IL PRECETTO
L’ARMA DI QUEL DIAVOLO DI UN BANCHIERE
Come funziona in breve.
Il giudice vi ha condannato con sentenza a pagare una somma di denaro al banchiere avendo voi snobbato/ignorato il decreto ingiuntivo che vi era arrivato oppure senza aver voluto ritirare la raccomandata, altro gravissimo errore.
Non avendo Voi fatto valere i vostri diritti il Giudice non poteva far altro che condannarvi. Non arrabbiatevi con il Giudice, non è cattivo tantomeno schierato con i banchieri, e nemmeno potete incolpare lo Stato che vi ha abbandonato tantomeno i nostri politici ” tutti ladri ed ignoranti”.
LA COLPA E’ SOLAMENTE VOSTRA ! DURO DA SENTIRSELO DIRE MA E’ LA SACROSANTA VERITA’
RICAPITOLIAMO :
La banca vi ha citato in giudizio perché vuole che si paghi un debito che da mesi forse anni non state pagando. E’ vostro diritto opporvi a una tale richiesta del banchiere. Lo potete fare nel migliore dei modi , cioè fondare la vostra difesa sull’inesistenza di questo debito. OPPORSI AL DECRETO INGIUNTIVO .
Sapete cosa accade ? che appena vi opponete la banca preferisce trattare a saldo e stralcio piuttosto che cercare di vincere la causa. In realtà , siamo sinceri, avevate già avuto molto tempo per chiudere senza nemmeno dover difendervi inTribunale e sostenere i costi delle odiatissime marche da bollo /contributi unificati dovuti al cancelliere del Tribunale. Ci lamentiamo del sistema e poi lo alimentiamo.
Ma troppo spesso il debitore preferisce la strategia dello struzzo e finge di non ricevere le raccomandate ignorandole o non si oppone alla richiesta del banchiere come diritto.
Senza difesa , avete rinunciato ad ogni vostro diritto di contestare il debito ed il regalo lo avete bello e confezionato al banchiere ed all’avvocato del banchiere . Entrambi avranno i vostri soldi.
OGGI, DOMANI O FORSE TRA 10 ANNI.
LORO POSSONO ASPETTARE DI INCASSARE
La legge tutela il creditore in questo caso, dato che c’è una sentenza che gli dà ragione.
La banca potrà decidere di dar vita ad un’azione esecutiva nei vostri confronti quando o riterrà opportuno ma, preliminarmente, dovrà adempiere a determinati obblighi volti a tutelare anche te stesso in quanto debitore.
Cosa trovate nell’atto di precetto.
Il precetto deve obbligatoriamente contenere determinati elementi, altrimenti sarà nullo:
- indicazione di creditore e debitore;
- la data di notificazione del titolo esecutivo nel caso in cui sia stata fatta separatamente;
- se il titolo esecutivo è un assegno, una cambiale o altro titolo di credito (ma anche una scrittura privata autenticata relativamente alle obbligazioni di denaro in essa contenute) allora non bisognerà notificarlo a parte ma andrà trascritto per intero nel precetto stesso. La veridicità della trascrizione dovrà poi essere certificata da un ufficiale giudiziario;
- il debitore deve essere avvertito della possibilità di farsi assistere da un organismo di composizione della crisi o da un professionista nominato dal giudice per rimediare alla situazione debitoria concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore. Per “accordo di composizione della crisi” intendiamo un accordo trovato tra imprenditore debitore e creditore per la soddisfazione del credito anche attraverso la cessione di crediti futuri: redditi da lavoro dipendente, da pensione, rendite quali affitti di beni immobili. L’obiettivo è quello di soddisfare il creditore attraverso qualsiasi modalità. Il “piano del consumatore” fa invece riferimento al solo consumatore, cioè al soggetto che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e ha anch’esso un contenuto aperto. Tale piano deve essere poi approvato dal giudice, non essendo necessario alcun accordo con i creditori.
Il precetto deve essere firmato personalmente dalla parte, da un procuratore speciale o dal difensore (si tratta di un atto avente natura stragiudiziale e lo può firmare anche la parte stessa). Il precetto ha un’efficacia limitata nel tempo, infatti il pignoramento dovrà iniziare entro 90 giorni dalla sua notificazione altrimenti sarà nullo. Per poter iniziare un nuovo pignoramento sarà necessario procedere nuovamente alla notifica dell’atto di precetto.
Quindi, con il precetto avete solo tre opzioni possibili :
- pagare quanto indicato nel precetto ( il debito più le parcelle del legale etc );
- non pagare ancora quanto indicato nel precetto esponendosi però a una procedura di pignoramento;
- opporsi al precetto.
L’opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto del creditore a procedere con l’esecuzione forzata: ad esempio perché si nega l’esistenza del credito, si contesta la validità del titolo esecutivo oppure la pignorabilità di determinati beni
I vizi del precetto più frequenti :
- il difetto di sottoscrizione o la sottoscrizione del difensore privo di mandato;
- mancata notifica preventiva del titolo esecutivo;
- mancata o inesatta indicazione del titolo esecutivo;
- mancata o insufficiente specificazione nel precetto della somma dovuta.
I vizi del titolo esecutivo più frequenti:
- manca l’intestazione “Repubblica Italiana – in nome della legge”;
- manca la formula esecutiva nel titolo notificato;
- rilascio della formula esecutiva da un pubblico ufficiale incompetente;
- formula esecutiva incompleta.
L’opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro venti giorni dal momento in cui è stato compiuto o notificato l’atto per cui si procede. Tale opposizione si propone con citazione se l’opposizione è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, con ricorso se è proposta dopo l’inizio dell’opposizione.
L’unico errore è non fare nulla.
Si perde il proprio diritto
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