Abbiamo vinto in Cassazione, avete vinto in cassazione!

 

 

 

La Cassazione a sezioni unite interviene sulle fideiussioni con una storica sentenza e mette la parola fine al contrasto giurisprudenziale circa la nullità delle fideiussioni.

La Banca d’Italia, già nel 2005, aveva qualificato come lesive della normativa antitrust le clausole dei contratti di fideiussione riproduttive dello schema ABI: si tratta delle clausole n. 2,6 e 8 dello schema contrattuale quelle cioè che prevedono a favore dell’Istituto di credito la reviviscenza della garanzia dopo l’estinzione del debito principale, introducendo nella prassi una deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e quella che estende la garanzia della banca agli obblighi ulteriori e diversi a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore. La materia è stata oggetto di un annoso dibattito circa le conseguenza della nullità di dette clausole nei contratti di fideiussione rispetto a quello principale. Su fronti contrapposti chi ravvisava anche la nullità assoluta dei contratti derivati, chi la nullità parziale (nulle le sole clausole in violazione della normativa antitrust) e chi, invece, riconosceva al fideiussore la sola tutela risarcitoria rimanendo valide le stipulazioni fideiussorie.

 

 La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione premia tutti coloro che hanno agito come Noi!

Con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni unite hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” Si pone così fine al contrasto giurisprudenziale appena richiamato con l’affermazione, da parte della Suprema corte, che la finalità e gli obiettivi della normativa antitrust, oltre che della salvaguardia del contratto, possano essere raggiunti consentendo la tesi della nullità parziale delle sole clausole e non dell’intero contratto di fideiussione. E’ una soluzione, secondo la lettura data dagli Ermellini, volta ad assicurare il bilanciamento di tutti gli interessi in campo: da un lato viene più efficacemente tutelato il garante, dall’altro la Banca mantiene in ogni caso la sua garanzia fideiussoria. Le fidejussioni in conclusione restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate delle sole clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia.

Le conseguenze ?

E’ una sentenza questa che farà discutere e la cui portata non è al momento ancora pienamente valutabile: se da un lato avrà certamente un impatto positivo sull’enorme mole di cause pendenti nei tribunali italiani, dall’altro potrebbe portare gli Istituti di credito ad un irrigidimento nell’erogazione del credito.

SENZA DEBITI SI VIVE MOLTO MEGLIO

 

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