Segnalazione SIC illegittima in mancanza di preavviso

 

Una vittoria che segue la strada consolidata. Basta cause costose nei tribunali e si agli avvocati Etici. Le famiglie non possono permettersi questi costi della Giustizia ed il Governo dovrà accorgersi prima o poi.

I fatti come accaduti :

Il nostro associato ci aveva segnalato di essere oramai ” molestato” dai recuperi credito che da mesi cercavano di fargli firmare le famose cambiali. Stanco di questo atteggiamento aggressivo e deontologicamente sanzionabile ci ha chiesto di intervenire .  Dopo aver ben compreso l’accadimento l’avvocato  Turchetti ha notificato un accesso agli atti alla società finanziaria premendo visione di tutta la documentale in loro possesso. Un vecchio prestito del 2016 mal pagato e con ancora qualche migliaio di euro di residuo.

La miglior strategia è stata quella di adire all0’ABF per ottenere un risarcimento del danno per illegittima segnalazione. Infatti tra la documentale prodotta dalla banca mancava l’obbligatorio PREAVVISO DI SEGNALAZIONE TRAMITE NOTIFICA-  Un errore frequentissimo della banche che sottovalutano le esperienze degli avvocati.

 

L’arbitro bancario e finanziario (ABF) ha disposto che la banca cancelli dai SIC

la segnalazione di un cliente come cattivo pagatore per carenza di preavviso

Egli, infatti, non aveva pagato le rate di un finanziamento stipulato nel 2016 e la Banca lo aveva segnalato, senza inviargli preventivamente il preavviso previsto dall’art. 4, comma 7 del Codice di condotta e dall’art. 125 t.u.b. A causa di tale segnalazione che risultava ancora presente, il ricorrente si era visto negare la concessione di un fido.

L’ABF nella decisione in esame, in primo luogo, accerta la propria competenza temporale e, quindi, l’ammissibilità del ricorso. Infatti, a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all’Arbitro, controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Tuttavia, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale previsto dalle Disposizioni ABF ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, bisogna tener conto del petitum. Ove esso attenga a vizi genetici del rapporto, l’ABF è incompetente. Se, invece, riguarda, come nel caso di specie, gli effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al limite dei sei anni, l’ABF è competente. Nel merito, secondo la consolidata giurisprudenza dell’ABF la segnalazione nei SIC è legittima solo in caso di corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e di rispetto delle prescrizioni procedurali che prevedono, innanzitutto, l’invio del preavviso di segnalazione.

Sebbene la legge nulla dica in merito alla forma del preavviso, la banca deve dimostrare che esso sia conoscibile dal cliente. Nel caso di specie la banca ha depositato solo due comunicazioni indirizzate al ricorrente, datate rispettivamente 01/06/2016 e 01/08/2017 senza fornire prova dell’effettivo invio e della ricezione. In mancanza di tale prova, nonostante il cliente sia ancora inadempiente, l’ABF ha disposto che la banca provveda alla cancellazione della segnalazione condannandola a pagare le spese del procedimento.


Il legale ha concordato con la banca che invece del risarcimento sarà sufficiente azzerare il debito residuo che superava i 7.000 euro alla data odierna.  Siamo in attesa della ricevuta di quietanza ma l’accordo riservato tra avvocati è già in cassaforte.  STRATEGIA BANCARIA ETICA


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