LE CARTELLE ESATTORIALI VANNO IN PRESCRIZIONE
MA SE NON FATE NULLA RIMARRANNO PER SEMPRE UN DEBITO
Oggi si stima che il 47% delle cartelle esattoriali si potrebbero non pagare per Legge . E allora come mai gli Italiani le pagano? Semplice. Perché hanno dei diritti ma non li utilizzano.
Qui sotto, però, nella maniera più semplice e concreta possibile senza tanti ‘fronzoli’, ti spiego quali sono i termini di prescrizione e quand’è che puoi considerare cancellato un debito appunto per intervenuta prescrizione.
Per completezza ricordiamo gli attuali termini di prescrizione di imposte e contributi
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 ann
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Canone Unico Patrimoniale: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni.
Quindi, per fare un esempio, se ti è stata notificata una cartella esattoriale il 3/3/2023 a partire dal 3/5/2023 (=3/3/2023+61gg) inizierà a decorrere per l’Agenzia delle Entrate Riscossione il termine di prescrizione; in realtà, ci sono ulteriori piccoli accorgimenti da tenere in considerazione: per esempio, se il 2/5/2023 (e cioè il 60° giorno) fosse un giorno festivo allora il termine ultimo di pagamento slitterebbe al giorno successivo 3/5/2023 e, conseguentemente, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal 4/5/2023; inoltre, in alcuni casi il termine di pagamento non è di 60 giorni bensì di 120 giorni di modo che, in queste fattispecie, la prescrizione di regola inizia a decorrere dal 121° giorno.
Per quanto concerne il modus operandi, le doglianze in merito all’intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella esattoriale potrà essere eccepita a mezzo ricorso presentato alla Commissione Tributaria competente, in seguito alla notifica di un avviso di intimazione ovvero in sede di opposizione agli atti esecutivi, in alternativa, presentando apposita istanza in autotutela presso l’Ente Creditore. Sfumerà definitivamente, salvo rare eccezioni, la possibilità di annullamento delle cartelle prescritte tramite impugnazione dell’ estratto di ruolo alla luce delle recenti modifiche del DL Fiscale 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” in corso di definitiva approvazione.
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