Telefonate commerciali: come opporsi
LE NUOVE REGOLE DEL MARKETING TELEFONICO
Dal 1° febbraio gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate commerciali:
• Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)• Via fax: 06.54224822;
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Tramite il numero verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
Chi tutela gli abbonati se, nonostante l´iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?
Il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all´Autorità giudiziaria
Prima di rivolgersi all´Autorità giudiziaria o al Garante è bene però:
• accertarsi dell´avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell´iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l´opposizione diviene effettiva);
• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
E´ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:
• chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all´eventuale iscrizione dell´abbonato nel registro delle opposizioni;
• l´informativa può essere resa con modalità semplificate.
Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve assicurare l´accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali
Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).
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