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Il momento storico lo richiede. Vi parleremo di uno strumento di notevole efficacia per tutelare il vostro patrimonio: la società semplice.  E’ una società di persone che può avere scopo economico ma non commerciale.


Nel suo assetto giuridico è l’ente sociale più semplice previsto dall’ordinamento italiano, però, la sua semplicità non deve portare a sminuirne le enormi potenzialità! A torto considerata da alcuni giuristi come il “trust dei poveri”, la società semplice si presta egregiamente ad alcune attività di gestione centralizzata dei patrimoni famigliari.

Pensiamo alla “Dicembre Società Semplice”, la cassaforte di famiglia degli Agnelli, posta al vertice della catena di comando della famiglia, fondata nel lontano 1984 su intuizione di un geniale notaio. Ad oggi, nessuno conosce con esattezza chi siano i soci e le rispettive quote.

Spieghiamo perché è possibile 

La società semplice “holding di famiglia” è una società detentrice di partecipazioni controllata dai componenti di una stessa famiglia, avente lo scopo di tutelare il patrimonio della famiglia stessa, consentendone una gestione serena e separata rispetto alla persona del socio e garantire un adeguato passaggio generazionale che consenta di dirimere le tipiche controversie dovute ad una gestione di tipo famigliare.

La s.s.è regolata da pochi articoli del C.C. (da 2251 a 2290) ed è caratterizzata da un regime giuridico e fiscale “semplificato”: assenza di obblighi particolari per la forma del contratto sociale (atto costitutivo). La riservatezza in merito alla identità dei soci è assicurata dal fatto che questa tipologia di società NON richiede di inserire i nomi dei soci all’interno della ragione sociale e NON richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese per venire ad esistenza, ma solo l’iscrizione ad una apposita sezione con mera funzione di pubblicità notizia e non pubblicità costitutiva.Gode di un regime fiscale semplificato: non vi è obbligo di deposito del bilancio d’esercizio e per le imposte dirette valgono sostanzialmente le stesse regole previste per le persone fisiche.

Ciò implica la NON IMPONIBILITA’ delle plusvalenze immobiliari riferite a fabbricati posseduti dalla società da più di cinque anni.

Ha un patrimonio proprio, separato da quello dei soci; si caratterizza per uno stretto legame tra la persona del socio e le quote sociali, cosicchè queste ultime non risultano assoggettabili a procedure esecutive o cautelari; rende i singoli beni conferiti nella società immuni rispetto all’aggressione dei creditori particolari del socio. Consente ai soci fondatori o disponenti di mantenere il controllo del governo societario, potendo anche prevedere appositi patti di limitazione della responsabilità per i soci non amministratori. Lo statuto ed il contratto sociale possono essere sempre modificati e la società può ricevere beni in conferimento dai soci anche dopo la sua costituzione.

Capite ora perché, grazie a queste caratteristiche, la s.s. viene utilizzata quale strumento di Separazione e Segregazione Patrimoniale.

I vantaggi sussistono anche ai fini successori, in quanto, alla morte del socio, si trasferiscono agli eredi le sole quote societarie e NON le quote di proprietà sui singoli beni del de cuius. Questo meccanismo consente di evitare la “piaga” della Comunione Ereditaria che colpisce gran parte delle famiglie italiane, in assenza di pianificazione, con il risultato che se non vi è l’accordo di tutti gli eredi, l’immobile non si può ne manutenere, ne vendere. Il conferimento di un immobile all’interno di una s.s.invece consentirà agli eredi di subentrare nella proprietà delle sole quote sociali, mentre la proprietà dell’immobile rimarrà in capo alla società: sarà quindi l’amministratore di quest’ultima ad occuparsi, in piena autonomia decisionale, della sua manutenzione ed eventualmente della sua vendita.

E possibile anche, in alternativa alla liquidazione della quota a favore degli eredi (regola generale), inserire una previsione speciale statutaria, la cosiddetta CLAUSOLA DI ACCRESCIMENTO per la quale, la quota del socio defunto si accresce proporzionalmente alle quote dei soci superstiti e gli eredi hanno titolo solo alla quantificazione ed incasso di un controvalore rappresentante il controvalore della quota stessa. E’ evidente la delicatezza di una tale previsione (al fine di evitare lesioni di interessi in capo agli eredi del socio defunto) unitamente alla potenza della stessa ai fini di pinificazione successoria o di mantenimento del controllo in capo a soggetti voluti dai fondatori.

Questo non è l’unico per mantenere il “controllo” della società, si possono strutturare regole tutelanti relative a coloro che dovranno amministrare la stessa. Sono possibili anche scissioni della nuda proprietà   dell’usufrutto, per conseguire un obiettivo di protezione.  Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, noi siamo qui .

 

 

 


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