I soldi depositati su un conto corrente sono pignorabili? E quelli su una carta di credito? È la domanda che si pongono molte persone fortemente indebitate. La risposta è: sì, è possibile pignorare i fondi depositati in banca, alle poste o su una carta ma, quando è possibile, ci sono norme precise che limitano l’azione di pignoramento.

Conto correnti individuabili

Intanto va detto che per un creditore è possibile, in modo relativamente semplice, venire a sapere se il il debitore è in possesso di un conto corrente o di una carta. Se è in possesso di un’autorizzazione del presidente del tribunale, il creditore può infatti consultare gli archivi telematici dell’Anagrafe tributaria in cui sono indicati i redditi dei contribuenti e i loro depositi bancari o postali. Attenzione però: l’accesso all’Anagrafe tributaria non è garantito a tutti, ma solo a chi è in possesso di un «titolo esecutivo»: una sentenza, un decreto ingiuntivo definitivo, un assegno o una cambiale protestati, un contratto di mutuo stipulato dal notaio, ecc.

Intoccabili i conti «in rosso» e con un fido

Una volta che il creditore viene a conoscenza dell’esistenza di un conto, non è detto che possa trarre risorse da esso. Il creditore infatti non sa se sul conto ci siano o meno fondi. Glielo comunicherà nei giorni successivi la banca. È ovvio che, se il conto è in «rosso» o già pignorato, per il creditore non sarà possibile trarre alcunché. Lo stesso avviene per i conti correnti affidati, quelli cioè su cui è stata aperta una linea di credito. Anche se il fido non è stato interamente consumato dal correntista, non è pignorabile costituendo una sorta di finanziamento («un debito») e non un credito che il correntista ha nei confronti della banca. Impignorabili sono anche i conti su cui sono accreditate pensioni di invalidità oppure gli assegni di accompagnamento per i disabili o la rendita di una assicurazione sulla vita.

Conti pignorabili, ma…

Ma quando si può pignorare un conto? Lo si può fare quando il conto è cointestato a due o più persone o dei coniugi in comunione dei beni. In questo caso però è possibile aggredire solo la parte appartenente al debitore. Anche sui conti sui quali vengono accreditati lo stipendio o la pensione, sono pignorabili le somme già versate che non superano il triplo dell’assegno sociale. Tenendo quindi il conto al di sotto di tale limite di importo, non si rischia nulla. Invece per le mensilità successivamente versate a titolo di stipendio o pensione, il pignoramento si estende a massimo un quinto dell’importo. Se il creditore è l’Agenzia entrate riscossione e lo stipendio o la pensione non supera 2.500 euro mensili, il limite è un decimo, che diventa invece un settimo per mensilità da 2.500 a 5.000 euro; in tutti gli altri casi vale il limite di un quinto.

Attenzione ai conti all’estero e alle carte di credito

Infine due curiosità. I conti esteri o Paypal sono pignorabili, seppur con una trafila più lunga, tortuosa e difficile  dovendo la notifica giungere a un soggetto che non risiede in Italia (la banca). Tali conti, tra l’altro, non sono censiti nell’Anagrafe dei rapporti tributari e la loro esistenza potrebbe sfuggire al creditore. Insomma , una soluzione esiste ( clicca qui )
Anche per le carte di credito valgono gli stessi discorsi del conto corrente. Non esistono carte non pignorabili, anche quelle senza Iban, proprio perché esse non sono altro che documenti emessi a seguito del deposito di somme presso l’istituto di credito; dunque si tratta pur sempre di crediti che il cliente ha nei confronti della banca. Lo stesso vale per le carte prepagate usa e getta.

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