COME DIFENDERSI DAL POSSIBILE PIGNORAMENTO

La riforma del processo civile , come modificato dal 22 giugno 2022, introduce  un nuovo onere per il creditore, andando a modificare il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.  Una data che il creditore e il suo avvocato dovranno tenere bene a mente e scadenzare se dovranno procedere, a partire da questa data, a un pignoramento presso terzi.

Infatti  il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206/2021, che contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.Diverse le norme del processo esecutivo modificate dalla riforma, tra queste anche l’art. 543 c.p.c., che prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. 


L’art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile viene integrato da due altri due commi, che vengono aggiunti dopo il quarto e che così dispongono:


  • “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
  • Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

Dalla formulazione dei nuovi commi è evidente che l’onere che dovrà essere sopportato dal creditore in caso di pignoramento presso terzi, è quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.

 

Un onere procedurale in più quindi che va a gravare sul creditore e che sembra porsi in contrasto con le finalità di “semplificazione” e di accelerazione del rito procedurale in materia civile finendo così per appesantire la procedura finalizzata a tutelare il credito da parte di un soggetto che comunque è già in possesso di un titolo esecutivo per avviare l’esecuzione nelle sue diverse e possibili forme. Un onere che tra l’altro è previsto, come precisano i due nuovi commi, a pena d’inefficacia del pignoramento.

 

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