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Il debitore potrà vendere direttamente l’immobile pignorato. Ecco come difendere la vostra casa.

La riforma della giustizia civile punta a semplificare forme e tempi del procedimento esecutivo. Addio a formula esecutiva e interventi anche su astreinte e liberazione dell’immobile pignorato. La riforma del processo civile ha incassato, nella giornata del 21 settembre 2021, il via libera da parte del Senato per quanto riguarda il d.d.l. recante ladelega al Governo per l’efficienza del processo civile, nonché per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il testo passa ora all’esame della Camera.

Non mancano all’interno del provvedimento, che rimette al Governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, anche misure urgenti volte alla razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

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In effetti, gli interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali rientrano espressamente tra i maggiori filoni lungo i quali, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), deve muoversi la riforma del processo civile che, per rispettare gli impegni pesi con Bruxelles, punta alla riduzione del tempo del giudizio.
In dettaglio, per quanto concerne specificamente il procedimento esecutivo, l’obiettivo è quello di garantire la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell’esecuzione immobiliare, dell’espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.
La riforma approvata dal Senato reca dunque i principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina del processo di esecuzione, in particolare, fra le altre, si prevede una ampia delega per la riforma della disciplina del procedimento di espropriazione immobiliare.

Immobile pignorato: il debitore potrà venderlo direttamente

Tra le maggiori novità che si registrano in quest’ultimo settore, emerge quella che punta a introdurre la possibilità per il debitore di vendere direttamente l’immobile pignorato. In dettaglio, si legge nel provvedimento, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, c.p.c. il debitore potrà chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima.
All’istanza del debitore andrà sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e, a garanzia della serietà dell’offerta, andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto.

Liberazione immobile pignorato

Alcune novità sono previste anche dalla riforma anche per quanto riguarda la liberazione dell’immobile pignorato a seconda che lo stesso sia o meno abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare. L’obiettivo perseguito dall’innovazione in esame, infatti, è quello di ottenere che gli immobili occupati “sine titulo” o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo vengano liberati anticipatamente, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 c.p.c., dalle “Buone prassi” (delibera CSM 2017).
Pertanto, il legislatore delegato dovrà prevedere che, qualora l’immobile non sia abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare, ovvero sia occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, l’immobile debba essere liberato al più tardi nel momento in cui viene pronunciata l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.
Una maggiore tutela è invece data all’esecutato che abiti l’immobile staggito con la propria famiglia: in tal caso, infatti, la liberazione potrà essere disposta soltanto in esito all’aggiudicazione del bene, in pratica quando sia pronunciato il decreto di trasferimento. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di disporla anticipatamente nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti.
Il d.d.l. punta anche a valorizzare le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreintes), norma introdotta dalla legge n. 69/2009 e che ricalca l’istituto di origine francese (con funzione indennitaria a beneficio del creditore) dell’astreinte.
Si tratta della previsione di una sorta di penale per l’inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna, nonché in caso vengano reiterate violazioni successive a fronte di un’inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento.
Il legislatore delegato dovrà occuparsi di prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata di tali misure. Ancora, si prevede di attribuire al giudice dell’esecuzione il potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento.

Addio formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva

Nell’ottica di una semplificazione che punta ad eliminare adempimenti ritenuti poco utili (sia per i legali che per il personale amministrativo degli uffici giudiziari e per i notai), la riforma mira ad abrogare le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. In pratica, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, andranno formati in copia attestata conforme all’originale.

Sospensione termine inefficacia precetto

Ancora, la riforma prevede novità quanto all’inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis del codice di rito. Tale norma, come noto, disciplina la possibilità per il creditore procedente, dietro espressa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ovvero di un giudice da costui delegato, di richiedere in caso di incapienza del debitore, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il d.d.l. prevede che qualora sia stata avanzata tale richiesta, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, c.p.c (per il quale il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione), rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell’articolo 492-bis.

Banca dati aste giudiziali

La riforma del processo civile punta a istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali. Questo “archivio” conterrà i dati identificativi degli offerenti, quelli identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell’intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e penale.

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