APPROFONDIMENTO PER I PIÙ ESPERTI2019-10-09T17:43:31+02:00

Se volete agire  da soli ecco cosa e come  dovete calcolare 

Ciò in quanto, qualora il cliente abbia estinto la carta di credito dopo aver già saldato l’intera esposizione con la finanziaria, egli potrà richiedere comunque la restituzione dell’importo illegittimamente versato che sarà pari alla differenza tra quanto corrisposto (capitale + interessi convenuti) e la somma tra il capitale e gli interessi legali, come risulta più compiutamente dalla formula matematica che segue: (CAPITALE + INTERESSI CONVENUTI) – (CAPITALE + INTERESSI LEGALI)

Ma non finiscono qui le illegalità dei Banchieri 

Avete mai attivato una carta di credito mentre acquistavate un elettrodomestico oppure una macchina?
Nullità del contratto di carta revolving non emessa da agente in attività finanziaria!

Un’ulteriore casistica che ha impegnato a lungo la giurisprudenza, soprattutto dell’Arbitro Bancario Finanziario, si ha quando l’agente commerciale che promuova le vendite di un determinato prodotto (ad es. il concessionario dell’autovettura), promuova altresì la stipula di contratti di finanziamento (quale è il caso del contratto di carta di credito revolving).

Il comunicato della Banca d’Italia n. 313116/2010 ha chiarito che anche in riferimento alle carte di credito revolving è vigente l’obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria (vale a dire di figure professionali specificamente disciplinate), ai fini della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento.

Esso, infatti, è un obbligo previsto espressamente dal d.lgs. n. 374/1999 nonché dal regolamento attuativo emanato con d.m. 13 dicembre 2001, n. 485.

La conseguenza è che qualora l’operazione sia stata posta in essere direttamente dall’agente commerciale, essa dovrà ritenersi nulla sempre che risulti dimostrato il reale utilizzo della carta di credito revolving (v. decisione ABF Collegio Napoli 9474/2015; ABF Collegio Napoli n. 3265/2015; ABF Collegio di Roma n. 3574/2012).

Anche in tal caso, peraltro, sarà possibile richiedere indietro un importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto (ovvero capitale + interessi convenuti) e la somma tra il capitale e gli interessi legali, seppur nel rispetto del termine di prescrizione di dieci anni che decorre dalla data di estinzione della carta revolving.

 

 L’anatocismo nelle carte di credito revolving

Come è noto, l’anatocismo bancario consiste nella prassi in base alla quale gli interessi maturati nel periodo di riferimento, sommati al capitale, determinano la base su cui calcolare gli interessi per il periodo successivo.

A questo proposito, si parla di “capitalizzazione” per indicare nello specifico l’aggiunta degli interessi maturati al capitale, dopo un dato periodo, per la determinazione del montante.Si tratta di un’operazione in linea generale vietata dall’art. 1283 c.c. che la ammette soltanto qualora gli usi negoziali tra le parti la consentano, o anche nel caso di convenzione tra le parti successiva alla scadenza, oppure, infine, dal giorno della domanda giudiziale e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.Con riferimento alle carte di credito revolving, si ritiene che l’anatocismo debba reputarsi vietato in ogni tempo, rilevato che le deroghe al divieto ex art. 1283 c.c. non riguardano la diversa fattispecie delle carte di credito revolving e che inoltre il loro carattere di norme speciali preclude un’interpretazione analogica delle stesse.

Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza intervenuta sul tema, infatti, “la deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 (attuativa dell’art. 120, comma 2 TUB nel testo allora vigente) autorizza la capitalizzazione esclusivamente con riguardo ai conti correnti bancari, peraltro a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, di guisa che il giudicante non può in proposito che confermare anche qui l’indirizzo per cui, con riferimento a operazioni similari a quella oggetto di questa decisione (che sono estranei al ridetto ambito applicativo) non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all’art. 1283 c.c., con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza” (v. decisioni ABF nn. 2059/2016; 1716/2011; 597/2011; 1043/2011; 1668/2011; 1172/2011; 1883/2011, nonché la decisione del Collegio di coordinamento n. 7854/15). Pertanto, posto che il finanziamento concesso tramite carta revolving è senz’altro estraneo al suddetto ambito applicativo (ovvero quello dei conti correnti bancari), si ritiene applicabile il divieto all’anatocismo imposto dalla norma imperativa di cui all’art. 1283 del codice civile, conseguendone per l’effetto l’impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata, quantomeno fino a quando non sopravvenga una domanda giudiziale o una convenzione tra le parti posteriore alla scadenza.

 

L’usura nelle carte di credito revolving

Indispensabile analizzare gli estratti conto mese per mese confrontandoli con i dati forniti dal Ministero (legge 108/96) 

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