Ricorso ADER /EX-EQUITALIA estratto di ruolo:

Come difendersi

 

Impugnazione degli estratti di ruolo in Commissione Tributaria:

Cosa succede se l’agente della riscossione si costituisce tardivamente?

 

La giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso l’impugnabilità degli estratti di ruolo. Questo qualora le cartelle non siano state validamente notificate al contribuente. Egli deve venirne a conoscenza, per la prima volta, quando chiede al concessionario della riscossione gli estratti relativi alla propria posizione personale.

Occorre tuttavia sapere quando conviene e come difendersi, specialmente dal punto di vista propriamente processuale.

Ricorso estratti di ruolo Commissione tributaria

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che è ammissibile l’impugnazione della cartella/ruolo che non sia stata (validamente) notificata. Il contribuente deve essere venuto a conoscenza della stessa attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.

L’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato, non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto.

Il ricorso contro gli estratti è ammesso anche in Commissione Tributaria, quando gli importi sono stati iscritti a ruolo a titolo di imposte e tasse.

Ricorso estratti di ruolo: Quando conviene

Il ricorso contro gli estratti di ruolo è consigliabile solo quando il contribuente è quasi certo di non aver ricevuto le cartelle o sa che le stesse non sono state notificate correttamente.

Se l’agente della riscossione porta in giudizio le prove dell’avvenuta regolare notifica al destinatario si perde la causa. Inoltre si rischia anche di essere condannati a pagare le spese di lite.

Una volta accertato che gli importi addebitati dall’agente della riscossione sono dovuti, il contribuente sarà tenuto al pagamento per ordine del giudice. Quindi, non più sulla base delle cartelle bensì sulla base della sentenza.

Una pronuncia della Commissione Tributaria di Agrigento ha tuttavia precisato che, se l’agente della riscossione si costituisce in giudizio in ritardo, le documentali sono inammissibili. Quindi queste non possono essere prese in considerazione dai giudici.

Ricorso estratto di ruolo: Chi chiamare in causa

Nel caso di ricorso contro gli estratti di ruolo (a seguito della sua mancata notifica), è esclusa la legittimazione passiva dell’ente creditore. Occorre chiamare in causa solo l’agente della riscossione. Questo poiché la cartella è un atto di sua esclusiva competenza.

Poiché il ricorso è proposto sulla base della mera conoscenza degli estratti. Nessun ente può partecipare al giudizio. D’altro canto, il ricorrente non può impugnare a ritroso gli atti, in quanto tali vizi dovevano essere prospettati in precedenza.

Ricorso estratto di ruolo: Costituzione tardiva controparte

Nel processo tributario, la tardività della costituzione in giudizio della controparte non comporta alcun tipo di nullità (ad eccezione della tardiva produzione documentale). La tardiva costituzione in giudizio del resistente determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali.

La produzione documentale dell’agente della riscossione, depositata oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso, è inammissibile e non può provare la notifica.

 

La costituzione tardiva

Nell’ipotesi di costituzione tardiva, l’ufficio è sottoposto alle preclusioni previste dalla normativa a seconda del momento in cui tale onere sia adempiuto. Più precisamente:

  1. La perdita della possibilità di effettuare la chiamata in causa di terzo.
  2. Non possono essere proposte eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

La costituzione della parte resistente oltre i 60 giorni dalla data di notifica del ricorso introduttivo. In ogni caso, non provoca l’esclusione dal diritto a essere destinatario della comunicazione dell’udienza di trattazione. Questo salvo nel caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale l’avviso di trattazione sia già stato inoltrato.

 

Cartelle annullate

Nel caso analizzato dalla Commissione Tributaria di Agrigento. La documentazione prodotta dall’agente della riscossione avrebbe dimostrato la regolarità delle procedure di notifica. Tuttavia, essendo la stessa tardiva, i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente contro l’estratto di ruolo e annullato le cartelle.

Il tipico caso in cui la verità processuale è opposta alla verità fattuale, ma, questa volta, in senso favorevole al contribuente.

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