomandata informativa che lo avvisa della giacenza dell’atto. Senza tale avviso la cartella è nulla.

 

In sintesi

Può essere annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente:

  • Laddove non si sia perfezionato il procedimento di notifica o senza che sia data la prova della spedizione della seconda raccomandata con la comunicazione della giacenza.

È infatti orientamento ormai consolidato della Cassazione quello che afferma che la nullità dell’atto successivo per mancata notifica deve trovare applicazione in ogni procedimento tributario.

 

Verifica della motivazione 

Il processo tributario si caratterizza per la possibilità di sollevare contestazioni solo contro atti e non contro comportamenti. Questo restringe di molto il campo delle possibili eccezioni sollevabili contro le cartelle. Ma ce n’è una che, per la sua genericità, si presta ad ampie forme di censura: è quella sul cosiddetto vizio di motivazione.

La cartella di pagamento deve indicare le ragioni per la quale viene emessa. È appunto la cosiddetta motivazione. Non può richiamare un precedente atto se non si specifica a quale tipo di tributo o sanzione esso si riferiva, a quando è stato notificato e per quali annualità esso si riferiva. La Cassazione ha detto che l’ente impositore ha sempre l’obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, le ragioni dell’iscrizione a ruolo dell’importo preteso. In modo da consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

 

Come difendersi dalla cartella di pagamento

Quando i vizi della cartella di pagamento sono particolarmente evidenti, è possibile presentare una richiesta di annullamento in autotutela direttamente all’agente della riscossione e all’ente titolare del credito.

Le risposte sono tutt’altro che scontate: per cui sarà bene tenere sotto controllo il calcolo dei termini per l’impugnazione e rivolgersi al giudice.

Se il vostro interesse è bloccare immediatamente le possibilità di pignoramento non avete altra via che chiedere una rateazione a 72 rate e successivamente valutare la possibilità di un ricorso. Se invece non pagate, la cartella possono portare a un pignoramento. Questo però non può arrivare dopo un anno dalla notifica della cartella stessa. Se decorre questo termine l’Agente della riscossione che voglia agire nei tuoi confronti dovrà prima notificarvi un nuovo atto, l’intimazione di pagamento, il quale a sua volta ha una durata ancora più limitata di 6 mesi.


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