Uscire dal debito o dai debiti non è cosa complessa

Serve capire come funziona la legge per vincere la Legge

La crisi COVID sarà ricordata come  la più perfetta macchina di distruzione Economica. Posti di lavoro persi a milioni con la “scusa” della salute in pericolo. Molti però sostengono che smettere di vivere per la paura di morire sia contro natura.

Ora il nostro compito è difendere coloro che sono in difficoltà economica e per farlo talvolta serve ben conoscere la legge, la conoscenza aiuta a ” evitare ” di perdere tutto.  Del resto tutti ci meritiamo una nuova occasione.

Il pignoramento mobiliare è quello meno utilizzato dal creditore. Ma cosa accadrà nel 2021 non lo sappiamo.

Cosa pignorerà la banca, la finanziaria se un lavoro non lo abbiamo più?

A nessuno piace vedersi togliere la roba di casa, anche quando si tratta di oggetti vecchi. Ecco perchè dobbiamo sapere quali beni mobili non si possono pignorare. Esistono due tipi di divieti. Ci sono i beni pignorabili solo a certe condizioni (cosiddetta «impignorabilità relativa») e i beni che non possono mai essere pignorati (cosiddetta «impignorabilità assoluta»).

Orbene sono beni mobili tutti quelli che non sono immobili. Pertanto, costituiscono beni mobili quelli che non sono radicalmente ancorati al suolo, ossia quelli che possono essere trasportati da un luogo all’altro senza che venga alterata la loro forma o la loro sostanza. 

Il denaro è considerato bene mobile. Tuttavia, se questo è detenuto da terzi (come nel caso dello stipendio o della pensione non ancora versati o del denaro depositato in banca) la procedura da eseguire non è più quella del pignoramento mobiliare ma del pignoramento presso terzi.Quindi, l’ufficiale giudiziario che trova soldi in casa, anche se chiusi in cassaforte (della quale può chiedere l’apertura forzata) è tenuto a pignorarli.Lo stesso dicasi dei gioielli ed altri valori.

Ecco invece i beni mobiliare che non si possono pignorare 

 L’elenco – contenuto negli articoli 514 e seguenti del Codice di procedura civile – non può essere applicato analogicamente ad altri beni. Dunque, si tratta di un numero chiuso. 

Innanzitutto, sono assolutamente impignorabili:

  • anello nuziale;
  • vestiti, biancheria;
  • letti, tavoli per i pasti con le relative sedie;
  • armadi, guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina;
  • lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui.

Fanno eccezione i mobili (ma non i letti) di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

  • commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;
  • cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
  • decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere un pubblico servizio.
  • animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
  • Non si possono pignorare i beni in usufrutto legale 

Beni pignorabili solo a determinate condizioni

Sono relativamente pignorabili gli strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. In particolare, si possono pignorare solo nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito; il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nell’attività del debitore prevale il capitale investito rispetto al lavoro.Quanto invece ai beni che il proprietario di un terreno o il coltivatore ha per il servizio e la coltivazione del terreno stesso(ad esempio, attrezzi agricoli, carri) questi sono pignorabili separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri beni.Su istanza del debitore e sentito il creditore, il giudice dell’esecuzione può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, le cose di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le cautele per la loro conservazione e ricostituzione.Quanto ai frutti non ancora raccolti o non ancora separati dal suolo non sono pignorabili separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime 6 settimane prima del tempo ordinario della loro maturazione, a meno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese di custodia.

Potrebbe succedere che il debitore, all’arrivo dell’ufficiale giudiziario, dichiari che un determinato bene non è suo perché è stato ottenuto in prestito o è stato già venduto o donato. In realtà, vige la presunzione di proprietà di tutti i beni all’interno dell’appartamento ove viene effettuato il pignoramento a meno che non vi sia un documento scritto con data certa.Se il bene è stato già trasferito materialmente al nuovo soggetto, basta il semplice possesso da parte di questi per rendere opponibile all’ufficiale giudiziario la cessione. 

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