Telefonate commerciali: come opporsi

LE NUOVE REGOLE DEL MARKETING TELEFONICO

Dal 1° febbraio gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate commerciali:

• Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)

• Via fax: 06.54224822;

• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

• Tramite il numero verde: 800.265.265;

• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it

Chi tutela gli abbonati se, nonostante l´iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?

Il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all´Autorità giudiziaria

Prima di rivolgersi all´Autorità giudiziaria o al Garante è bene però:

• accertarsi dell´avvenuta iscrizione al Registro;

• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell´iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l´opposizione diviene effettiva);

• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

E´ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

• chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;

• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all´eventuale iscrizione dell´abbonato nel registro delle opposizioni;

•  l´informativa può essere resa con modalità semplificate.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali  sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve  assicurare l´accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010  si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).


 

Le Famiglie sono forti, ancora più forti grazie alla Class Action.


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


Seguiteci su tutti i Social!


Avete bisogno di un avvocato Etico?

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali

Inserite i vostri dati di contatto

Raccontateci la vostra storia

Scegliete la vostra preferenza

Inserite i vostri dati (facoltativo)