Ecco la differenza tra il fermo amministrativo e  fermo fiscale

ecco quando, nonostante il blocco dell’auto, si deve pagare il bollo. 

La questione è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale con due pronunce, l’ultima delle quali pubblicata proprio in questi giorni (  Sentenza 1 e  Sentenza 2 ).  Noi vogliamo aiutare coloro che hanno adesso l’obbligo di pagare il bollo anche se non è possibile usare il veicolo sottoposto a  un fermo amministrativo.  Capire  se risulta più convien impugnare la cartella di pagamento o ” rottamare il mezzo.  Una mezza risposta è garantita dalla Consulta che afferma che tutto dipende dalla tipologia di fermo al quale è stato sottoposto il mezzo.

Fate bene attenzione se scoprite di avere il fermo

Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione o l’Agente della riscossione locale iscrive il fermo auto, il contribuente titolare del mezzo non può più utilizzarlo in strada. Può certamente guidare altre macchine o veicoli , ma non quello “bloccato”; il fermo è, infatti, una misura cautelare che viene posta sul mezzo e non sulla patente.  Lo scopo del fermo è evitare che il bene venga deteriorato, distrutto o sottratto. In questo modo, se l’Esattore dovesse procedere al pignoramento, ne verrebbe salvaguardato il valore. Tuttavia, quasi mai avviene che, dopo il fermo amministrativo, si passi alla vendita all’asta del mezzo; il fermo si è infatti dimostrato una misura già di per sé sufficientemente convincente a imporre il pagamento del debito. Peraltro il pignoramento è una procedura costosa e incerta.

Con il fermo amministrativo non si può rottamare l’auto

 Quindi il contribuente non può neanche procedere alla radiazione del mezzo dal Pra. L’unica soluzione per procedere alla rottamazione è saldare interamente il debito e pagare il bollo anche se il mezzo non lo può usare. Debiti su altri debiti perchè il legislatore si è dimenticato che chi non può pagare la Ex Equitalia nemmeno ha denaro per pagare il bollo. 

Con il fermo tuttavia si può vendere l’auto 

Chi chiede la rateazione può sospendere il fermo auto: significa che può tornare a circolare, sebbene la cancellazione definitiva avverrà solo a debito completamente estinto. Il che implica che, durante il piano di dilazione, non si può procedere alla demolizione del mezzo. Per sospendere il fermo bisogna chiedere la rateazione all’Agente della Riscossione, pagare la prima rata e presentare la ricevuta allo sportello. Con la dimostrazione di pagamento, l’Esattore rilascia una quietanza che va presentata al Pra; lì l’ufficio sospende il fermo in attesa della cancellazione definitiva che avviene solo al versamento dell’ultima rata.

Differenza tra fermo fiscale e fermo amministrativo 

Come ricorda la Corte Costituzionale, bisogna distinguere due tipi di fermo. Esiste il fermo amministrativo vero e proprio, che è quello disposto dalla polizia (stradale o comunale) o dalle altre autorità di pubblica sicurezza e il fermo fiscale che è invece quello iscritto al Pra dall’Agente della Riscossione (che, lo ricordiamo, per le imposte erariali è Agenzia Entrate Riscossione mentre, per le imposte locali, può essere una società privata).

Il fermo amministrativo è quello imposto dal codice della strada  per le violazioni più rilevanti, come nel caso di guida senza patente o senza la copertura assicurativa (polizza rc-auto). Si tratta di una misura sanzionatoria che viene disposta ad esempio dagli agenti della pattuglia a seguito di un controllo. Per il fermo amministrativo è espressamente prevista l’esenzione dal bollo auto. A stabilirla è una legge del 1982 .

Il fermo fiscale è invece quello che comunemente viene chiamato “fermo auto” o “ganasce fiscali” ed è ciò di cui abbiamo parlato in premessa di questo articolo; si tratta di una misura cautelare che può essere imposta solo dall’Agente della riscossione per la presenza di un debito dovuto a una cartella non saldata. 

GRAZIE ALL’ULTIMO REGALO RICEVUTO SAREMO COSTRETTI A PAGARE I BOLLI SENZA AVERE PERO’ POSSIBILITA’ DI USARE IL MEZZO 

Ne consegue che ben può una Regione, con una propria legge, imporre il pagamento del bollo auto anche per le macchine sottoposte a fermo fiscale. La decisione era stata già anticipata nel 2017 dalla stessa Corte Costituzionale; È dunque legittimo, secondo i giudici della Consulta, che una legge regionale imponga di pagare il bollo auto sui mezzi sottoposti al fermo, benché questi non possano circolare. Il presupposto dell’imposta grava infatti sulla proprietà e non sulla circolazione della macchina che, sebbene chiusa in garage e non utilizzata dal proprietario, qualsiasi sia la ragione, fa ugualmente scattare l’obbligo di corrispondere il tributo. 

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