La stipula dei contratti bancari;

la tutela del contraente più debole 

La fideiussione bancaria è un negozio giuridico, cui si applica la disciplina sulla forma degli atti di cui all’art. 117, comma 1, D.Lgs. 385/1993 che prevedeva forma scritta a pena di nullità per la stipula dei contratti bancari. La mancanza di firme riferibili ai fideiussori, sebbene se ne indichino i nomi, nel documento prodotto dalla banca quale fideiussione,ne comporta la nullità.

Tribunale Teramo, 29/01/2015, n.127

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione

La differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione è possibile solo nel caso in cui il contratto contenga contemporaneamente sia l’obbligo di pagamento a prima richiesta scritta che la rinuncia ad opporre eccezioni. Tale combinazione manifesterebbe la volontà di vincolarsi senza quel carattere di accessorietà che caratterizza la fideiussione.Il contratto che contiene sì la prima clausola, ma non la seconda perché l’esclusione di eccezioni è limitata solo al tempo in cui la banca eserciterà il suo diritto di credito e niente più è quindi un normalissimo contratto di fideiussione bancaria e non un contratto autonomo di garanzia.

Tribunale Padova sez. II, 29/01/2019

La validità della fideiussione bancaria

In tema di validità della fideiussione bancaria, va disattesa l’eccezione con la quale i garanti chiamati in causa invochino l’intervenuta estinzione della fideiussione, a norma dell’art. 1955 c.c., per avere essi perso, a causa della presunta condotta inerte della banca, il diritto di surrogarsi nelle ragioni del debitore principale qualora il fatto colposo della banca creditrice, dal quale dovrebbe discendere l’estinzione della garanzia, sarebbe rappresentato dall’inerzia serbata nell’agire contro il debitore principale, dopo che quest’ultimo si era estinto, cancellandosi dal registro delle imprese. Infatti, se il creditore tace al fideiussore l’involuzione economica subita dal debitore, il “garante” non può ritenersi liberato dall’obbligazione ex art. 1955 c.c., in quanto non è rilevante il comportamento meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.

Di conseguenza la liberazione del garante non opera se l’evento che avrebbe precluso ai garanti l’esercizio del diritto di surrogazione è del tutto estraneo alla condotta della banca, ricollegandosi, invece, ad una scelta volontaria della correntista, della quale i garanti erano pienamente consapevoli.

Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2018, n.1455

Fideiussione e dichiarazione del fallimento

Va revocato il pagamento effettuato da un terzo ex art. 67 l.f. se eseguito con denaro del fallito cui sia seguita la rivalsa nei confronti del fallito prima della dichiarazione del fallimento(nella specie il creditore del fallito ha escusso la fideiussione bancaria ricevendo il pagamento da parte del terzo istituto di credito il quale si è poi rivalso in parte sul pegno costituito dal fallito e per la restante parte si insinuava al passivo fallimentare).

Tribunale Modena sez. I, 18/01/2018, n.91

Fideiussione bancaria e inserimento di clausole

In tema di locazione di immobili, l’inserimento in contratto di una serie di clausole relative alla garanzia non può considerarsi comportamento in mala fede né possono considerarsi vessatorie clausole quali la sottoscrizione di una polizza assicurativa a garanzia dell’immobile, una fideiussione bancaria e clausole in deroga agli articoli 1592, 1593, 2041c.c. non solo comunemente inserite nei contratti di locazione ma che poi il conduttore abbia accettato.

Tribunale Roma sez. VI, 03/09/2018, n.11332

Fideiussione bancaria: volontà delle parti 

In tema di fideiussione, l’inserimento in un contratto della clausola a prima richiesta e senza eccezioni è da considerarsi chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia del rapporto principale.

Tribunale Napoli sez. II, 07/04/2017, n.4191

Rapporti fra fideiussore e debitore principale

Non è giustificato l’addebito della commissione proporzionale a seguito del rilascio di una fideiussione bancaria nel periodo di pendenza della condizione sospensiva in ragione dell’assenza di un rischio effettivo in carico alla banca garante.

Arbitro bancario finanziario Milano, 21/03/2014, n.1716

Cartella della fideiussione bancaria

In tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA.

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2017, n.5439

Obbligazione del garante e del debitore principale

Il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale è elemento qualificante ed indefettibile della fideiussione per cui se, in forza di specifiche clausole e previsioni contrattuali, risulti invece previsto l’obbligo del garante di pagare al creditore immediatamente e senza sollevare eccezioni fondate sul rapporto sottostante, si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia.

Tribunale Roma sez. XIII, 04/04/2017, n.6681

Fideiussione bancaria: costituisce una garanzia autonoma?

Anche se ispirata al modello della fideiussione codicistica, la fideiussione bancaria costituisce una garanzia autonoma e – quale negozio atipico – se ne discosta soprattutto perché essa deroga al principio dell’accessorietà, che connota detta figura negoziale tipica, e in particolare al regime delle eccezioni consentite al garante. L’obbligazione del garante è, pertanto, indipendente dal rapporto principale.

Tribunale Bari, 28/06/2016, n.3591


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