STALKING CONDOMINIALE : COME DIFENDERSI

COME USCIRE DALL’INCUBO

DELLO STALKING CONDOMINIALE

La giurisprudenza ha negli anni consacrato l’estensione del reato di atti persecutori anche ai rapporti tra vicini. Lo stalking condominiale è quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

ECCO SPIEGATO FACILE COSA SIA LO STALKING CONDOMINIALE

Se il reato di stalking di cui all’art. 612-bis c.p., nella sua accezione generale, è ormai entrato nel bagaglio conoscitivo anche dei media mentre  la figura dello stalking condominiale è ancora in fase di assorbimento. In realtà va comunque precisato che non si tratta di un’ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa, resa possibile dalla non del tutto tassativa formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie legislativamente disciplinata.

COME GESTIRE I RAPPORTI CON IL VICINO MOLESTO

In ogni caso la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici. Troppo spesso il termine stalking viene comunemente associato a comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui, ma le statistiche rilevano invece che una enorme percentuale di ipotesi di atti persecutori che si realizzano nel condominio, dove i rapporti di vicinato si traducono spesso in condotte penalmente rilevanti. Per comprendere a pieno questo fenomeno basta guardare alla giurisprudenza della Corte di cassazione, partendo dall’analisi della sentenza che ha esteso ufficialmente l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, ovverosia la numero 20895 del 25 maggio 2011.

QUELLO CHE ALCUNI LEGALI IGNORANO

Lo stalking condominiale è così entrato da qualche anno a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva. Da ultimo tale figura è stata consacrata con la sentenza numero 26878/2016 che ha ribadito che il reato di stalking scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita

 

Diritto penale del condominio: quali sono i reati maggiormente commessi tra le mura dell’edificio condominiale? Amministratore: quali reati può commettere?

Disturbo della quiete in condominio

Secondo il codice penale , chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Affinché questo reato possa dirsi integrato in condominio occorre però che la condotta molesta sia in grado di arrecare disturbo a più persone.

Getto pericoloso di cose in condominio

Un altro reato che può connotarsi del carattere della “condominialità” è quello di getto pericoloso di cose. Secondo il codice penale , chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Stalking condominiale

Le molestie continue e ripetute che un condòmino commette nei riguardi di un altro possono integrare perfino il grave reato di stalking.

Secondo la legge, il delitto di stalking (o meglio, di atti persecutori) scatta quando taluno, con comportamenti ripetuti, minaccia o molesta un’altra persona in modo da provocare alla stessa una di queste conseguenze:

  • un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  • un’alterazione delle proprie abitudini di vita .

Quando questa condotta delittuosa viene commessa nell’ambito dei rapporti condominiali, allora potrà parlarsi di un vero e proprio stalking condominiale. Si tenga bene a mente, però, che lo stalking condominiale non è una figura autonoma di reato, bensì una particolare applicazione giurisprudenziale di detto delitto.

Secondo la giurisprudenza , le ripetute minacce e gli insulti quotidianamente rivolti da un condòmino all’altro all’interno degli spazi comuni dell’edificio, qualora siano in grado di provocare un grave stato di paura e da costringerli a modificare le loro abitudini di vita, fanno scattare il reato di stalking condominiale.Anche il continuo danneggiamento dei beni altrui (l’autovettura, le finestre dell’abitazione, ecc.) è condotta idonea a integrare il delitto di stalking, sempre che tale comportamento provochi una delle conseguenze negative sopra viste..

Minacce in condominio

Senza alcun dubbio è passibile di denuncia il condòmino che rivolge minacce a un altro. Secondo il codice penale, chiunque minaccia qualcun altro di un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave, la pena è della reclusione fino a un anno. Dunque, i condòmini che si scambiano minacce di morte o prospettano ritorsioni, atti di violenza o qualsiasi altro male ingiusto, integrano con la loro condotta il reato di minacce.

La diffamazione in condominio

Un altro reato che spesso viene consumato all’interno degli edifici condominiali è quello di diffamazione. La diffamazione consiste nel ledere l’onore di una persona in assenza di quest’ultima e alla presenza di altri individui. Per la precisione, il codice penale  afferma che chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Il reato di diffamazione è facilmente integrabile grazie alla passaparola che avviene di solito tra inquilini dello stesso edificio; alla stessa maniera, v’è diffamazione in ambito condominiale quando gli inquilini, formando una chat di gruppo (ad esempio, utilizzando WhatsApp), si mettano a denigrare uno dei condòmini.

I reati dell’amministratore condominiale

Concludiamo il nostro viaggio all’interno del mondo dei reati condominiali illustrando brevemente quali sono i principali reati commessi dall’amministratore di condominio. In primo luogo, l’amministratore di condominio commette il reato di violazione di domicilio se pretende di entrare nell’abitazione di proprietà del singolo condòmino, ad esempio per verificare il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento. L’amministratore di condominio non può varcare la soglia dell’abitazione altrui se non c’è il consenso del proprietario. se il sopralluogo si rende necessario, dovrà chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. In teoria, l’amministratore può perfino essere imputato di omicidio colposo o lesioni colpose a danno di condòmini o di terzi quando siano derivate dall’omissione di misure di sicurezza degli impianti elettrici condominiali o da mancata effettuazione di lavori urgenti sulle parti comuni del condominio. È certo invece che l’amministratore condominiale possa essere riconosciuto responsabile per l’omissione di lavori di manutenzione ordinaria, indispensabili al fine di scongiurare pericoli derivanti dalle parti comuni dell’edificio.La responsabilità dell’amministratore sussiste tuttavia solo per i lavori necessari alla manutenzione ordinaria, mentre per quella straordinaria egli ha il dovere di intervenire solo per le opere urgenti e improrogabili, come può accadere ad esempio per gli intonaci pericolanti dell’edificio.In materia di normativa antincendio, sull’amministratore condominiale grava l’obbligo di assicurare che l’edificio sia in regola con tale disciplina. Secondo il codice penale , è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni per colpa un incendio; la colpa può consistere in una negligenza, in un’imprudenza o semplicemente nell’adozione di misure poco accorte.

 

Possiamo affermare che dopo anni di esperienze sul campo per fermare un vicino molesto non basta la sola denuncia e la conseguente azione penale ma si deve attivare anche una vera azione di risarcimento. 

Usate questa innovativa strategia per ritrovare pace e serenità.


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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 25 maggio 2011, n.20895

 

Il reato di violenza privata non resta assorbito nel reato di atti persecutori, atteso che non sussiste rapporto di specialità tra le due norme. In particolare, il reato di cui all’art. 610 c.p. si connota per un elemento caratterizzante rappresentato dalla costrizione della persona offesa a fare, non fare, tollerare od omettere qualche cosa, ovvero obbligarla ad uno specifico comportamento. Pertanto, il reato di cui all’art. 610 c.p. e quello di cui all’art. 612-bis c.p possono essere contestati in concorso tra loro.


CASUS DECISUS

Il Tribunale di Torino condannava, in sede di giudizio abbreviato, per i reati di cui all’art. 610 – 612-bis c.p. l’autore di molestie e minacce da vario tipo ai danni delle condomine dello stabile. La Corte territoriale confermava solo parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo la continuazione atteso che i reati contestati in rubrica dovevano essere considerati un’unica fattispecie criminis. Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato deducendo l’erronea applicazione degli artt. 610-612-bis c.p. nonché un palese vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell’evento.


ANNOTAZIONE :

La Suprema Corte chiarisce che in tema di molestie e minacce perpetrate ai danni della vittima possono essere contestati in concorso tra loro i reati di cui agli artt. 610 e 612-bis c.p. (nel caso che occupa il prevenuto aveva posto in essere molestie e minacce ai danni delle condomine del medesimo stabile mediante una serie di azioni). Più nel dettaglio, se il reato di stalking è in rapporto di specialità rispetto ai reati di molestia e minaccia, lo stesso non può affermarsi in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 610 c.p. Ed invero, la violenza privata si colora di una sfumatura contenutistica certamente caratterizzante, sub specie la finalizzazione a costringere la persona offesa a fare, non fare, omettere o tollerare qualcosa ed, in sintesi, obbligarla a porre in essere un dato comportamento. Ecco il quid pluris che contraddistingue, sul piano del nucleo centrale della condotta, il reato di violenza privata da quello di atti persecutori. Ebbene, il disvalore penale del fatto contestato nel caso di specie può rientrare in entrambe le previsioni normative che restano ben distinte. Alla luce delle ragioni addotte, gli ermellini concludono per la possibilità che le due ipotesi di reato possano concorrere tra loro non essendo in rapporto di specialità. Pertanto, la sentenza gravata si appalesa, ad avviso della Corte di legittimità, incensurabile sia nell’aver ravvisato lì concorso di reati, sia nel ritenere taluni atti turbativi di persone diverse, oltre il soggetto coinvolto dalla singola condotta, sia nel motivare la responsabilità per i fatti ritenuti. In conclusione rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.


 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 25 maggio 2011, n.20895 – Pres. Ferrua – est. Rotella

Fatto e diritto

1 – Il Tribunale di Torino condannava in giudizio abbreviato A.F. ad a.2 di reclusione con l’attenuante di cui all’art. 89 c.p. equivalente ad aggravante e recidiva, e la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., per atti persecutori e violenza privata (A – B) commessi in libertà e consecutivi danneggiamento aggravato ed interruzione di ufficio nella Casa Circondariale (C -D), disponendone la misura di casa di cura e custodia per sei mesi.

Il Tribunale riteneva che l’imputato aveva offeso B.S. e le sue condomine, P.P. anche tramite la figlia minore, D.B.M. e sua madre, Z.B., presso la quale la D.B. si era dovuta trasferire e L.A., costretta a mutare le proprie abitudini. La B. era stata minacciata di morte il … in una con il cappellano D.M. con punteruolo e martello, se non se né fossero andati lei ed i condomini dall’edificio in cui abitavano. Inoltre l’… A. aveva bloccato l’ascensore in cui la B. era salita per sfuggirgli e, intervenuta la Polizia, l’aveva minacciata di morte alla sua uscita dal carcere. Aveva (B) anche bloccato l’ascensore a danni di L. commesso altri fatti intesi atti persecutori al danni di donne coabitanti nell’edificio dal (omissis).

Con l’appello si chiedeva l’assoluzione dai reati suindicati, perché talune condotte valutate dal Tribunale risalivano al … e per esse vi era già stata condanna (giusta sentenza del 17.12.08), e perché l’esame doveva limitarsi ai fatti successivi all’entrata in vigore dell’art. 612 bis CP (25.2.09, D.L. 11/09), sicché si confinava ai soli episodi del (omissis), che dovevano valutarsi separatamente per ciascuna persona offesa.

La Corte di Torino ha accolto l’appello relativamente ai fatti di minaccia ed ingiuria alla B., circa i quali l’offesa aveva rimesso la querela, escludendo perciò il delitto di cui all’art. 612 bis nei suoi confronti. Ed ha ritenuto la non punibilità a tale titolo delle condotte precedenti l’entrata in vigore della norma (chiusura in ascensore, per il distacco della corrente elèttrica) quanto alla L. , seppure punibili ai sensi dell’art. 610 c.p.. Ha però ritenuto che costituissero unico reato sub A di cui all’art. 612 bis le condotte dell’imputato offensive delle persone dì sesso femminile abitanti nello stesso stabile. E, assorbito il reato sub B in quello sub A, ha eliminato l’aumento per continuazione.

Il ricorso deduce:

erronea applicazione degli artt. 612 bis e 610 c.p. e vizio di motivazione circa fa sussistenza dell’evento. Ripete quanto già sostenuto con l’appello circa il confinamento dei fatti costitutivi di reato e la necessità di rapportare ciascuna condotta di stalking alla singola persona offesa. Osserva che nel caso della P., il primo episodio precedeva norma incriminatrice, sicché residua solo quello in danno di sua figlia (seguita per istrada). Nel caso della Z., i due episodi, di ingiuria e deterioramento della porta escludono si tratti di condotte reiterate. Nel caso della D.B. si tratte di due episodi di ingiuria ed uno di danneggiamento, non costitutivi di condotte violente o aggressive tali da rapportarsi alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., mentre l’inseguimento della L. è da considerarsi fortuito. Sostiene poi errore nel non ritenere assorbiti i due fatti di cui all’art. 610 c.p. nella previsione alternativa di cui all’art. 612 bis, giusto il principio dì specialità di S.U. 16/95, dunque l’esclusione della procedibilità laddove la querela non sia stata presentata. Afferma inoltre che i due reati di violenza privata vanno assorbiti nello stalking, trattandosi di condotte di intimidazione o moleste che provenendo da psicolabile, non sarebbero idonee a limitare la libertà di autodeterminazione altrui, per assenza del connotato finalistico, se la condotta è volta a richieste generiche (andar via dallo stabile).

2. Il ricorso è infondato.

La Corte di merito ha accolto l’appello, escludendo la continuazione per il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p., per remissione di querela della B.. Ha altresì escluso punibilità dei fatti in danno della L. precedenti l’entrata in vigore della norma. E, ferma la violenza privata ai danni di ciascuna persona offesa, ha ritenuto i fatti successivi commessi nei confronti di P., D.B. e L., perché vigente l’art. 612 bis c.p..

Ma ha ritenuto riduttiva la lettura della norma nei senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona. E, poiché nella specie erano stati commessi ai danni di più persone di sesso femminile residenti nello stabile in alternativa, costituendo per ciascuna motivo d’ansia, ben sapendo di non avere scampo se si fossero incrociate con il prevenuto (pg. 9), concludeva che la condotta contestata al capo B andava sussunta nell’ipotesi di cui al capo A, avendosi riguardo ad unica condotta di violazione dell’art. 612 bis, ferma la continuazione del delitto con quello di violenza privata.

Ma se ogni condotta, pur rivolta ad una persona, ha cagionato l’evento ai danni di altre, pèrdo più persone offese, non s’intende la ragione di esclusione della continuazione.

Inoltre ferma tale la premessa, per quanto concerne la B. , la Corte ha travisato che l’ultimo comma dell’art. 612 bis dispone che si proceda di ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d’ufficio. Pertanto la contestata e ritenuta violenza privata ritenuta connessa impediva di prender conto della remissione di querela.

A fronte il ricorso pone in unico contesto questioni diverse, ripete la frammentazione dei fatti ed offre diversa limitata lettura del dettato normativo implicando rilettura della norma.

2.1. L’art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 11/09, punisce a titolo di ‘atti persecutori” chi con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato dì paura o di ansia o uh suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il fatto può essere costituito anche da due sole ‘condotte’, come ha ritenuto ineccepibilmente (con rif. a Cass., Sez. 5^ n. 6417/20120, rv. 245881) la Corte di merito.

Tanto premesso è indiscusso che la legge si applichi solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Ma all’evidenza la preclusione concerne l’evento da cui dipende l’esistenza del reato. Perciò anzitutto il Giudice d’appello si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti minatori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti dello stesso genere, attuata dopo l’entrata in vigore della norma integrasse gli estremi del reato.

Il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza non per escludere il reato, bensì la continuazione, perché la Corte di merito ha unificato la posizione degli offesi, offrendo la lettura suindicata della norma, travisando come si è visto che gli offesi sono più d’uno.

Va quindi osservato che la locuzione condotte reiterate vuoi dire che si è in presenza di reato complesso, la cui ‘condotta criminosa’, cioè l’azione od omissione di cui è conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato (art. 40 c.p.) è, nei caso di specie, integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Pertanto il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella ‘ripetizione’ di ‘atti’ qualificati ‘persecutori’, in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato.

Il meno grave degli atti previsti integra contravvenzione di ‘molestia o disturbo alle persone’. Ma si tratta di reato di sbarramento (art. 660 c.p.), assorbibile ad esempio anche dall’ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva minaccia di male ingiusto (612).

Già il rilievo della funzione di sbarramento della molestia consente d’intendere che la lettera ‘minaccia o molesta taluno’ non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612 bis debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia. Si pensi al caso di colui che minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi ai lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612 bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente.

È dunque ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe.

Nella specie la molestia ed ancor più la minaccia, viepiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia previsto dalla norma (il ricorso, peraltro non contesta la comunicazione motiva tra madre e figlia, rilevato per due volte).

Perciò il Giudice di appello ha anzitutto dato corretto rilievo, già sul piano probatorio, ancorché non costitutivo di reato, alla direzione collettiva; indiscriminata della minaccia occasionalmente rivolta alla B., che si era fatta accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare fatti già commessi anche nei confronti di altre persone abitanti nello stesso edificio. Quindi ha incensurabilmente ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio (v. il ripetuto arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che l’una o l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamele taluna) le coinvolgesse tutte.

2.2. Risulta inoltre anche manifestamente infondato l’argomento di genericità e perciò inoffensività di qualsiasi minaccia presa in esame nelle sentenze, men che le implicazioni che il ricorso vuoi trarre da comportamenti dimostrati di inequivoca valenza. Basti riflettere, si ripete in senso inverso, che lo stesso evento di molestia poi ripetuto è un male ingiusto e che la correttezza della motivazione non è inficiata dalla provenienza della minaccia da persona che manifesti comportamento maniacale. Proprio la relativa consapevolezza può accrescere il turbamento di coloro che si attendono da tele persona un ingiusto male.

È il senso evidente delle sentenze, al di là dalla ratio di previsione della misura di sicurezza nella specie applicata. L’insistere in merito in questa sede, ben più che non essere consentito, travisa l’elemento soggettivo del reato per la capacità dell’imputato.

2.3. Finalmente se la norma incriminatrice di cui all’art. 612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto all’art. 610 c.p..

La violenza privata anzitutto può essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico comportamento.

La previsione dell’art. 610 c.p. perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell’offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d’onde il quid pluris di cui all’art. 610 c.p..

In questa luce risulta in conclusione incensurabile la sentenza sia nell’aver ravvisato lì concorso di reati, sia nel ritenere taluni atti turbativi di persone diverse, oltre il soggetto coinvolto dalla singola condotta, sia nel motivare la responsabilità per i fatti ritenuti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento.

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