CI SONO MIGLIAIA DI CASE DA SALVARE MENTRE MOLTI AVVOCATI NON SI AGGIORNANO SULLE LEGGI A TUTELA DELLA FAMIGLIA
Troppi avvocati ” generici” non sanno che dopo 3 esperimenti, il 4 tentativo è a prezzo libero e, in caso di mancata partecipazione, il pignoramento si estingue.
Forse non tutti sanno che chi ha un bene pignorato la Legge prevede una durata massima delle procedure esecutive mobiliari non oltre più di quattro aste: andato deserto anche l’ultimo esperimento di vendita, il pignoramento si chiuderà e il bene tornerà al debitore.
ANCORA OGGI RICEVIAMO RICHIESTE DI AIUTO DA CHI HA SUBITO ANCHE 11 ASTE!
UNA CLAMOROSA VERGOGNA!|
Alla quarta asta il prezzo è libero ma….
In particolare dopo che sia andato deserto anche il terzo esperimento di vendita del bene mobile sottoposto ad espropriazione forzata, senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice dispone la chiusura della procedura.
Nel caso di pignoramento mobiliare, si dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero. Se all’esito dello stesso non vengono presentate offerte di acquisto, il giudice dichiara la chiusura anticipata del pignoramento. In pratica, il bene mobile viene restituito al debitore e l’esecuzione forzata termina anche se il bene è rimasto invenduto. Il creditore torna a casa a mani vuote e dovrà trovare beni differenti da sottoporre a pignoramento; qualora dovesse nuovamente pignorare lo stesso immobile appena liberato dal giudice potrebbe configurarsi un abuso del diritto Da rilevare un aspetto particolarmente delicato: la previsione del prezzo libero alla quarta asta dovrebbe incentivare la partecipazione di eventuali offerenti e agevolare la vendita.
Non si dimentichi peraltro che il Governo ha previsto un incentivo fiscale con abolizione dell’imposta di registro (che dal 9% del valore dell’immobile passa a 200 euro) tutte le volte in cui, acquistando casa da un’asta giudiziaria, la stessa venga rivenduta entro due anni. Dunque, la possibilità di un’asta senza prezzo base e il bonus fiscale dovrebbe rendere più facile la liquidazione del bene pignorato.
- – la chiusura del processo non è una semplice facoltà per il giudice, ma un vero e proprio obbligo;
- – viene finalmente definito il numero massimo di aste esperibili (in precedenza, invece, non era indicato);
- – nel testo non vengono poste condizioni alla chiusura anticipata della procedura se non il numero massimo di quattro aste (quindi, non rileva più la possibilità di “conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori”).
Salva la prima casa
La riforma prevede anche la possibilità di anticipare il momento in cui il debitore dovrà abbandonare la casa pignorata. Ciò però non varrà se l’immobile è la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso, il debitore dovrebbe continuare ad abitarla anche durante l’esecuzione forzata.
Beni immobili indivisi
Vengono previste maggiori garanzie nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui la previsione dell’espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell’intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione.
Mobili impignorabili
Non solo. La riforma prevede che vengano resi impignorabili i beni mobili del debitore di uso quotidiano, privi di apprezzabile valore di mercato (si pensi a un divano ormai logoro o a una scrivania dove i ragazzi studiano).
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