QUALCUNO VUOLE FARVI PAGARE DEI VECCHI DEBITI ?

RECUPERO CREDITO CUCÙ, LA GENTE NON CI CASCA PIÙ

 

Anche questa volta desideriamo ricordarvi che siete ESSERI UMANI e CITTADINI e non SCHIAVI MODERNI . Schiavi del sistema finanziario si intende ma sempre schiavi.

La vicenda che vogliamo condividere è una delle numerose segnalazioni in cui una Famiglia vede turbata la sua quotidianità dalla solita telefonata :

Buongiorno, dovete pagare un vecchio debito!!!  altrimenti vi pignoriamo lo stipendio , la casa e così via. 

Qualcuno ancora ci casca e si spaventa e cerca di pagare  senza accertarsi  se hanno o meno il diritto di chiederne il pagamento.  La percentuale di coloro che pretendono a norma di Legge di esibire i documenti che attestano l’esistenza di un debito sono ( Fonte AIF ETS 2022)  meno del 10% .

Significa che la gente paga per la sola paura.

SIAMO  STANCHI DI SENTIRE CHE QUALCUNO VUOLE FARCI PAURA

Oramai anche la ecoansia è entrata nei TG  e quindi bisogna avere paura di qualcosa.  Noi invitiamo tutti a non farsi spaventare dai recuperi credito !


 RECUPERO CREDITI CUCÙ

TU NON CI SPAVENTI PIÙ


I FATTI COME ACCADUTI:

Cerchiamo sempre di sintetizzare per aiutarne la comprensione e l’apprendimento.  Un recupero crediti ha richiesto il pagamento di un vecchissimo prestito al Sig…..( per privacy sempre omettiamo il nome)  ma invece di pagare ci ha coinvolto nella vicenda. Immediatamente si sono eseguite le verifiche e nel caso in oggetto anche un immediato RECLAMO ALLA BANCA D’ITALIA tramite la struttura ABI ( costo 20 euro)   Prima ancora della sentenza la controparte ha provveduto ad azzerare le loro pretese economiche al fine di evitare la sentenza per illegittima segnalazione è dover poi pagare un eventuale risarcimento del danno.

Abilissimo il legale che ha indicato anche il danno subito dall’Utente: MANCATA EROGAZIONE DEL MUTUO.

 

Ecco un copia incolla delle parti importanti e che la privacy ci permette di pubblicare

 

Sulla questione dell’obbligo di invio preventivo di una informativa al debitore di futura segnalazione si è espresso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 16/04/2015, con la quale ha precisato che il preavviso viene specificatamente in rilievo qualora l’interessato rivesta la qualità di consumatore: “i finanziatori informanopreventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma” ex art. 123 TUB. La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo. La giurisprudenza, a tal proposito, è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenzapresso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba – a pena di illegittimità segnalazione – preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (cfr. Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegiodi Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014). Non solo, in conformità alla Circolare 139/1991, costituisce orientamento costante dell’ABF quello secondo ilquale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (Collegio di coordinamento, decisione n.611/2014). Dunque la “sofferenza” non si identifica con il mero ritardo nel pagamento del debito o con il volontario inadempimento (Collegio di Roma, decisione n. 1927/2017, ABF Collegio di Roma 2020). Ancora meglio, secondo laCorte di Cassazione n. 7958/2009 e n. 15609/2014, il credito può essere considerato a sofferenza qualora sia vantato neiconfronti di soggetti che versino in stato di insolvenza o situazioni equipollenti, ovvero ad una grave e non transitoria difficoltà economica, circostanza che non investono il caso di specie.

Dunque, l’analisi della situazione di insolvenza che la Banca/intermediario è obbligata a svolgere prima di procedere con l’eventuale segnalazione esige di considerare la situazione complessiva del debitore, verificando la nonsolvibilità del cliente in base ad una valutazione complessiva, che non deve limitarsi alla verifica del mero inadempimento, quanto piuttosto a prendere in considerazione tutti gli elementi idonei a far desumere l’oggettiva difficoltà economica-finanziaria del cliente. In proposito si desume che ogni valutazione, nel caso in esame, avrebbeavuto esito favorevole al cliente, il quale non ha a carico alcuna procedura esecutiva, alcun decreto ingiuntivo né alcun protesto (V. Sent, Trib. di Teramo). Nel caso in esame, si ritiene che l’Intermediario (AK NORDIC AB) non abbia valutato adeguatamentel’effettiva sussistenza in capo al debitore di una situazione deficitaria.

In merito alla documentazione contrattuale, il mio Assistito, come anticipato, una volta scoperta casualmente la segnalazione a seguito di rifiuto di una richiesta di mutuo, provvedeva lui personalmente a effettuare una richiesta di accesso agli atti ad AK NORDIC AB.; quest’ultima inviava allo stesso solo una richiesta di finanziamento finalizzato con BBVA Finanzia S.p.A. del 27.10.2011, una lettera di cessione tra AK NORDIC AB e BBVA Finanzia S.p.A. del 01.12.2021 e l’avviso di ricevimento del 27.12.2021.

Manca completamente la prova della titolarità del credito, della legittimazione attiva di AK NORDIC AB, della cessione del credito -anche in Gazzetta Ufficiale-, nonché la decadenza dal beneficio del termine di BBVA Finanzia S.p.A. e gli atti interruttivi della prescrizione decennale (tutti documenti che deve possedere la cessionaria quale è, nel caso in esame, l’intermediario AK NORDIC AB). Evidenzio che il mio Assistito, nonostante quanto sopra, ha manifestato– fin dai primi contatti telefonici da parte di referenti dell’Intermediario- la volontà di risolvere bonariamente la vertenza purtroppo senza successo. Pertanto con la presente si invita la AK NORDIC AB, in qualità di cessionaria del credito ex BBVA Finanzia S.p.A., a inviare tutta la documentazione comprovante la sua legittimazione attiva e l’interruzione della prescrizione.

*****************

Quindi, alla luce della giurisprudenza e dottrina unanime al riguardo, si invita e diffida AK NORDIC AB dal proseguire la segnalazione ai danni del mio patrocinato. Il cliente ha infatti diritto di ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di esecuzione della stessa (stante la mancanza di comunicazione di preavviso di segnalazione inviata al cliente e di analisi della situazione di insolvenza), nonché il risarcimento dell’eventuale danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (cfr. decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napolin. 6899 del 10 settembre 2015).  Si specifica che la sopra citata illecita ed ingiustificata iscrizione ha causato un notevole danno al mio patrocinato. In primis un danno di natura patrimoniale in quanto il Signor xxxxxxxxxxxx. è un imprenditore al quale è stato impedito, a causa della predetta segnalazione, di poter accedere ad altri finanziamenti/mutui. In secundis un danno di natura non patrimoniale, consistente nel danno all’immagine in particolare nella forma della lesione della reputazione personale del mio patrocinato.

Quindi, alla luce di quanto sopra, non sussistono le condizioni per la segnalazione in Centrale Rischi e Banca d’Italia del Signor  xxxxxxxx.  In ragione di ciò si invita AK NORDIC AB a procedere immediatamente alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli di cui sopra ed a provvedere, entro e non oltre il termine di 15 (quindici)giorni dal ricevimento della presente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal mio Assistito, quantificato in € 5.000,00 ai quali andranno aggiunti i costi del mio intervento professionale quantificati forfettariamente in € 500,00, con avvertimento che in caso di mancato pagamento nei suddetti termini sarò costretta ad adire le competenti autorità per la migliore tutela degli interessi e diritti del mio Assistito.

Ed ecco la risposta della società AK Nordic AB 

 


 


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